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Incarti n. 80.2014.141 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 12 giugno 2014 contro la decisione del 14 maggio 2014 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
- nella dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha dichiarato lo stesso importo come reddito imponibile;
- notificandole la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;
- rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);
- con scritto del 23 aprile 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio cantonale di esazione e al Servizio contribuzioni della Città di __________, chiedendo di “rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale, “per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le notifiche di tassazioni 2011/2012”;
- rispetto al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non era stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;
- l’Ufficio di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza, lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 22 gennaio 2014, avendo per contro chiesto all’Ufficio di esazione ed al Comune una “rettificazione di errori di calcolo e di scrittura”;
- nelle sue osservazioni del 26 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso;
- la ricorrente ha replicato con scritto del 5 luglio 2014.
Diritto
- la ricorrente contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha considerato il suo scritto, con cui chiedeva la “rettifica” dei conteggi, come un reclamo contro la decisione di tassazione;
- la contestazione si estende in tal modo anche alla competenza dell’autorità che si è pronunciata: a suo avviso, l’errore sarebbe imputabile all’Ufficio cantonale di esazione, per l’imposta cantonale, ed al Comune di __________, per l’imposta comunale, e non all’Ufficio circondariale di tassazione;
- la contribuente non tiene conto tuttavia del fatto che l’Ufficio di esazione e il Comune sono competenti solo per la riscossione dell’imposta e non per il suo accertamento: il preteso errore rimproverato all’autorità fiscale non è quindi attribuibile in nessun caso alle autorità di riscossione, le quali si limitano a calcolare i conguagli in base alla decisione di tassazione adottata dall’Uffi-cio di tassazione;
- la mancata considerazione della deduzione degli oneri assicurativi non dipende in altre parole dal calcolo dei conguagli d’impo-sta intrapreso dalle autorità di riscossione, ma discende dal calcolo del reddito imponibile contenuto nella decisione di tassazione notificata alla ricorrente il 22 gennaio 2014;
- la competenza a pronunciarsi sulla rettifica di errori di calcolo o di scrittura commessi dall’Ufficio di tassazione era dunque di quest’ultimo: secondo l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione;
- è vero che l’Ufficio di tassazione non ha considerato la lettera della contribuente come istanza di rettifica bensì come reclamo, ma i presupposti per una rettifica apparivano d’acchito esclusi;
- per “errore” va infatti intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili: dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271);
- sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488);
- venendo al caso in esame, la mancata deduzione degli oneri assicurativi non è certo riconducibile ad un errore intervenuto nell’espressione della volontà dell’Ufficio di tassazione: al contrario, l’autorità fiscale non voleva concedere la deduzione in questione, che non era neppure stata richiesta dalla contribuente nella sua dichiarazione;
- non mette conto pertanto esigere dall’Ufficio di tassazione che entri nel merito di un’istanza di rettifica della decisione di tassazione;
- il riferimento all’art. 198 cpv. 3 LT, proposto dalla ricorrente, non basta certo a giustificare una diversa conclusione: sebbene tale disposizione preveda che “il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine”, l’Ufficio di tassazione non poteva certo ritenere che la dichiarazione fosse “incompleta” per il semplice fatto che non veniva fatta valere alcuna deduzione;
- quanto alla decisione impugnata, non può che essere confermata: il reclamo, interposto dalla contribuente solo il 23 aprile 2014 contro la decisione notificata il 22 gennaio 2014, era irrimediabilmente tardivo;
- contro la decisione di tassazione il contribuente può infatti reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT);
- la ricorrente non ha peraltro invocato alcun motivo di restituzione del termine (articoli 133 cpv. 3 LIFD e 192 cpv. 5 LT);
- il ricorso si rivela pertanto infondato e deve essere respinto;
- la Camera di diritto tributario non entra nel merito della richiesta della ricorrente di sospendere dalla carica di vicesindaco e capo del Dicastero finanze del Comune di __________ __________, cui la contribuente sembra rimproverare il fatto che egli sia nel contempo capo dell’__________: a parte il fatto che l’intervento richiesto non rientra nella competenza di questa autorità giudiziaria, si è già rilevato come __________;
- visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: