Incarti n.
80.2014.203

80.2014.204

Lugano

17 dicembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappresentati da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 7 agosto 2014 contro la decisione del 9 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2006.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, avvocato, e la coniuge RI 2, segretaria, risiedono a __________.

                                         Fino al 31 dicembre 2005 il signor __________ era titolare di uno studio legale a __________. Egli partecipava inoltre alla società in accomandita __________ (in __________ con sede a __________ ed era proprietario di alcune azioni della __________ SA con sede, allora, a __________.

 

 

                                  B.   Il 7 settembre 2006, con effetto dal 1° gennaio 2006, veniva costituita la società in accomandita __________, con sede a __________, cui scopo societario era la “proprietà e amministrazione d'immobili, esercizio di mandati come consigliere d'amministrazione, consulenza per management e risanamento di società”. Membri della medesima erano la __________ in qualità di accomandante e __________ quale socio illimitatamente responsabile. La quota di partecipazione di quest’ultimo era costituita dalla sua partecipazione alla __________.

                                         Il 12 settembre 2006 aveva luogo una parziale liquidazione della __________, con l’uscita di alcuni soci e, tra di essi, la società in accomandita __________ a cui venivano assegnati alcuni immobili nel comune di __________ e di __________.

 

 

                                  C.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 30 maggio 2013, l’autorità fiscale commisurava il reddito imponibile in fr. 213’400.– per l’IC (determinante per l’aliquota: fr. 269'200.–) ed in fr. 895’400.– per l’IFD. La sostanza imponibile veniva invece commisurata in fr. 276'000.– mentre quella determinante per l’aliquota ammontava a fr. 544'000.–.

                                         Per quanto d’interesse nel presente procedimento, rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar compiuto le seguenti correzioni:

·      IC: il reddito derivante dalla partecipazione alla società in accomandita __________, a fronte dei dichiarati fr. 8'465.–, veniva calcolato in fr. 128'327.–.
L’autorità fiscale, oltre al reddito netto dichiarato di fr. 3'726.–, riprendeva la perdita di fr. 124'601.– registrata con la vendita dell’immobile di __________, sostenendo che “il canton __________ ne ha già tenuto conto nell’ambito della tassazione sul maggior valore immobiliare relativa alla vendita dell’immobile detenuto dalla società semplice __________”.

·      IFD: a fronte di un reddito da partecipazioni dichiarato in complessivi fr. 128'327.–, l’autorità fiscale commisurava il medesimo in fr. 748'753.–. Esso veniva calcolato come segue:

                                              utile netto                                                            fr.     3'726.–

                                              utile netto derivante dalla cessione della     

                                              __________                                                        fr. 712'101.–

                                              utile netto derivante dalla vendita della

                                              società semplice __________                         fr.   32'926.–

                                         L’Ufficio di tassazione precisava che il reddito di fr. 712'101.– derivante dalla liquidazione della __________ era stato determinato dalle competenti autorità fiscali del Canton __________.

 

 

                                  D.   Avverso detta decisione, i contribuenti inoltravano reclamo in data 18 giugno 2013. In seguito, e meglio il 10 settembre 2013, i medesimi contribuenti, rappresentati dalla __________ SA di __________, presentavano un complemento al reclamo contestando, tra l’altro, tanto per l’IC quanto per l’IFD, il reddito derivante da partecipazioni a società in accomandita.

                                         Per quanto concerne l’IC, essi chiedevano che venisse riconosciuto il risultato della contabilità della società __________, con un utile di fr. 3'726.–. A loro dire, l’immobile di __________, contabilizzato con un valore di fr. 1'124'601.–, sarebbe stato ceduto al prezzo di fr. 1'000'000.–  e la risultante perdita di fr. 124'601.– sarebbe stata registrata sui conti della __________.

                                         In merito al calcolo per l’IFD invece essi contestavano integralmente la ripresa sostenendo che non ci sarebbe mai stata alcuna alienazione immobiliare bensì solo un riporto d’immobili dalla sostanza aziendale della __________ alla sostanza aziendale della __________, effettuato nell’ambito di una ristrutturazione aziendale. I ricorrenti, richiamando il ruling fiscale allegato, rimarcavano come tale operazione fosse stata discussa con l’autorità fiscale bernese, la quale, basandosi sulla legge sulle fusioni, ne aveva accordata l’esenzione d’imposta. Essi mal si capacitavano del documento del 28 aprile 2010 con il quale la medesima autorità fiscale di Berna imponeva un importo di fr. 712'101.–: a loro dire infatti, non risultavano chiari né l’importo né la presunta imposizione.

 

 

                                  E.   Con decisione del 9 luglio 2014, l’autorità fiscale, per quanto d’interesse nella presente procedura, si riconferma nelle proprie posizioni, sostenendo che la creazione della __________ avesse scopi prettamente elusivi e argomentava come  segue:

                                         Il 28 aprile 2010, il 13 aprile 2012 ed il 14 maggio 2013, l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del circondario di __________ ha inviato all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ticino (Ufficio tassazioni persone giuridiche e Ufficio di tassazione di Locarno) tre avvisi di imposizione IFD riguardanti (art. 18.2 LIFD) riguardanti (sic) l’uscita del signor RI 1 dalla __________. In particolare si segnalava un reddito imponibile di fr. 712'101 così determinato: Utile lordo fr. 791'101 ./. Accantonamento AVS di fr. 79'000.

                                         La decisione di tassazione contestata in buona sostanza considerava quindi che la costituzione della società in accomandita fatta per il solo scopo di permettere il mantenimento del carattere “aziendale” al patrimonio immobiliare derivante dalla liquidazione parziale della __________ fosse elusiva e pertanto l’ufficio di tassazione ha imposto l’utile di liquidazione IFD segnalato dal Canton __________ e ha considerato di natura privata la perdita derivante dalla vendita dell’immobile di __________. […]

                                         Nell’ambito degli accertamenti per la tassazione del 2005 era emerso come durante il 2005 il contribuente avesse apportato la sua quota di partecipazione alla soci. coll. __________. Al suo studio legale di __________. Lo stesso signor RI 1 […] aveva osservato che il trasferimento della quota della __________ nello studio legale era motivato dalla sua uscita dalla soc. coll. e che il Canton __________ non aveva ammesso tale procedimento, che pertanto nel 2006 era stata costituita la società in accomandita […].

                                         A giudizio dell’ufficio di tassazione la valutazione dell’eventuale risparmio d’imposta si concretizza nei seguenti elementi:

1)    Imposizione dell’utile di liquidazione IFD di fr. 712'101.-
Se ammessa questa imposizione verrebbe solo riinviata nel tempo poiché il carattere “aziendale” degli immobili sarebbe mantenuto, tutt’al più in caso di futura vendita sarebbe da accertare l’applicabilità del nuovo articolo 37b LIFD in vigore dal 01.01.2011. In tal caso si concretizzerebbe un importante risparmio d’imposta poiché l’utile sarebbe imposto in maniera agevolata.

2)    A giudizio dell’ufficio di tassazione l’esame dell’eventuale risparmio d’imposta non deve essere limitato al solo 2006 ma deve tenere conto dell’insieme delle circostanze. In particolare si osserva che a causa di importanti lavori di manutenzione degli stabili di __________ e di un ammortamento straordinario di fr. 190'000 di partecipazione azionaria derivante dalla vendita di __________ durante il 2007 la società in accomandita ha registrato una perdita complessiva di fr. 1'379'137.00.                                              
Se ammessa le ripercussioni della perdita avrebbero un importante riflesso e con un notevole risparmio d’imposta anche per gli anni futuri poiché in base agli articoli 30 LT e 31 Lifd essa verrebbe riportata per sette anni.                         
A prescindere dal conteggio del riporto della perdita si segnala che il reddito imponibile dichiarato dal contribuente è di:                              
312'654.- per il 2008, 339'616 per il 2009, 271'888 per il 2010, 326'799 per il 2011.         
Nel reclamo il contribuente ha allegato una presa di posizione del 05.02.2007 dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________ ove ai fini delle imposte cantonali era confermata la neutralità fiscale del passaggio degli attivi immobiliari dalla __________ alla __________.                               
La Divisione cantonale delle contribuzioni e per essa l’ufficio di tassazione di Locarno non è comunque vincolato dal giudizio espresso dal canton __________ per le loro imposte cantonali, tanto più se si considera che in seguito ad uno scambio di informazioni lo stesso canton __________ ha delegato al Canton Ticino il potere di apprezzamento poiché la __________ vi è domiciliata.                                                      
Considerando infine che inspiegabilmente non risulta che il contribuente abbia contestato la decisione di tassazione 2006 del Canton __________ ove è stato ammesso l’accantonamento AVS di fr. 79'000 succitato e che a pag. 12 del contratto di liquidazione parziale della __________ risulta che la socia accomandante (__________AG) della ditta __________ non partecipa né agli attivi, né ai passivi né all’utile della società medesima, l’ufficio di tassazione per tutti i motivi esposti conferma la sua decisione.

                                         Pertanto e considerando che la tassazione IFD del anche l’imposizione di un utile di fr. 32'926.00 derivante dalla vendita in comproprietà con il signor __________ di un immobile a __________ detenuto privatamente ai fini dell’imposta cantonale è confermato il reddito di

                                         -   Imposta cantonale

                                            Reddito lordo da onorari avv. __________ e interessi    fr.   124'013.00

                                             Spese allibrate per lo studio legale e IVA                 ./. fr.     26'303.00

                                            Reddito netto studio legale                                          fr.     97'710.00

                                            […]

                                         -   Imposta federale diretta

                                            Considerando che nel 2006 ha venduto l’immobile da poco rilevato dalla liquidazione della società in nome collettivo, l’ufficio di tassazione ritiene che nel caso in esame la comunicazione fatta dall’Amministrazione federale del Canton __________ debba essere rettificato come sulla base del conteggio seguente:

                                            Utile aziendale tassato IC                                             fr.     97'710.00

                                            Realizzazione art. 18.2 __________                               fr.   791'101.00

                                            Rettifica per perdita Immobile ex __________             - fr.   124'601.00

                                            Accantonamento AVS                                               - fr.     79'000.00

                                            Utile aziendale IFD                                                      fr.   685'210.00

 

 

                                  F.   Con ricorso del 7 agosto 2014, i ricorrenti, per tramite del loro rappresentante, chiedono che venga riconosciuto integralmente il reclamo del 10 settembre.

                                         I ricorrenti sostengono che l’attività della __________ fosse molto vasta e comprendesse il commercio di prodotti alimentari (frutta), nonché attività finanziarie ed immobiliari, come pure attività di consulenza economica. In seguito alla ristrutturazione aziendale del 2006, RI 1 avrebbe ripreso il ramo della società riguardante la consulenza economica per commercio di prodotti, la consulenza legale e le attività immobiliari, trasferendolo nella __________. Quest’operazione avrebbe permesso il trasferimento di un ramo dell’attività da una società di persone (la __________) ad un’altra società di persone (la __________) ciò che, a mente dei ricorrenti, sarebbe ben dimostrato dal __________ fiscale stilato il 5 febbraio 2007 dall’autorità di tassazione del Canton __________.

                                         Al fine di confermare la bontà della decisione dell’autorità __________, i ricorrenti sostengono che due immobili acquistati nel 1978 dalla __________ sarebbero passati alla __________ e sarebbero ancora contabilizzati dalla medesima. Essi sottolineano inoltre che il livello di onorario percepito da RI 1 dalla __________ sarebbe stato mantenuto anche nella nuova società in accomandita. Tutto ciò, a loro dire, dimostrerebbe che il ramo di attività della __________ è stato ripreso e mantenuto dalla nuova società di persone.

                                         In merito all’elusione d’imposta, essi sostengono che la forma del diritto civile da loro scelta, non sia né insolita, né inadeguata o singolare: la gestione immobiliare sarebbe, infatti, sempre stata considerata in maniera aziendale. A loro dire, essi avrebbero soltanto organizzato la propria attività economica in modo tale da pagare meno imposte possibili, ciò che sarebbe tutt’al più qualificabile come risparmio d’imposta e non come elusione fiscale. Rilevano inoltre che i suddetti risparmi verranno in ogni caso ripresi al momento di una cessione degli immobili a terzi. I ricorrenti, sostenendo la bontà dei dati contabili della __________ e della decisione del Canton __________, chiedono che tali dati vengano ripresi integralmente per definire il risultato fiscale.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Come esposto in narrativa, con atto pubblico del 12 settembre 2006 è stato stipulato un contratto di liquidazione parziale e divisione in natura con compravendita e costituzione in pegno. In particolare, è stata decisa la liquidazione degli immobili, che non servivano direttamente all’esercizio (“nichtbetriebsnotwendig”), appartenenti alla __________, società in accomandita con sede a __________. Per quanto riguarda la posizione del ricorrente, che era socio accomandante con un capitale di fr. 500'000.–, egli ne è uscito proprio nel 2006. Con il contratto in questione, infatti, tre immobili della __________ sono stati attribuiti in proprietà esclusiva alla società in accomandita __________, della quale il ricorrente era unico socio illimitatamente responsabile (accomandatario).

                                         Dal contratto di liquidazione parziale si evince tuttavia che gli immobili oggetto del negozio giuridico non appartenevano ai soci della società in accomandita in misura proporzionale alle rispettive quote. Al contrario, la loro proprietà era suddivisa solo fra quattro soci, tre dei quali detenevano una quota del 29,1% ed il quarto, cioè il ricorrente, una quota del 12,7%. In seguito al decesso di uno degli altri tre soci, RI 1 ha poi ripreso la sua quota, portando la propria al 41,8% (12,7 + 29,1).

                                         La suddivisione degli immobili è allora intervenuta fra soli tre soci ed il ricorrente ha ricevuto la quota maggiore, corrispondente a tre case e due quote di proprietà per piani, per un valore di imputazione complessivo di fr. 6'660'320.–.

                                         Basandosi su una comunicazione trasmessa dall’autorità di tassazione del Canton __________, l’RS 1 ha assoggettato all’imposta federale diretta un utile di fr. 791'101.–, importo da cui è stato dedotto un accantonamento per contributi AVS del 10% (fr. 79'000.–).

 

                                         1.2.

                                         Nella decisione di tassazione del 30 maggio 2013 l’Ufficio di tassazione si è limitato a “segnalare” che, nel calcolo dell’imposta federale diretta, aveva aggiunto al reddito dichiarato dai contribuenti “il reddito derivante dalla liquidazione della società in nome collettivo __________ di __________”, riprendendo il calcolo fatto dall’autorità fiscale del Canton __________.

                                         Con il reclamo, i contribuenti hanno obiettato che vi era stato “unicamente un riporto di immobili (e non… un’alienazione) da sostanza aziendale (__________) a sostanza aziendale (__________), il tutto fatto in ambito di una ristrutturazione aziendale” e che l’operazione era stata “preventivamente discussa con l’autorità fiscale del Canton __________ , che ne ha accordato l’esenzione di imposta (vedi “Bestätigung einer Umstrukturierung…” del 5.2.2007, allegato), in virtù della legge sulle fusioni”.

                                         Nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione conferma l’imposizione del reddito contestato, giustificandolo tuttavia con la natura elusiva dell’operazione posta in essere dal contribuente, che avrebbe costituito la società in accomandita “per il solo scopo di permettere il mantenimento del carattere ‘aziendale’ al patrimonio immobiliare derivante dalla liquidazione parziale della __________”. Nella sua motivazione, l’autorità resistente mette comunque in discussione il contenuto della citata presa di posizione del 5 febbraio 2007 dell’amministrazione fiscale del Canton __________, affermando di non essere vincolata al giudizio dell’autorità dell’altro cantone, “tanto più se si considera che in seguito ad uno scambio di informazioni lo stesso Canton __________ ha delegato al Canton Ticino il potere di apprezzamento poiché la __________ vi è domiciliata”.

 

                                         1.3.

                                         Va ricordato che l’elusione fiscale entra in considerazione solo in situazioni particolarmente straordinarie, cioè quando l’imposizione o l’esenzione fiscale non è possibile nonostante si invochi il senso della norma quale limite all’interpretazione; in altre parole, la legge può essere applicata, ma il risultato appare del tutto insoddisfacente se non equivalente ad un arbitrio, a causa delle particolarità della fattispecie concreta (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_476/2010 del 19 marzo 2012, consid. 3.1 e dottrina citata).

                                         Se pertanto l’interpretazione della norma già consente di assoggettare all’imposta il reddito in discussione, non è più necessario ricorrere al particolare costrutto giuridico dell’elusione d’imposta (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9 gennaio 2008, n. 2C_292/2007, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento a: Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, in: ASA 75 p. 675 ss., in particolare p. 678 ss.).

                                         In queste circostanze, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto dapprima procedere all’interpretazione delle disposizioni legali applicabili e, solo dopo aver escluso l’imponibilità dei redditi in discussione, qualora avesse ritenuto che tale risultato fosse del tutto insoddisfacente, avrebbe potuto confrontarsi con l’ipotesi di un tentativo di elusione fiscale.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Mentre l’autorità fiscale resistente ha ritenuto che la liquidazione parziale della società in accomandita __________ di __________ avesse comportato la realizzazione delle riserve occulte sugli immobili trasferiti ai soci, il contribuente ha per contro invocato l’applicazione delle disposizioni legali che prevedono la rinuncia all’imposizione in caso di ristrutturazioni aziendali.

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 18 cpv. 2 prima e seconda frase LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione.

                                         Quando un contribuente cessa la sua attività lucrativa indipendente e ne informa le autorità fiscali, l’utile in capitale realizzato con il passaggio di beni della sua sostanza commerciale nella sua sostanza privata deve essere imposto, a meno che il contribuente non abbia espressamente indicato la sua intenzione di alienare in seguito questi beni nel quadro della liquidazione della sua impresa (alienazione differita) o di cederli provvisoriamente in locazione, in particolare fino alla vendita ad un terzo o fino al trasferimento agli eredi (DTF 126 II 473; 125 II 113 consid. 6c/aa p. 125-126 = RDAF 1999-II p. 385 consid. 6c/aa p. 398-399 e giurisprudenza citata).

                                         In presenza di società di persone, il trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale a quella privata comporta una realizzazione sistematica delle riserve occulte (cfr. p. es. Ettlin/Stüdle, Umstrukturierungen bei Personengesellschaften – Aspekte der einzelnen Umstrukturierungstatbestände, in ST 2009, p. 329 ss., 330).

 

                                         2.3.

                                         L’art. 19 cpv. 1 lett. a LIFD prevede tuttavia che le riserve occulte di un’impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non siano imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l’impresa rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito vengano ripresi in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone.

                                         La disposizione legale sulle ristrutturazioni aziendali è stata introdotta con la legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° luglio 2004. Nel disegno di legge del 13 giugno 2000 del Consiglio federale era ancora richiesto che il trasferimento avesse per oggetto “un esercizio o di un ramo di attività” di un’impresa di persone e non semplicemente dei “beni”. Il parlamento ha tuttavia rinunciato al requisito dell’esercizio o del ramo di attività ed ha conseguentemente voluto consentire la neutralità fiscale nel caso di ogni trasferimento di beni, cioè anche con riferimento a singoli attivi. Dal punto di vista della sistematica fiscale, il nuovo regime si giustifica per il fatto che le imposte latenti sono preservate, dal momento che devono comunque essere adempiuti i due presupposti fondamentali per la neutralità fiscale, cioè la permanenza dell’assoggettamento in Svizzera e la ripresa dei valori contabili precedenti. Di conseguenza, è possibile non solo che due ditte individuali si fondano in una società in nome collettivo, ma anche che per esempio il titolare di una ditta individuale trasferisca un immobile commerciale ad una società in nome collettivo, per entrare a farne parte. Inoltre, non è neppure richiesto che il complesso di beni che rimane dopo la ristrutturazione costituisca un esercizio o un ramo d’attività. Resta riservata in ogni caso l’ipotesi del prelevamento privato. I beni trasferiti e quelli rimanenti non devono infatti costituire un esercizio ma devono comunque rimanere beni commerciali (cfr. Locher/Amonn, Vermögensübertragungen im Recht der direkten Steuern, in ASA 71 p. 763 ss., 781-782).

 

                                         2.4.

                                         Tornando alla fattispecie in esame, a prima vista i presupposti per il trasferimento degli immobili in neutralità fiscale sembrano adempiuti. Tale pare essere anche l’opinione dell’autorità fiscale del Canton __________, che ha sottoscritto il ruling del 5 febbraio 2007. È vero che quest’ultimo non è vincolante per l’autorità fiscale ticinese, competente per la riscossione dell’imposta federale diretta (art. 105 cpv. 1 LIFD).

                                         Né nella decisione di tassazione né in quella su reclamo l’Ufficio di tassazione si è tuttavia espressamente confrontato con l’adempimento dei presupposti per la ristrutturazione aziendale secondo l’art. 19 cpv. 1 LIFD. Come ricordato, le indicazioni che emergono dalla motivazione delle due decisioni sono contrastanti.

                                         Un elemento che deve essere approfondito è poi rappresentato dalla comunicazione trasmessa all’amministrazione fiscale ticinese da quella del Canton __________, secondo cui il ricorrente avrebbe conseguito un “Aufwertungsgewinn nach Art. 18 Abs. 2 DBG aus Realteilung Jahr 2006”, per un ammontare netto di fr. 712'101.–. Se interpretata come riferita ad un utile in capitale per prelevamento privato di beni commerciali, questa indicazione sarebbe in palese contraddizione con il già ricordato ruling, nel quale invece il fisco bernese riconosceva la neutralità fiscale del trasferimento degli immobili.

                                         Una possibile spiegazione è peraltro suggerita dall’uso del sostantivo Aufwertungsgewinn, cioè utile di rivalutazione. Non si può escludere che gli immobili siano stati ripresi nel bilancio della __________ non al valore determinante per l’imposta sul reddito della __________ bensì ad un valore più elevato. Sebbene l’art. 19 cpv. 1 LIFD esiga la ripresa degli “elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito”, una parziale rivalutazione degli attivi trasferiti nell’ambito della ristrutturazione non compromette la neutralità fiscale dell’intera ristrutturazione, ma comporta unicamente l’imposizione della rivalutazione stessa (cfr. Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 21 ad art. 19 LIFD, p. 221, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, in FF 2000 3765, cap. 1.3.9.5.1, p. 3797).

                                         Per verificare tale ipotesi si dovrebbero tuttavia conoscere i valori determinanti per l’imposta sul reddito, cioè i valori contabili-fiscali, che gli immobili trasferiti al ricorrente avevano nelle tassazioni intraprese dall’autorità fiscale del Canton __________ nei confronti della __________ di __________. Agli atti le tassazioni in questione non sono tuttavia reperibili. Da un conteggio allegato ad un verbale di udienza relativo al periodo fiscale 2005 risulta che alle Wohnliegenschaften della __________ al 31 dicembre 2005 era attribuito un valore contabile di fr. 10'000'851.30. Se si tiene conto del fatto che nel bilancio della __________ al 31 dicembre 2006 i due immobili registrati (il terzo era stato venduto nel frattempo) hanno un valore contabile di fr. 5'528'291.– e che la quota del contribuente ammontava al 41,8%, l’ipotesi della rivalutazione non sembra potersi scartare a priori.

 

                                        2.5.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché acquisisca gli atti della tassazione della __________ dalle autorità fiscali del Canton __________ e verifichi dapprima se vi sia stata una rivalutazione degli immobili in concomitanza con la liquidazione parziale. In seguito, si pronuncerà sull’adempimento dei presupposti per il trasferimento degli attivi in neutralità fiscale secondo l’art. 19 cpv. 1 LIFD.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che il trasferimento degli immobili dalla __________ alla __________ costituisse un tentativo di elusione fiscale. Come già accennato, la possibilità per l’autorità di tassazione di procedere all’imposizione invocando l’elusione fiscale rappresenta una sorta di ultima ratio, quando è chiaro che i negozi giuridici conclusi dal contribuente hanno il solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non voluto dalla legge.

                                         Nel caso in discussione, quando l’Ufficio di tassazione si sarà pronunciato sulle conseguenze fiscali della liquidazione parziale della __________, qualora dovesse ritenere adempiuti i presupposti per il trasferimento degli immobili in neutralità fiscale, potrà valutare nuovamente l’esistenza di un tentativo di elusione fiscale, adottando una decisione motivata.

 

                                         3.2.

                                         La contestazione relativa all’imposta cantonale dovrebbe essere risolta coerentemente con l’esito della vertenza in materia di IFD.

                                         Se si ammettesse infatti che si è verificato il passaggio degli immobili nella sostanza privata, la perdita derivante dalla vendita dell’immobile di __________ nel corso del periodo fiscale 2006 non potrebbe essere riconosciuta. Nel caso contrario, dovrebbe essere invece ammessa, riservata la prova dell’elusione fiscale.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 9 luglio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione motivata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: