Incarto n.
80.2014.231

Lugano

20 aprile 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 15 settembre 2014 contro la decisione dell’8 luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   il 16 gennaio 2014, l’RS 1 ha concesso a RA 1 una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012 fino al 28 febbraio 2014;

 

                                     -   il 18 maggio 2014, l’autorità fiscale ha diffidato la contribuente ad adempiere i suoi obblighi procedurali, avvertendola che altrimenti le avrebbe inflitto una multa ed avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;

 

                                     -   con decisione del 16 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 900.– per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2012;

                                     -   il 28 maggio 2014, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, adducendo vari problemi nella tenuta dei conti del suo studio legale e altre vicissitudini personali;

 

                                     -   l’autorità di tassazione si è rivolta alla reclamante, con scritto del 3 giugno 2014, invitandola a giustificare i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo;

 

                                     -   il 23 giugno 2014 la contribuente ha argomentato di aver “presentato reclamo tempestivamente entro 30 giorni dalla notifica contro le decisioni di multa mdatate 16 aprile avvenuta durante le ferie giudiziarie di Pasqua”, con la conseguenza che “il calcolo dei 30 giorni decorre dal 28 aprile e scade il giorno 27 maggio 2014”;

 

                                     -   con decisione dell’8 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;

 

                                     -   in particolare, l’autorità fiscale ha escluso che il termine di reclamo sia sospeso per le ferie giudiziarie;

 

                                     -   con ricorso del 15 settembre 2014, RA 1 chiede che la decisione di irricevibilità del reclamo sia dichiarata nulla o subordinatamente sia annullata;

 

                                     -   ribadito che il termine di reclamo era sospeso dalle ferie giudiziarie, la ricorrente sostiene che la decisione di multa è stata impugnata tempestivamente;

 

                                     -   nelle sue osservazioni del 16 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione, dopo aver rilevato che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014, sottolinea che il reclamo sarebbe stato tardivo anche considerando le ferie giudiziarie, per il fatto che il timbro postale è del 28 maggio 2014, mentre il 27 maggio 2014 la contribuente aveva inviato un semplice fax;

 

                                     -   l’insorgente ha replicato, con scritto del 30 settembre 2014, contestando di aver ricevuto la decisione impugnata il 9 luglio 2014.

 

 

Diritto

 

 

                                    -   quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

 

                                     -   come rilevato dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, quest’ultimo non è ricevibile in quanto non è stato interposto entro il termine stabilito dalle leggi applicabili;

 

                                     -   l’art. 227 cpv. 1 LT – applicabile anche nella procedura per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT) –stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT);

 

                                     -   è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

 

                                     -   la legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe;

 

                                     -   nella fattispecie, la ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 15 settembre 2014, la decisione su reclamo notificatale il 9 luglio 2014 (cfr. rapporto Track&Trace de La Posta, allegato alle osservazioni al ricorso);

 

                                     -   analogamente alle lettere raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono la verifica della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet;

 

                                     -   come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno in cui l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di potere del contribuente (decisione TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe, Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della SUPSI, giugno 2012, p. 20);

 

                                     -   non è pertanto determinante il momento in cui il destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2);

 

                                     -   ne consegue che, nella fattispecie, la decisione impugnata si deve considerare notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014 e non il 14 luglio 2014, quando ella sostiene di aver vuotato la casella postale;

 

                                     -   il termine di reclamo è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo (10 luglio 2014) e, anche volendo considerare la sospensione per le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto, sarebbe scaduto il 9 settembre 2014;

 

                                     -   il ricorso, consegnato alla Camera di diritto tributario brevi manu il 15 settembre 2014, sarebbe dunque tardivo;

 

                                     -   la situazione non muterebbe tuttavia neppure volendo ammettere che la decisione fosse stata notificata alla ricorrente il 14 luglio 2014;

 

                                     -   la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene infatti una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);

 

                                     -   queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1); 

 

                                     -   neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

 

                                     -   del resto, questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm);

 

                                     -   in tale contesto, si può ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”;

 

                                     -   il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);

 

                                     -   per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012);

 

                                     -   nel caso in esame, il termine per impugnare con ricorso la decisione su reclamo notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014 è scaduto l’8 agosto 2014;

 

                                     -   ne consegue che il ricorso, consegnato alla cancelleria della Camera di diritto tributario il 15 settembre 2014, è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato inoltrato oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD;

 

                                     -   in ogni caso, se anche il ricorso fosse stato tempestivo, a questa Corte sarebbe comunque stato precluso l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del ricorrente

 

                                     -   infatti, con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;

 

                                     -   in queste circostanze, la Camera di diritto tributario potrebbe unicamente verificare se la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti sarebbero rinviati all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerebbe la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   l’art. 206 cpv. 1 LT, per l'imposta cantonale, e l'art. 132 cpv. 1 LIFD, per l'imposta federale diretta, stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

 

                                     -   come ha correttamente deciso l’autorità resistente, già il reclamo contro la decisione di multa era tardivo, poiché interposto solo il 28 maggio 2014 contro una decisione notificata alla contribuente il 17 aprile 2014;

 

                                     -   anche in tal caso, deve infatti essere esclusa la sospensione del termine di reclamo per le ferie giudiziarie pasquali, come preteso dalla ricorrente;

 

                                     -   se il ricorso fosse ricevibile, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo, meriterebbe pertanto conferma;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

               __________

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: