Incarti n.
80.2014.144

80.2014.145

Lugano

29 luglio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 10 maggio 2014 contro la decisione del 2 aprile 2014 in materia di IC e IFD 2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il domicilio dal Canton __________ a __________ il 1° aprile 2012 e sono diventati illimitatamente imponibili nel Canton Ticino. Il 27 marzo 2013 hanno annunciato la partenza per __________ (__________).

                                         L’11 luglio 2012 la cassa pensione di RI 2 le ha versato l’importo di fr. 61'840.–, corrispondente alla prestazione di libero passaggio per inizio di un’attività indipendente. L’RS 1 ha assoggettato tale importo all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, con decisione del 2 dicembre 2013.

 

                                  B.   Inoltrando la dichiarazione d’imposta 2012, il 27 novembre 2013, i coniugi __________ indicavano sulla prima pagina che la moglie era “senza attività”. L’unico reddito proveniente da un’attività lucrativa era pertanto quello del lavoro del marito, dipendente del __________.

                                         L’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012 con decisione del 18 dicembre 2013. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva in particolare ammesso in deduzione le spese professionali del marito nella misura di soli fr. 16'370.–, invece dell’importo di fr. 30'276.– richiesto.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio 2014, con il quale lamentavano la mancata deduzione delle spese professionali sostenute, argomentando che RI 1 aveva dovuto intraprendere numerose trasferte in Italia per lavoro.

                                         Con scritto del 22 gennaio 2014, l’autorità di tassazione attribuiva un termine ai reclamanti per inviare diversa documentazione in merito alle spese professionali del marito (copia dei contratti di lavoro, regolamento delle spese, copia dell’eventuale tassazione estera quale lavoratore distaccato, copia del contratto di locazione nel luogo di lavoro), come pure per fornire “indicazioni circa l’attività indipendente intrapresa dal coniuge a seguito di prelievo di capitali della previdenza” oppure, “in caso nessuna attività sia stata iniziata la comprova del riversamento dei capitali all’istituto di previdenza”. La lettera si concludeva con l’avvertimento che, “considerato il prelievo di capitali della previdenza illegittimamente richiesto in mancanza d’inizio di attività indipendente”, lo stesso sarebbe stato ripreso “quale reddito ordinariamente imponibile in considerazione della recente giurisprudenza del tribunale federale in materia (v. S TF 2C_156.2010 del 6 giugno 2011)”. Con la stessa lettera, inoltre, l’Ufficio considerava “assolto l’obbligo di sentire il contribuente in caso di decisione su reclamo a svantaggio dello stesso”.

                                         I contribuenti trasmettevano all’Ufficio il contratto di lavoro e il regolamento delle spese del datore di lavoro, come pure copia della decisione di tassazione del periodo fiscale 2011. Per quanto concerne la prova dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente della moglie, allegavano tre fatture emesse da RI 2 ad altrettante persone fisiche, per un importo di fr. 50.– ciascuna, per l’allestimento della dichiarazione d’imposta 2012.

 

 

                                  D.   L’Ufficio di tassazione intraprendeva una modifica della tassazione a sfavore dei reclamanti, con decisione su reclamo del 2 aprile 2014. Al reddito imponibile aggiungeva l’ammontare di fr. 61'840.–, corrispondente alla prestazione di libero passaggio versato a RI 2 dalla cassa pensione. Nella motivazione, l’autorità fiscale rilevava che la documentazione prodotta dai reclamanti in risposta alla richiesta di comprovare l’inizio dell’attività lucrativa della moglie “a fronte di prelievi di capitali di previdenza per CHF 61'840.–“, appariva carente per “comprovare la messa in opera di un’attività indipendente” e concludeva che “non è in alcun modo comprovato l’investimento dei capitali in tale attività”, aggiungendo che i capitali stessi “appaiono essere consumati al 31.12.2011 (recte: 2012) non essendo dichiarato alcun conto corrente né attivo aziendale e non essendo provato il riversamento all’istituto previdenziale erogante”. Di conseguenza, constatata “l’illegittimità del prelievo operato in considerazione della normativa in materia di prelievo anticipato”, decideva di “imporre ordinariamente quale reddito il capitale prelevato” e di annullare le imposte annue intere del 2 dicembre 2013.

                                         L’Ufficio riduceva poi anche le spese professionali del marito, da fr. 16'370.– a fr. 9'250.–.

 

 

                                  E.   Con scritto del 13 maggio 2014, redatto in lingua tedesca e indirizzato all’Ufficio di tassazione, RI 1 e RI 2 hanno dichiarato di interporre ricorso contro la decisione su reclamo, chiedendo una proroga del termine per presentare una versione corretta della dichiarazione d’imposta fino a fine giugno 2014.

                                         L’Ufficio di tassazione ha attribuito ai contribuenti un termine fino al 2 giugno 2014 per confermare la volontà di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, con lettera del 14 maggio 2014.

                                         Il 6 giugno 2014 i ricorrenti hanno inviato all’Ufficio di tassazione una nuova versione della dichiarazione d’imposta 2012, nella quale avevano aggiunto un reddito negativo (fr. – 18'968.–) proveniente dall’attività lucrativa indipendente della moglie.

                                         Con scritto del 17 giugno 2014, la Camera di diritto tributario, cui l’Ufficio di tassazione ha trasmesso le lettere dei contribuenti, ha attribuito a questi ultimi un termine di quindici giorni per confermare l’intenzione di ricorrere e, in tale eventualità, per presentare il ricorso in italiano.

                                         Il 1° luglio 2014, i contribuenti hanno inviato alla Camera uno scritto del seguente tenore:

                                         Gentili Signore e Signori

                                         Con la presente rispondo alla domanda della camera di diritto riguardo al nostro reclamo tasse 2012.

                                         Nell anno 2012 ho cominciato la mia attività indipendente e quindi iniziato fare i miei primi passi nel ambito dichiarazione tasse per una attività lavorativa autonoma. Sono convinto che lei sia in posizione di capire la sfida per una persona di lingua non italiana per riempire e soprattutto capire tutti i campi in una dichiarazione dei redditi. Siccome non esiste nessuna traduzione in Tedesco (nemmeno in forma elettronica) in tutto il cantone Ticino, sono stato costretto di riempire la dichiarazione secondo scienza e coscienza.

                                         Frattempo sono stato in grado di tappare tutti i buchi nella nostra dichiarazione insieme col aiuto del ufficio delle imposte a __________.

                                         In allegato le trasmettiamo la versione corretta della dichiarazione dei redditi.

                                         Vi chiedo di controllare questa dichiarazione finale e aspetto con piacere la vostra decisione.

                                         Cordiali Saluti

 

                                         Alla lettera era nuovamente allegata la nuova versione della dichiarazione d’imposta 2012 del 6 giugno 2014.

                                        

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

 

                                         1.2.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

 

 

                                         1.3.

                                         La lettera con cui i contribuenti hanno comunicato all’Ufficio di tassazione la loro intenzione di ricorrere contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2014 è stata inviata solo il 13 maggio 2014 (cfr. data del timbro postale). I ricorrenti non hanno addotto alcun motivo di restituzione del termine.

                                         Ne consegue che il ricorso è irricevibile, essendo stato interposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il ricorso si rivelerebbe peraltro irricevibile anche se fosse stato interposto nel rispetto del termine legale.

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità.

                                         Lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147).

 

                                         2.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (sentenza del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 n. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

 

                                         2.4.

                                         Lo scritto dei contribuenti del 10 maggio 2014 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale      (art. 140 cpv. 2 LIFD). Esso non contiene infatti né conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a chiedere una proroga per inoltrare una versione “corretta” della dichiarazione d’imposta.

                                         Solo il 6 giugno 2014, quando cioè il termine attribuito ai ricorrenti dall’Ufficio di tassazione per confermare l’intenzione di interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2014, era ormai scaduto da quattro giorni, essi hanno inviato la dichiarazione d’imposta “corretta”, che altro non è che una versione modificata mediante l’introduzione della perdita proveniente dall’attività lucrativa indipendente della moglie.

                                         Questa Camera ha tuttavia ancora attribuito loro un termine di quindici giorni, indicandogli espressamente i requisiti di forma richiesti dalla legge. La risposta è consistita nell’invio, insieme ad una copia della dichiarazione “corretta” già inviata all’Ufficio di tassazione, di una lettera nella quale i contribuenti spiegano le difficoltà incontrate nell’allestire la dichiarazione d’imposta in italiano. La lettera in questione non contiene per contro le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, come richiesto dalla legge. Neppure spiega quali aspetti della decisione siano contestati.

 

                                         2.5.

                                         Ne consegue che il ricorso è irricevibile anche per assenza di una motivazione e di una conclusione.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         A titolo abbondanziale, si può aggiungere che, nella misura in cui il ricorso dovesse riferirsi all’imposizione della prestazione in capitale della cassa pensione, la decisione impugnata appare legittima.

                                         La circostanza che i ricorrenti abbiano inviato all’Ufficio di tassazione, prima, e alla Camera di diritto tributario, poi, una nuova versione della dichiarazione, nella quale alla moglie viene attribuita un’attività lucrativa indipendente che in precedenza non era stata menzionata, induce a concludere infatti che con il ricorso i contribuenti abbiano voluto contestare l’assoggettamento all’imposta ordinaria della prestazione che prima era stata sottoposta all’imposta annua intera.

 

                                         3.2.

                                         Con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso una riforma della tassazione a sfavore dei reclamanti. Ha infatti constatato che, nella dichiarazione d’imposta presentata insieme al marito, RI 2 aveva indicato di non esercitare alcuna attività lucrativa, pur avendo preteso dalla cassa pensioni il pagamento in contanti della prestazione d’uscita per iniziare un’attività lucrativa indipendente.

                                         Se i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata vengono versate in forma di prestazione in capitale, allora sono imposte separatamente, mediante un’imposta annua intera (articoli 38 cpv. 1 LIFD e 38 cpv. 1 LT). Si tratta di un’imposizione privilegiata, poiché la prestazione viene assoggettata ad un’imposta calcolata con un’aliquota che corrisponde ad un quinto di quella ordinaria, per l’imposta federale diretta (art. 38 cpv. 2 LIFD), e con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente (art. 38 cpv. 2 LT), per l’imposta cantonale, ed inoltre la progressione dell’aliquota non è influenzata dagli altri redditi. Nel campo d’applicazione degli articoli 38 LIFD e 38 LT rientra anche la prestazione in capitale del 2° Pilastro versata quale prestazione di libero passaggio nella prospettiva dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente.

                                         Secondo il Tribunale federale, tuttavia, non si deve far beneficiare di un’imposizione privilegiata anche una prestazione in capitale prelevata palesemente in modo illegale dall’istituzione di previdenza. Non hanno scopo previdenziale pagamenti in contanti (prestazioni in capitale), se fin dall’inizio un motivo di pagamento a contanti non è adempiuto o se l’importo ricevuto non viene usato in modo conforme al suo scopo. In tal caso, la prestazione in capitale deve essere imposta in modo ordinario insieme agli altri redditi. Ciò vale in particolar modo per il presupposto del pagamento in contanti costituito dall’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP). È riservato il caso in cui un importo pagato in contanti in modo illegale o impiegato per scopi diversi viene rimborsato all’istituzione di previdenza o successivamente destinato al suo scopo (cfr. la sentenza del 7 giugno 2011, in RF 66/2011 p. 856, consid. 4.3; v. anche RtiD II-2012 p. 662 ss.).

 

                                         3.3.

                                         Richiesti di comprovare l’inizio di un’attività indipendente da parte della moglie, i contribuenti si sono limitati a produrre tre fatture per l’allestimento della dichiarazione d’imposta 2012, per un compenso di 50 franchi ciascuna.

                                         In queste circostanze, non si può certo rimproverare all’autorità di tassazione di aver tratto una conclusione arbitaria.

                                         Con il successivo ricorso – precisamente, oltre tre settimane dopo aver dichiarato di voler contestare la decisione su reclamo – gli insorgenti hanno trasmesso all’Ufficio di tassazione, prima, e alla Camera di diritto tributario, poi, una versione “corretta” della loro dichiarazione, nella quale per la prima volta hanno indicato che RI 2 aveva esercitato un’attività lucrativa indipendente, che aveva prodotto una perdita di fr. 19'968.–. Sul “questionario complementare” (modulo 10) allegato alla nuova dichiarazione, il “genere di attività svolta” è definito “Buchhaltung”, senza che tuttavia venga prodotto alcun documento ulteriore.

                                         Anche volendo ignorare la palese insufficienza delle prove dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente, lo stesso inoltro di una nuova dichiarazione d’imposta rappresenta un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).

                                         I ricorrenti non possono certamente pretendere che l’autorità di tassazione ignori la precedente versione della dichiarazione, inoltrata alla fine del 2013 e sulla cui base era stata elaborata la decisione di tassazione, e che ammetta l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente che viene dichiarata solo dopo che è stata intrapresa una reformatio in peius della tassazione.

 

 

                                   4.   Ne consegue che il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: