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Incarti n. 80.2014.15 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 14 gennaio 2014 contro la decisione del 27 dicembre 2013 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
A. RI 1, coniugato, è domiciliato a __________ (frazione di __________) ma svolge la propria attività di cuoco a __________, alle dipendenze dell’__________.
Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente indicava le seguenti spese professionali:
- trasporto (mezzo privato) fr. 9'672.–
- doppia economia domestica fr. 3'200.–
- vitto fr. 6'400.–
- alloggio fr. 12'000.–
- altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
- spese di riqualifica fr. 500.–
totale fr. 34'272.–
B. Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 20 novembre 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 52'400.– per l’IC e in fr. 56'300.– per l’IFD. A titolo di spese professionali del marito, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:
- trasporto (mezzo pubblico) fr. 3'200.–
- trasporto (mezzo privato) fr. 3'000.–
- alloggio fr. 10'000.–
- altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 18'700.–
Nella motivazione allegata, per quanto qui di interesse, l’autorità spiegava di avere concesso, a titolo di spese di trasporto, il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico e un ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’uso del mezzo privato, così come deciso nel precedente periodo fiscale.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre 2013, nel quale lamentavano, fra l’altro, il mancato riconoscimento di tutte le spese di trasporto rivendicate in deduzione. A loro dire, gli orari di lavoro sfavorevoli del marito sarebbero incompatibili con l’uso dei mezzi di trasporto pubblico per il rientro al proprio domicilio ticinese.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 dicembre 2013 così motivata:
Come già concordato con la tassazione 2011, le spese di trasporto sono state ammesse nella misura di fr. 6'200.– corrispondente al costo di un abbonamento generale (fr. 3'200.–) + fr. 3'000.– per spese auto durante il periodo di alta stagione.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione di tutte le spese di trasporto indicate nella dichiarazione.
I ricorrenti contestano in particolar modo la distinzione tra alta e bassa stagione operata dall’autorità di tassazione, sostenendo che la durata del riposo settimanale (un giorno e mezzo) e gli orari di lavoro sfavorevoli (fino alle 22:00 di sabato e dalle 16:00 di lunedì) sarebbero gli stessi durante tutto l’anno.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 qui in esame è del 20 dicembre 2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non sono, per contro, deducibili a titolo di spese professionali quelle che eccedono il necessario e che non si trovano in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
2. 2.1.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
2.2.
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).
2.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad esempio gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3. 3.1.
Come esposto in narrativa, RI 1, di professione cuoco, è domiciliato a __________ (frazione di __________) ma svolge la propria attività professionale __________, nel Cantone __________, alle dipendenze dell’__________.
Controversa è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali dal luogo di domicilio al luogo di residenza lavorativa e viceversa. L’autorità di tassazione gli ha infatti riconosciuto un importo di fr. 3'200.– a titolo di costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico e un ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’utilizzo del mezzo privato durante la stagione alta. Il ricorrente pretende invece di poter dedurre l’intero importo di fr. 9'672.–, indicato nella dichiarazione fiscale, contestando la distinzione tra alta e bassa stagione operata dall’autorità di tassazione. La durata del riposo settimanale (un giorno e mezzo) e gli orari di lavoro sfavorevoli (fino alle 22:00 di sabato e dalle 16:00 di lunedì) sarebbero infatti gli stessi durante tutto l’anno.
3.2.
A giudizio di questa Camera non vi sono elementi che impediscano di applicare la giurisprudenza citata sopra anche al presente caso. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, i comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e relativamente frequenti, che impiegano mediamente poco più di quattro ore per la trasferta in questione.
Se è pur vero che con l’automobile la durata del viaggio si riduce all’incirca di due ore (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni metereologiche avverse nel periodo invernale ecc.), ciò però non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. In altri termini, sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia la soluzione più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.
3.3.
È quindi immediatamente evidente che le argomentazioni del ricorrente in merito alla possibilità di trascorrere più tempo al proprio domicilio ticinese, potendo rientrare il sabato sera, appena terminato il turno di lavoro, sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”, senza dimenticare infine che non esiste alcun diritto codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.
In simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che oltre al costo dell’abbonamento generale del mezzo pubblico ha riconosciuto in deduzione un ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’uso del mezzo privato durante la stagione alta, si palesa addirittura generosa nei confronti del ricorrente. Per sua stessa ammissione, infatti, la durata del riposo settimanale sarebbe la stessa durante tutto l’anno.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: