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Incarti n. 80.2014.143 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorsi del 13 giugno 2014 contro le decisioni del 20 maggio 2014 in materia di tassa militare 2010 e 2012. |
Fatti
A. RI 1, classe 1988, non ha portato a termine il proprio servizio militare. Con decisione del 10 settembre 2009, la Commissione per la visita sanitaria (CVS) lo dichiarava inabile al servizio per motivi di salute.
B. Con due separate decisioni, il Servizio della tassa militare gli notificava conseguentemente la tassa d’esenzione per gli anni d’assoggettamento 2010 e 2012.
Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclami del 5 agosto 2013 e del 25 febbraio 2014, contestando di essere tenuto al pagamento della tassa militare. Egli sosteneva in particolar modo che i suoi problemi di salute sarebbero sorti durante la scuola reclute.
C. Il Servizio della tassa militare respingeva i reclami, con separate decisioni del 20 maggio 2014, così motivate:
Come già comunicatole più volte, non esistono atti presso la SUVA – Assicurazione militare che attestino una causalità fra il servizio e la sua inabilità al servizio militare, ragione per la quale non possiamo che confermare la tassa in questione in quanto corretta.
D. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo che i suoi attuali problemi di salute sarebbero da ricondurre al servizio prestato.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
1.2.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46).
La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
2. 2.1.
Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).
La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni
2.2.
I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO).
A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2 maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op. cit., pag. 88 segg.).
2.3.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio prestato.
Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n. 2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
3. 3.1.
Venendo al caso in esame, il Servizio della tassa militare ha di fatto negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e l’attuale stato di salute del contribuente, fondandosi sulle informazioni ricevute dall’assicurazione militare. Di parere contrario RI 1, che pretende invece di adempiere i motivi di esonero disciplinati dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, sostenendo in particolar modo che i suoi problemi di salute sarebbero sorti “durante la frequentazione della scuola reclute”.
3.2.
Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Nello specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale (decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).
3.3.
Tornando al caso in esame, l’autorità di tassazione sostiene di avere interpellato l’assicurazione militare, ma di non avere trovato nulla che potesse confermare l’esistenza di un nesso di causalità tra il servizio militare e gli attuali problemi di salute del contribuente.
A colpire è anzitutto l’assenza della benché minima documentazione. Agli atti dell’incarto fiscale non vi è nessuna traccia di un contatto con l’assicurazione militare. Non si ritrova nemmeno il noto questionario prestampato, con cui il Servizio della tassa militare è solito informarsi in merito allo stato di salute dei contribuenti. A destare più di una perplessità è inoltre l’assenza di qualsiasi indicazione in merito all’attuale stato di salute del ricorrente e ai motivi che hanno convinto la Commissione per la visita sanitaria (CVS) a dichiararlo inabile al servizio. In simili circostanze, nell’impossibilità di verificare se l’autorità di tassazione abbia effettivamente esperito tutte le necessarie indagini prima di concludere per l’inesistenza di un nesso di causalità tra l’attuale affezione alla salute e il servizio prestato, a questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni e retrocedere gli atti al Servizio della tassa militare per nuovi giudizi.
3.4.
Per costante giurisprudenza, l’autorità deve menzionare, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e porre quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1). A tale scopo non può certo bastare la semplice “rassicurazione” di avere interpellato l’assicurazione competente. Anche se l’autorità di tassazione avesse ritenuto gli argomenti del ricorrente del tutto destituiti di fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a giustificare altrimenti la sua decisione.
4. 4.1.
Le decisioni su reclamo del 20 maggio 2014 devono conseguentemente essere annullate e gli atti rinviati al Servizio della tassa militare, perché, dopo avere sottoposto al contribuente tutta la documentazione necessaria e dopo avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti delle nuove decisioni motivate.
4.2.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando direttamente all’art. 231 LT.
4.3.
Nella fattispecie, visto l’esito dei gravami, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 20 maggio 2014 sono annullate e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per nuove decisioni.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: