Incarto n.
80.2014.17

Lugano

25 giugno 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 18 gennaio 2014 contro la decisione del 18 dicembre 2013 in materia di IC 2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con sentenza del 24 novembre 2009, il Pretore del Distretto di __________ scioglieva per divorzio il matrimonio contratto tra RI 1 e __________ ed omologava la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi il 10 aprile 2009. Rispetto a quanto pattuito dalle parti, la clausola n. 7 veniva così modificata:

a)   Il regime matrimoniale viene sciolto e liquidato come di seguito stabilito:

     Premesso che la moglie è intenzionata ad acquistare un bene immobile per sé e per i figli, il marito si impegna a finanziare l’acquisto di tale bene immobile a scelta della coniuge fino a concorrenza di un importo di fr. 1'400'000.– e intestato per ½ alla moglie e per l’altra metà ai figli in ragione di ¼ ciascuno, con l’iscrizione di un diritto di abitazione a favore della moglie e con l’accollo integrale del debito ipotecario da parte del marito.

     Nel caso in cui la scelta ricadesse su un fondo di valore inferiore, il marito provvederà a corrispondere alla moglie e ai figli nelle quote sopra citate, la differenza in contanti sull’arco di 5 anni.

     Nel caso in cui infine nel termine di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nessuna compravendita fosse perfezionabile in assenza di un bene immobile riscontrante l’interesse della moglie, il suddetto importo verrà corrisposto alla moglie in contanti sull’arco di 7 anni.

 

 

                                  B.   Il 31 dicembre 2011, in seguito alla mutata situazione economica del marito, le parti sottoscrivevano un primo addendum alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, modificando di comune accordo sia i contributi alimentari che alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni:

3.   A parziale modifica di quanto pattuito alla cifra 7.a ultimo capoverso della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, il termine per l’eventuale impegno da parte di __________ ivi pattuito è posticipato al 01.01.2016, sempre con pagamenti sull’arco di sette anni.

 

 

                                  C.   Nella dichiarazione fiscale 2012, RI 1 esponeva gli alimenti ricevuti dall’ex marito (fr. 60'000.– per sé e fr. 18'000.– per i figli) e indicava, quale sostanza imponibile, “titoli e capitali” per un importo di fr. 151'570.–.

                                         L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione del 12 novembre 2013, le notificava la tassazione dell’imposta cantonale 2012, aggiungendo alla sostanza dichiarata un ulteriore capitale di fr. 1'400'000.–. Nella motivazione allegata spiegava trattarsi del credito nei confronti dell’ex marito, “come da sentenza della Pretura sulle conseguenze del divorzio”.

 

 

                                  D.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 novembre 2013, contestando l’aumento della sostanza dichiarata. A suo dire, il credito di fr. 1'400'000.– vantato nei confronti dell’ex marito rappresentava una semplice aspettativa e non poteva conseguentemente essere computato nella sostanza imponibile.

                                         Il giorno successivo, la contribuente e l’ex marito presentava al Pretore del Distretto di __________ un’istanza di modifica della sentenza di divorzio in punto ai contributi di mantenimento ed alle modalità di liquidazione del regime matrimoniale. Un mese più tardi, il 21 dicembre 2013, sottoscrivevano un secondo addendum alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, dal seguente tenore:

3.   Le parti si danno atto che, quanto pattuito al punto 7. (sette) della Convenzione e ridefinito al punto 3. (tre) dell’Addendum, fu determinato dal desiderio di lasciare a favore della ex-moglie (per essa e per i figli) la facoltà di decidere, anche dopo il divorzio, di acquistare un bene immobile per il quale già erano in atto trattative in costanza di matrimonio. Allora, e pertanto anche nell’ambito del divorzio, il finanziamento dell’eventuale acquisto da parte dell’ex-marito sarebbe avvenuto, rispettivamente avverrebbe, non quale liquidazione di beni patrimoniali coniugali, che non esistevano al momento del divorzio (pertanto non quale liquidazione del regime matrimoniale), bensì con i proventi dell’attività lavorativa dell’ex marito.

     Ciò precisato, in considerazione della mutata situazione economico-finanziaria di __________, le parti hanno concordato nell’Addendum, e riconfermano nel presente Secondo Addendum, di posticipare, il termine per l’eventuale impegno a carico dell’ex-marito al 01.01.2016, sempre con pagamenti sull’arco di sette anni.

 

 

                                  E.   Nel frattempo, con decisione del 18 dicembre 2013, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         (…) si osserva che detto importo è stabilito quale scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale come da pattuizioni concernenti le conseguenze accessorie del divorzio concluse dai coniugi e omologate con sentenza della Pretura di Lugano del 24 novembre 2009, per tale pattuizioni l’ex coniuge si è impegnato al versamento dell’importo o come finanziamento all’acquisto di un immobile o come versamento a contanti della somma, tale pattuizione è da ritenersi quale nascita del rapporto debitorio tra ex marito e contribuente essendosi il primo impegnato irrevocabilmente al pagamento in una delle due forme stabilite dell’intero importo; l’ulteriore pattuizione del termine per il versamento a contanti dell’importo ad estinzione dello stesso non è condizione sospensiva del rapporto obbligatorio ex 151 e ss COS, bensì condizione per l’esigibilità del pagamento del credito ai sensi degli art. 68 e ss COS a sostegno di tale configurazione del rapporto giuridico si constata che l’ex coniuge ha stipulato una polizza d’assicurazione sulla vita per un valore di CHF 1'500'000.– che contempla quali beneficiari la contribuente e i figli comuni quale, si presume, garanzia del pagamento del credito in caso di suo decesso.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di un credito di fr. 1'400'000.– alla sostanza dichiarata.

                                         La ricorrente considera contraddittoria e inconsistente la decisione impugnata. Contraddittoria poiché nei precedenti periodi fiscali 2010 e 2011, l’autorità non aveva incluso alcun credito nella base imponibile. Inconsistente perché l’accordo di finanziamento dell’eventuale acquisto immobiliare non poteva essere inteso quale liquidazione del regime matrimoniale, non disponendo di un simile patrimonio. Essa sostiene, in definitiva, che il rapporto debitorio nascerà unicamente al momento dell’effettivo acquisto immobiliare oppure, in alternativa, a contare dal 1° gennaio 2016.

 

 

                                  G.   Il Pretore aggiunto del Distretto di __________, con successiva sentenza del 30 gennaio 2014, ha infine omologato, con effetto al 1° gennaio 2012, i due addendum del 31 dicembre 2011 e del 21 dicembre 2013, “a parziale modifica dei p.ti 4, 6 e 7a ultimo capoverso della convenzione annessa alla sentenza di divorzio 24 novembre 2009”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

 

                                         1.2.

                                         Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

 

                                         1.3.

                                         Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

                                         Quanto alla valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud, op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).

                                         In questo senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

 

 

                                   2.   Nella fattispecie è controversa l’inclusione, nella sostanza imponibile della contribuente, di un credito di fr. 1'400'000.– a titolo di “numerario”.

                                         L’autorità di tassazione la giustifica rinviando direttamente alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore del Distretto di __________ con sentenza del 24 novembre 2009. A suo dire, nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale, l’ex marito si sarebbe irrevocabilmente impegnato a versare alla ricorrente l’importo di fr. 1'400'000.–, o sotto forma di finanziamento all’acquisto di un immobile oppure, qualora non ne avesse trovato uno confacente alle sue esigenze, sotto forma di versamenti in contanti nell’arco di sette anni. Di parere contrario è invece la ricorrente, secondo cui l’accordo di finanziamento contenuto nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio rappresentava, in quel momento, una semplice aspettativa, che sarebbe diventata un obbligo giuridicamente vincolante solo con l’effettivo acquisto immobiliare oppure, al più tardi, a contare dal 1° gennaio 2016 (cfr. primo addendum del 31 dicembre 2011).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La prima questione litigiosa è di diritto civile e riguarda il senso da attribuire alla clausola n. 7 della convenzione omologata dal pretore con sentenza del 24 novembre 2009:

a)   Il regime matrimoniale viene sciolto e liquidato come di seguito stabilito:

     Premesso che la moglie è intenzionata ad acquistare un bene immobile per sé e per i figli, il marito si impegna a finanziare l’acquisto di tale bene immobile a scelta della coniuge fino a concorrenza di un importo di         fr. 1'400'000.– e intestato per ½ alla moglie e per l’altra metà ai figli in ragione di ¼ ciascuno, con l’iscrizione di un diritto di abitazione a favore della moglie e con l’accollo integrale del debito ipotecario da parte del marito.

     Nel caso in cui la scelta ricadesse su un fondo di valore inferiore, il marito provvederà a corrispondere alla moglie e ai figli nelle quote sopra citate, la differenza in contanti sull’arco di 5 anni.

     Nel caso in cui infine nel termine di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nessuna compravendita fosse perfezionabile in assenza di un bene immobile riscontrante l’interesse della moglie, il suddetto importo verrà corrisposto alla moglie in contanti sull’arco di 7 anni.

 

                                         3.2.

                                         In linea di principio, trattandosi di interpretare una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore, tornano applicabili gli stessi criteri sviluppati nell’ambito dell’ermeneutica contrattuale (cfr. sentenza TF n. 5C.281/2000 del 9 maggio 2001 consid. 3, con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Un testo chiaro non è necessariamente decisivo. Determinante è la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO), mentre qualora non fosse possibile risalire a tale volontà, fa stato il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire all’espressione usata (DTF 131 III 610 consid. 4.1 e 4.2 con numerosi richiami).

                                         Il testo della clausola in discussione, allestita con l’aiuto di un avvocato ed omologata dal Pretore del Distretto di __________, non lascia spazio ad alcun dubbio. Essa tratta dello scioglimento e della liquidazione del regime matrimoniale. Solo in questo modo può essere inteso l’impegno dell’ex marito a finanziare l’acquisto di un immobile sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.– oppure, qualora la moglie non dovesse trovarne uno di suo gradimento, a versare la stessa somma in contanti nell’arco di sette anni. La clausola n. 7, così come omologata dal pretore, dimostra inequivocabilmente che nei rapporti di dare ed avere con l’ex marito, la ricorrente, al momento del divorzio, vantava una pretesa di fr. 1'400'000.–. Poco importa se la stessa verrà onorata sotto forma di finanziamento di un immobile oppure in contanti. Poco importa inoltre se l’ex marito dovrà far capo ai proventi della sua attività lavorativa, non disponendo di sufficienti fondi propri. Si tratta semplicemente di diverse modalità di pagamento del medesimo credito vantato dalla ricorrente nell’ambito dei rapporti patrimoniali intrattenuti con l’ex coniuge.

 

                                         3.3.

                                         Di nessuna rilevanza, ai fini della presente procedura, è il secondo addendum del 21 dicembre 2013, nel quale gli ex coniugi precisano che la vera e concorde volontà non era quella di liquidare il regime matrimoniale, come lascerebbe supporre il chiaro testo della convenzione, ma piuttosto quella di non stravolgere quanto già pianificato in costanza di matrimonio e permettere così alla moglie di acquistare un nuovo immobile per sé stessa e per i figli, finanziandolo con i proventi dell’attività del marito sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.–.

                                         In primo luogo perché questa modifica, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non è mai stata omologata dal pretore. Con sentenza del 30 gennaio 2014, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ si è infatti limitato a modificare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, le clausole n. 4, 6 e 7a ultimo capoverso. Questo significa che la liquidazione del regime matrimoniale pattuita nel 2009 è tuttora efficace, con la sola eccezione delle modalità di pagamento del credito vantato dalla moglie. Se, inizialmente, il termine entro il quale l’ex marito avrebbe dovuto ottemperare ai propri obblighi sotto forma di finanziamento all’acquisto di un immobile era stato stabilito in tre anni (a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione sulle conseguenze accessorie sul divorzio), con il primo addendum del 31 dicembre 2011 tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2015.

                                         In secondo luogo poiché quanto descritto nell’addendum del 21 dicembre 2013 non può che essere interpretato quale liquidazione del regime matrimoniale, sebbene le parti – questa volta non più assistite da un legale – vorrebbero negarlo, affermando testualmente che “il finanziamento dell’eventuale acquisto da parte dell’ex-marito sarebbe avvenuto, rispettivamente avverrebbe, non quale liquidazione di beni patrimoniali coniugali, che non esistevano al momento del divorzio (pertanto non quale liquidazione del regime matrimoniale), bensì con i proventi dell’attività lavorativa dell’ex marito”. Ancora una volta, la ricorrente sembra confondere l’esistenza stessa di un credito con le modalità del suo adempimento. Che il finanziamento dell’eventuale acquisto immobiliare avvenga con fondi propri oppure “con i proventi dall’attività lavorativa dell’ex-marito” nulla muta ai rapporti patrimoniali esistenti tra le parti al momento del divorzio. Il fatto stesso che l’ex marito si sia impegnato non soltanto a finanziare l’eventuale acquisto di un immobile, ma anche a versare in contanti l’intera somma pattuita di fr. 1'400'000.–, dimostra inequivocabilmente l’esistenza di un rapporto debitorio nei confronti della ricorrente.

 

                                         3.4.

                                         Le ragioni di una simile precisazione, in contrasto con il chiaro tenore della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal pretore, non sono evidentemente conosciute. La tempistica del secondo addendum, sottoscritto dalle parti pendente la procedura di reclamo davanti all’autorità di tassazione, non fa tuttavia altro che alimentare i dubbi circa una sua confezione ad hoc, al fine di suffragare la tesi della ricorrente, secondo cui l’importo di fr. 1'400'000.– non poteva essere incluso nella sua sostanza imponibile, trattandosi di una semplice aspettativa.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Assodato il senso da attribuire alla clausola n. 7 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore, ci si deve ancora chiedere se la stessa non contenga una condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO. Se così fosse, la ricorrente beneficerebbe di una semplice aspettativa, che per definizione non può dar luogo ad imposizione.

 

                                         4.2.

                                         Un credito sorge con l’obbligo del debitore di fornire la corrispondente prestazione. Poco importa se la stessa non è ancora esigibile. Determinante è il momento a partire dal quale il debitore deve effettuare la prestazione al creditore (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4ª ediz., Berna 2015, n. 28 ad § 50, p. 926). Da un punto di vista fiscale, un credito è conseguentemente assoggettato all’imposta sulla sostanza soltanto se costituisce una pretesa determinata. Il beneficio di una mera aspettativa e l’esistenza di un diritto accompagnato da una condizione sospensiva non adempiono invece le condizioni dettate dalla giurisprudenza in relazione alla nascita di un credito.

                                         Nella fattispecie, l’impegno assunto dall’ex marito di finanziare l’eventuale acquisto di un immobile sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.– dipende da un avvenimento futuro incerto: esso diventerà efficace solo nel caso in cui la ricorrente dovesse trovare, entro il termine posticipato al 31 dicembre 2015, un immobile confacente alle sue esigenze. Così letta, la clausola litigiosa sembrerebbe effettivamente contenere una condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO. Sennonché, l’ex marito si è nel contempo impegnato a versare lo stesso importo in contanti, nell’arco di sette anni, una volta scaduto il termine del 31 dicembre 2015. Se ne deve quindi concludere che la ricorrente, sin dalla data di omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, poteva vantare una pretesa giuridica determinata (sotto forma di finanziamento per l’acquisto di un immobile oppure come prestazione in contanti) e non soltanto una semplice aspettativa. Poco importa se la stessa diventerà esigibile nel momento in cui la ricorrente dovesse trovare un immobile confacente alle sue esigenze oppure, al più tardi, a contare dal 1° gennaio 2016. Nel periodo fiscale qui in esame, la sua pretesa aveva comunque già un valore economico, pari al suo valore nominale di fr. 1'400'000.–.

 

                                         4.3.

                                         Infine, il fatto in sé che l’autorità fiscale, nelle precedenti tassazioni 2010 e 2011, non abbia incluso alcun credito nella sostanza imponibile della ricorrente, non è di nessun rilievo. A tale riguardo, va infatti ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano, in altri termini, alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (decisione TF n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; decisione TF n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

                                         Ci si potrebbe semmai chiedere se il fatto di aver dichiarato un credito di fr. 1'800'000.– nel 2009, quando il marito era ancora domiciliato in Svizzera, per poi azzerarlo negli anni successivi, quando lo stesso si è trasferito negli __________, sia effettivamente da ricondurre a un grossolano errore della contribuente, così come sostenuto nel ricorso, oppure non sia piuttosto da associare ad una ponderata pianificazione fiscale, tale da suscitare qualche dubbio sulla sua buona fede. La questione può nondimeno restare irrisolta.

 

 

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: