|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2014.173 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 14 luglio 2014 contro la decisione del 19 giugno 2014 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, per motivi lavorativi durante la settimana risiede a __________, nel canton __________. In formazione in quanto revisore contabile, ha lavorato, dall’inizio dell’anno alla fine di ottobre del 2013 alle dipendenze di __________ a __________. Da novembre a dicembre dello stesso anno ha lavorato ____________________ presso la sede di __________.
Nella dichiarazione fiscale 2013, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
veicolo privato fr. 10'894.-
spese supplementari alloggio + cucina fr. 12'000.-
spese supplementari vitto + cucina fr. 3'023.-
spese professionali forfait fr. 2'500.-
spese di perfezionamento fr. 12'275.-
totale fr. 40'692.-
B. Notificando al contribuente la decisione di tassazione del 21 maggio 2014, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 37'700.- per l’IC e in fr. 55'300.- per l’IFD e ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
abbonamento mezzo pubblico fr. 2’530.-
spese supplementari alloggio + cucina fr. 12'000.-
spese supplementari vitto + cucina fr. 3'023.-
spese professionali forfait fr. 2'500.-
spese di perfezionamento fr. 0.-
totale fr. 20’053.-
Nelle motivazioni allegate alla decisione, l’autorità spiegava che la deduzione per le spese di perfezionamento non era riconosciuta poiché tali costi erano stati assunti dal datore di lavoro. Neanche la deduzione per l’uso del veicolo privato era ammessa, ma veniva riconosciuta una deduzione di fr. 2'530.- corrispondente al prezzo dell’abbonamento generale per i mezzi di trasporto pubblici.
C. In data 27 maggio 2014 il ricorrente impugnava la suddetta decisione contestando innanzitutto la mancata deduzione relativa al veicolo privato sostenendo che gli era necessario per giungere sul posto di lavoro, presso __________ a Winterthur, e per recarsi presso i clienti commerciali. Lamentava inoltre la mancata deduzione delle spese di perfezionamento (soggiorno linguistico, scuola specialista in finanza e contabilità e libri relativi).
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 19 giugno 2014, accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo in deduzione una parte delle spese di perfezionamento a carico del contribuente per un totale di fr. 2'755.-, corrispondente al costo dei libri acquistati per frequentare i corsi della scuola “specialista in finanza e contabilità”. Il soggiorno linguistico e la tassa d’iscrizione alla scuola non erano per contro stati dedotti poiché rimborsati al reclamante da parte del datore di lavoro. Per quanto riguarda i costi dovuti all’utilizzo del veicolo privato, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con le seguenti argomentazioni:
La richiesta di concedere in deduzione l’importo di fr. 10'894.- per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza a quello di lavoro non può essere accolta. Al contribuente è stata concessa la deduzione delle spese per un alloggio al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non si può pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggi in una camera situata a notevole distanza. Secondo affermata giurisprudenza è lecito pretendere che il luogo di residenza settimanale sia il più vicino possibile al posto di lavoro.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato. Il ricorrente ritiene che tale uso fosse necessario, quando lavorava per __________, poiché doveva spesso recarsi presso clienti commerciali per conto del proprio datore di lavoro. Rileva inoltre che, per recarsi sul luogo di lavoro a __________ con i mezzi pubblici avrebbe impiegato più di un’ora, mentre la durata era di 30 minuti con il veicolo privato.
Diritto
1. Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2013 qui in esame è del 19 dicembre 2012), segnatamente agli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali per le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e alla relativa Appendice.
Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto causalità diretta con quest’ultimo.
2. 2.1.
Nella fattispecie, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la trasferta quotidiana da Spreitenbach, dove risiede durante la settimana, a Winterthur, dove ha lavorato durante i primi dieci mesi dell’anno.
2.2.
Sono considerate spese di trasporto deducibili quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (ex. infermità, distanza notevole della più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo del domicilio a quello di lavoro (art, 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’Ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (a partire dal 2009: fr. 700.- all’anno per bicicletta e motorino, fr. 0.40 al km per motocicletta e fr. 0.70 per l’automobile).
2.3.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
2.4.
Tornando al caso in esame, la richiesta di concedere in deduzione l’importo di fr. 9’556.– per la trasferta quotidiana da __________ a __________ non può essere accolta. Al ricorrente è stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in un appartamento situato a ben 39 chilometri di distanza. Come accennato dall’Ufficio di tassazione, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata).
Tutte le argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito alla necessità di rendere visita ai clienti ed alla pigione vantaggiosa, potrebbero essere prese in considerazione se __________ fosse il luogo di domicilio del contribuente; ma la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006). D’altronde, l’insorgente non ha apportato alcuna prova della necessità di servirsi della sua automobile per trasferte richieste dal datore di lavoro.
3. 3.1.
Può essere lasciata aperta la questione se il contratto di formazione stipulato nel 2012 fra il ricorrente e __________ giustifichi una deroga al principio per cui le spese di trasporto sostenute da un pendolare settimanale possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato. Il contratto in questione prevede in effetti che “il ciclo didattico comprende inserimenti pratici in diversi settori e luoghi a seconda della regione __________ assegnata all’inizio del programma di formazione”.
Anche se si volesse ammettere che la posizione del ricorrente, che non aveva una sede di servizio fissa, in considerazione delle particolari esigenze proprie del suo contratto di formazione, non gli imponesse di cambiare luogo di dimora in concomitanza con ogni spostamento richiesto dal datore di lavoro, non si dovrebbe comunque concludere che egli dovesse servirsi del mezzo di trasporto privato.
3.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n. 2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002, consid. 4.2).
3.3.
Per quanto non sia il più comodo, è innegabile che vi sia un collegamento efficiente mediante i mezzi pubblici fra il luogo di dimora settimanale e il luogo di lavoro del ricorrente.
La valutazione di un’ora al giorno di maggior durata delle trasferte, rispetto allo spostamento con il veicolo privato, risulta da una stima che è tuttavia molto condizionata dalle condizioni del traffico e della viabilità.
Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio per riconoscere la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato non è tuttavia quello della comodità. L’Alta Corte non ha mai fatto dipendere la deduzione per l’uso del veicolo privato dalla possibilità di risparmiare almeno un’ora al giorno. È vero che la prassi di alcuni cantoni ammette o ammetteva una simile soluzione, ma, come dimostra il caso in esame, non è tanto facile stabilire i termini di paragone, soprattutto la durata della trasferta con l’automobile.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
|
|
-; -; -; -.
|
||
|
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: