Incarto n.
80.2014.249

Lugano

23 ottobre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 ottobre 2014 contro la decisione del 3 settembre 2014 in materia di IC 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con reclamo del 10 luglio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, ha contestato l’aumento del valore locativo delle sue case di __________ e __________, rispetto al periodo precedente, argomentando che a suo avviso non si era sufficientemente tenuto conto delle loro particolarità (possibilità di abitazione solo d’estate, scarso confort, mancanza di riscaldamento ecc.);

 

                                     -   l’RS 1 si è rivolto al rappresentante del reclamante con lettera del 15 luglio 2014, così formulata:

                                         In riferimento al reclamo presentato contro la decisione di tassazione cantonale 2013 vi convochiamo presso i nostri uffici in __________, in data da concordare con l’incaricato indicato sopra oppure per una discussione telefonica della problematica.

                                         La presentazione della documentazione su cui si basa il reclamo, qualora non già avvenuta, è differita all’udienza.

                                         In caso di assenza ingiustificata l’Ufficio deciderà il reclamo senza uleriori convocazioni.

                                         Ringraziamo per la collaborazione e inviamo distinti saluti.

 

                                     -   con decisione del 3 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che il rappresentante del reclamante non aveva “dato seguito all’invito dell’ufficio e non [aveva] più sollecitato l’incontro da lui stesso chiesto”, sicché non era “possibile entrare nel merito del reclamo”;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della decisione su reclamo e si dichiara sorpreso di aver ricevuto non una proposta di incontro bensì la decisione che respingeva il suo reclamo;

 

                                     -   nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione rileva che la lettera del 15 luglio 2014 è stata “mal interpretata da parte del destinatario”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   nel caso in esame, la decisione impugnata ha sostanzialmente dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto ha affermato che “non è possibile entrare nel merito del reclamo”, non avendo il reclamante “più sollecitato l’incontro da lui stesso chiesto”;

 

                                     -   a questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente;

 

                                     -   l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

 

                                     -   per l’art. 208 cpv. 1 LT, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta;

 

                                     -   essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;

 

                                     -   diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422, con riferimento all’analogo art. 135 cpv. 2 LIFD);

 

                                     -   se una delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il reclamo viene dichiarato irricevibile;

 

                                     -   negli altri casi, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente);

 

                                     -   se ne sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179);

 

                                     -   è immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del contribuente, è illegittima;

 

                                     -   infatti, nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato;

 

                                     -   la semplice circostanza che il reclamante non avesse dato seguito alla richiesta di prendere contatto con l’Ufficio di tassazione, per fissare un colloquio in sede o per telefono, non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo;

 

                                     -   la formulazione della lettera del 15 luglio 2014 è peraltro ambigua: dapprima sembra una citazione (“vi convochiamo”), ma poi, invece di precisare luogo e data dell’audizione, accenna ad una “data da concordare”, aggiungendo persino l’ipotesi di “una discussione telefonica della problematica”;

 

                                     -   del resto, l’Ufficio di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo, anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);

 

                                     -   con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentito del reclamante;

 

                                     -   infatti, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

 

                                     -   non si vede d’altra parte perché la mancata audizione del reclamante dovesse impedire di esaminare le censure sollevate con il reclamo: la contestazione concerneva il valore locativo delle case del contribuente, che era stato aumentato d’ufficio dall’autorità fiscale;

                                     -   anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse stato convocato ad un’audizione per una data precisa e non si fosse presentato, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto riesaminare la decisione impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato il reddito dichiarato;

 

                                     -   la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti una nuova decisione motivata;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 3 settembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-

-

-

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: