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Incarti n. 80.2014.163 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 4 luglio 2014 contro la decisione del 5 giugno 2014 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. RI 2, coniugata con RI 1, laureata in letteratura italiana, lavora dal 1999 alle dipendenze __________, dapprima quale collaboratrice scientifica ed in seguito, dal 2005, quale responsabile della biblioteca, con un tasso di occupazione del 60%.
Nel mese di settembre 2013 cominciava il Master of Advanced Studies in Library and Information Science organizzato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), i cui corsi postdiploma si svolgevano sulla durata di un anno; ulteriori sei mesi erano destinati alla redazione e alla difesa della tesi di master. Nel contempo la contribuente lavorava presso la Biblioteca cantonale di __________ quale stagista bibliotecaria durante un giorno alla settimana.
B. Nella dichiarazione fiscale 2013 i coniugi __________ chiedevano la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali della moglie:
veicolo privato fr. 13'906.-
doppia economia domestica fr. 3'200.-
spese professionali forfait fr. 2'500.-
totale fr. 19'606.-
Per quanto concerne le spese di perfezionamento, i contribuenti chiedevano la deduzione, quale spesa professionale del marito, del costo del Master of Advanced Studies che si componeva di una quota d’iscrizione (fr. 5’100.-), della prima rata (fr. 5’100.-) e dell’acquisto di un computer (fr. 1699.-) per un totale di fr. 11'899.-.
C. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 9 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 42'800.- per l’IC e in fr. 46'400.- per l’IFD.
L’autorità aveva in particolare negato la deduzione delle spese per i corsi di perfezionamento della moglie, sottolineando che la persona competente per far valere tale deduzione sarebbe stata RI 2 ma concludeva che trattandosi di costi di formazione una tale deduzione non sarebbe stata possibile.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 aprile 2014, nel quale contestavano la mancata deduzione delle spese di perfezionamento.
L’autorità di tassazione chiedeva della documentazione supplementare, con scritto del 22 aprile 2014, nel quale ribadiva che il master intrapreso dalla contribuente le avrebbe permesso di ottenere un titolo riconosciuto e protetto a livello federale e quindi doveva essere considerato quale percorso formativo non deducibile, conformemente alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario.
E. Dopo l’invio dei documenti supplementari da parte dei reclamanti, l’autorità di tassazione modificava la decisione impugnata a loro svantaggio. Confermato il rifiuto di dedurre le spese per il master, riduceva le deduzioni accordate alla contribuente nella maniera seguente: la deduzione per veicolo privato veniva riconosciuta per un totale di fr. 7'749.- e le spese concernenti la doppia economia domestica si attestavano a fr. 1'980.-. Il reddito imponibile era commisurato dall’autorità fiscale in fr. 50'200.- per l’IC e fr. 53'800.- per l’IFD.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono la deduzione delle spese legate al Master of Advanced Studies e contestano la decisione di ridurre la deduzione accordata per il veicolo personale e per i pasti principali consumati fuori casa.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2013). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004).
2. 2.1
Per quanto concerne in particolar modo i Master of Business Administration (MBA), il Tribunale federale ne ha ripetutamente escluso la deducibilità.
Nel caso di un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari in economia, conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un Master (MBA), l’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento (StE 2004 B 22.3 n. 77). La deduzione dei costi per la frequenza di un master MBA, parallelamente all’attività professionale, è pure stata rifiutata a due economisti aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera, benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3 n. 86; RtiD II-2006 n. 18t).
2.2.
Dai principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione rispettivamente per progredire in una posizione professionale chiaramente più elevata di quella occupata non sono di per sé deducibili. Occorre paragonare la formazione di base eseguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750 del 26 maggio 2010; n. 2A_424/2005 del 28 aprile 2006 3e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.3.
Chiamata a giudicare due casi simili riguardanti due laureati in economia che avevano seguito il Master of Advanced Studies (MAS) in Tax Law organizzato dalla Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), questa Camera è giunta a delle conclusioni opposte. Il primo contribuente ha frequentato i moduli del primo anno del master ed ha così conseguito unicamente un Certificate of Advanced Studies (CAS). Le spese sono state giudicate di perfezionamento, in quanto permettevano l’adeguamento delle conoscenze all’evoluzione in corso in alcuni settori specifici, e conseguentemente deducibili (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in: RtiD I-2006 n. 8t). Il secondo, invece, ha frequentato l’intero MAS in Tax Law composto da tre corsi distinti della durata di un anno ciascuno, più il tempo necessario per la redazione della tesi di master. La Camera ha considerato che, in questo caso, si trattasse di studi che permettevano all’iscritto di ottenere un titolo postdiploma riconosciuto a livello federale (CDT n. 80.2008.120 dell’11 maggio 2009) e la deduzione non è stata accordata.
2.4.
Recentemente il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies in International Taxation (cfr. sentenza n. 2C_1073/2013 del 25 giugno 2014).
La sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).
Il Tribunale federale ha sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del Master of Advanced Studies, proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso (sentenza cit., consid. 2.3).
3. RI 2, laureata in lettere, può vantare un’esperienza pluriennale nell’ambito della professione di bibliotecaria, in quanto esercita questa funzione dal 2005 presso il __________, cioè in una biblioteca già integrata nel sistema bibliotecario ticinese (Sbt). I corsi di perfezionamento ed aggiornamento svolti nell’ambito di questa occupazione le hanno permesso di colmare la mancanza di formazione universitaria specifica nella materia. I corsi post-diploma propongono materie trattate quotidianamente dalla ricorrente in quanto bibliotecaria.
La durata del Master of Advanced Studies in Library and Information Science è di un anno e sei mesi, tesi di master compresa, ed è nettamente inferiore alla normale durata di un MAS che si articola su almeno su tre anni.
Come già ricordato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli studi sono qualificati formazione – e quindi i relativi costi non sono deducibili – se, una volta conclusi, il contribuente migliora in maniera importante le proprie possibilità di carriera e se la posizione professionale più elevata si distingue chiaramente dalla professione esercitata prima. Tale non sembra essere il caso della ricorrente, in quanto la formazione le permette di continuare ad esercitare la professione che già la occupa da quasi un decennio. È anche difficilmente immaginabile che, in possesso del diploma, possa ambire ad una carriera in un settore diverso da quello delle biblioteche.
Da tutto quanto procede, si può concludere che i costi affrontati dai ricorrenti per permettere a RI 2 di frequentare il Master of Advanced Studies in Library and Information Science costituiscono spese di perfezionamento ed in quanto tali sono deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Le spese deducibili sono stabilite in fr. 10'200.–, corrispondenti alle due rate pagate nel corso del 2013. Non rientra per contro fra i costi direttamente legati al perfezionamento professionale la spesa per l’acquisto del personal computer portatile.
4. 4.1.
Rimane litigiosa la deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia domestica. Intraprendendo una reformatio in peius, con la decisione impugnata l’autorità fiscale ha infatti ammesso le spese di trasporto con il veicolo privato nella misura di fr. 7'749.– e le spese per doppia economia domestica nella misura di fr. 1'980.–.
4.2.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2013, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.
Considerato il fatto che nel calcolo della deduzione delle spese di trasporto si includono anche i costi sostenuti dalla ricorrente per recarsi a seguire i corsi del master, le deduzioni per veicolo privato si attestano a fr. 8’424.-, corrispondenti al costo di tre tragitti andata-ritorno __________ per il periodo dal 1.1.2013 al 20.9.2013 e di due tragitti andata-ritorno dal 21.9 al 31.12.2013, di un tragitto settimanale andata-ritorno __________ a partire dal 1.9 al 31.12.2013 e di due tragitti andata-ritorno __________ a partire dalla settimana del 21 settembre 2013 fino alla fine dell’anno fiscale in causa.
A ciò si aggiungono ancora le deduzioni per doppia economia di fr. 2'400.–, per un totale di 160 pasti principali fuori casa.
5. Visto l’esito del ricorso, sostanzialmente favorevole ai ricorrenti, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 giugno 2014 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione dell’importo di fr. 10'200.– per spese di perfezionamento professionale, la deduzione delle spese di trasporto è aumentata a fr. 8'424.– e la deduzione delle spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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__________
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: