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Incarti n. 80.2014.236 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente) |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 10 settembre 2014 contro la decisione del 18 agosto 2014 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
A. RI 1, divorziato, svolge la professione di operatore addetto ai servizi di disinfezione e disinfestazione. Nel periodo fiscale qui in esame, il contribuente era ancora titolare, unitamente all’ex moglie, della ditta __________ Sagl, nel frattempo sciolta in seguito a fallimento.
Non avendo consegnato la dichiarazione fiscale 2012 nemmeno dopo un richiamo e una diffida, con decisione del 16 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.–, assegnandogli altri 20 giorni per adempiere i propri obblighi procedurali.
B. Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 5 marzo 2014, l’autorità fiscale assoggettava il contribuente ad una tassazione d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr. 41'000.– per l’IC ed in fr. 43'200.– per l’IFD.
Nella motivazione allegata veniva precisato che la tassazione poteva essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo doveva essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Con scritto del 5 agosto 2014, il contribuente chiedeva all’autorità di tassazione una copia della suddetta decisione, sostenendo di non averla mai ricevuta prima. Con successivo scritto del 12 agosto 2014 presentava infine una copia della sua dichiarazione fiscale, pretendendo questa volta di averla già inoltrata in originale.
L’Ufficio di tassazione, con lettera del 18 agosto 2014, dichiarava irricevibile per tardività l’ultimo scritto del contribuente, considerandolo quale reclamo contro la tassazione d’ufficio.
D. Con scritto del 10 settembre 2014 indirizzato direttamente all’autorità di tassazione, e da questa trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 ritiene tempestivo il suo reclamo, non avendo ricevuto prima la decisione di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, come visto, RI 1 è stato sottoposto ad una tassazione d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2012, con la conseguenza che l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il gravame fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Come esposto in narrativa, con scritto del 12 agosto 2014, il contribuente ha (finalmente) presentato una copia della sua dichiarazione fiscale, pretendendo di averla già inoltrata in originale. Di diverso avviso l’autorità di tassazione, che ha contestato la tempestività del citato scritto, considerandolo quale reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio.
A questa Camera non resta quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta dal ricorrente.
2. 2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 5 marzo 2014, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 12 agosto 2014, quando (finalmente) ha inoltrato la dichiarazione fiscale. Ancora in questa sede, il ricorrente ribadisce tuttavia di non avere mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo tramite le bollette per il pagamento del conguaglio d’imposta. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.
2.3.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.4.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un’autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
All’autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
2.5.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579).
2.6.
Tornando al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione del 5 marzo 2014, non è stata in grado di fornirla, essendo la stessa avvenuta per posta semplice. È tuttavia data perlomeno la prova indiretta della sua intimazione. Al contribuente sono infatti stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione, il 31 marzo 2014. Sono poi seguiti un richiamo (il 31 maggio 2014) e una diffida di pagamento (il 31 luglio 2014), che il ricorrente definisce genericamente “conguagli di tassazione” (cfr. scritto del 5 agosto 2014).
Ne consegue che, anche volendo ammettere che non ha ricevuto nessun conguaglio d’imposta, al più tardi al momento della notifica del richiamo, ai primi del mese di giugno 2014, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di più mesi prima di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva. È infatti altamente inverosimile che l’insorgente abbia preso conoscenza dei “diversi conguagli di tassazione” solo con la diffida di pagamento del 31 luglio 2014. Ammettere una simile conclusione significherebbe accettare che sono andati persi, oltre alla decisione di tassazione, anche le numerose bollette per il pagamento del conguaglio e i successivi richiami, senza dimenticare infine che lo stesso ricorrente pretende di avere inviato l’originale della sua dichiarazione precedentemente, contraddicendo di fatto la sua tesi ricorsuale.
2.7.
Alla luce di quanto precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dal contribuente.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: