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Incarti n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’8 gennaio 2013 contro le decisioni del 10 e del 12 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. |
Fatti
A. RI 2 è titolare della ditta __________, con scopo la mediazione nel campo del piccolo credito e nel ramo immobiliare. Il marito RI 1, che si qualificava allora quale collaboratore, possiede una procura individuale.
B. Con decisione del 10 gennaio 2008, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2001/2002; con ulteriori decisioni del 23 gennaio 2008, notificava loro le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali dal 2003 al 2006.
Per quanto concerne il periodo 2001/2002, l’autorità fiscale aveva aumentato il reddito dell’attività indipendente della moglie da fr. 27’502.– in media annua a fr. 120'000.–, per effetto di diverse riprese; aveva inoltre aggiunto gli interessi attivi su un prestito concesso alla __________ SA (fr. 15'041.– in media annua) e gli interessi passivi pagati alla __________ AG, di __________ (fr. 14'205.–).
Anche il reddito dell’attività indipendente dei periodi successivi veniva adeguato, per effetto di diverse riprese:
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periodo fiscale |
reddito dichiarato |
reddito accertato |
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2003 |
33’179 |
52’000 |
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2004 |
0 |
15’000 |
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2005 |
0 |
20’000 |
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2006 |
35’873 |
58’000 |
Venivano inoltre aggiunti gli interessi passivi pagati alle società creditrici __________ AG e __________ AG, entrambe __________ Nei periodi fiscali 2004 e 2005, poi, veniva imposta una liquidazione erogata dalla Cassa pensione __________.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 22 gennaio 2008, lamentando il “continuo accanimento” dell’autorità fiscale nei confronti della loro famiglia. I reclamanti contestavano il reddito d’altra fonte e le riprese degli interessi come pure delle spese non riconosciute.
L’Ufficio di tassazione accoglieva in parte i reclami, con decisioni del 10 e del 12 dicembre 2012. Per quanto concerneva il mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati alla __________ AG, le decisioni rinviavano alle motivazioni esposte nella decisione relativa alla tassazione per il periodo fiscale 1999/2000 ed alla sentenza della Camera di diritto tributario del 25 giugno 2012. Riduceva per contro da fr. 120'000.– a fr. 78'000.– il reddito aziendale per il periodo 2001/2002, tenuto conto della documentazione presentata in sede di reclamo. Reddito che veniva invece confermato nelle decisioni relative ai periodi successivi. A proposito delle riprese per spese non riconosciute, argomentava che nel conto economico dell’attività della moglie erano inclusi costi per l’utilizzazione privata di strutture e servizi della ditta, in particolare per l’uso di autoveicoli. Altri vantaggi provenivano dalle società __________ SA e __________ SA.
D. Con ricorso dell’8 gennaio 2013 alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestavano in primo luogo il mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati alla __________ AG ed alla __________ AG. Gli insorgenti chiedevano poi che il reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie venisse ridotto a quanto dichiarato, rinunciando alle riprese effettuate dall’autorità fiscale, e negavano di aver beneficiato di vantaggi dalle società __________ SA e __________ SA. I ricorrenti postulavano infine l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio, in considerazione della loro “precaria situazione finanziaria”.
E. Il 27 febbraio 2013, il giudice delegato si rivolgeva ai ricorrenti, chiedendo loro se, alla luce della sentenza con cui il 18 febbraio 2013 il Tribunale federale aveva respinto il loro ricorso relativo alle tassazioni dei periodi precedenti, non intendessero avvalersi della facoltà di ritirare il gravame. In caso contrario, li invitava a versare un importo di 2'000 franchi a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura.
Gli insorgenti, con lettera del 5 marzo 2013, dichiaravano di voler mantenere il ricorso e ribadivano di non poter pagare le spese processuali, chiedendo nuovamente l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio.
F. Con sentenza dell’8 aprile 2013, la Camera di diritto tributario dichiarava irricevibile il ricorso e respingeva l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, escludendo l’esistenza del “fumus boni iuris”.
Il Tribunale federale annullava tuttavia la sentenza, con decisione del 19 luglio 2013. La Corte cantonale avrebbe infatti dovuto pronunciarsi prima sull’istanza di assistenza giudiziaria; se l’avesse negata e la relativa decisione fosse passata in giudicato, avrebbe poi dovuto fissare ai ricorrenti un ulteriore termine per pagare l’anticipo delle spese.
G. La Camera di diritto tributario respingeva l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con sentenza del 26 luglio 2013.
Il Tribunale federale respingeva un ricorso dei contribuenti, con sentenza del 30 dicembre 2013.
H. Il 23 gennaio 2014 la Camera di diritto tributario ha attribuito ai ricorrenti un termine per versare la garanzia delle spese di giudizio.
L’accredito è avvenuto il 10 febbraio 2014.
Diritto
1. Debiti e interessi passivi
1.1.
In primo luogo, i ricorrenti tornano a contestare il mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati alla __________ AG ed alla __________ AG.
1.2.
La censura è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza del 25 giugno 2012, confermata dal Tribunale federale il 18 febbraio 2013 (n. 2C_823/2012 e 2C_824/2012), per i periodi fiscali precedenti.
Come noto agli insorgenti, in quel contesto ci si era già ampiamente confrontati con le conseguenze del trasferimento del debito dalla __________ di __________ alla __________ AG di __________. Nella sentenza in questione, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che la sola circostanza che la __________ AG di __________ fosse subentrata alla __________ di __________ nella posizione di creditore non bastava a comportare il riconoscimento del debito. Pur ammettendo che le esigenze probatorie sono più rigorose nei confronti di entità giuridiche estere, mentre quando il creditore è domiciliato in Svizzera è di regola sufficiente indicarne il nome e indirizzo, la Camera concludeva che il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la società finanziaria del Principato del Liechtenstein comportava, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________ AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i primi.
In particolare, i contribuenti non erano stati in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l’avvenuto trasferimento delle somme di denaro, così come non erano stati in grado di provare in maniera inconfutabile il versamento dei relativi interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte dall’avv__________ dovevano essere considerate con la necessaria prudenza, già per il semplice fatto che lo stesso era all’origine dell’intero costrutto giuridico. L’avvocato luganese rappresentava del resto, oltre alla pretesa creditrice del Principato, anche altre società utilizzate dai contribuenti, prima fra tutte __________ AG __________, di cui era presidente, ma anche __________ SA, con sede sempre a __________.
1.3.
Con il ricorso in esame, i contribuenti sollevano le stesse censure con cui questa Corte si è già confrontata.
Gli interessi passivi che i ricorrenti avrebbero pagato, nei periodi fiscali dal 2001/2002 al 2006, rispettivamente alla __________ AG ed alla __________ SA, non sono pertanto deducibili dal reddito imponibile.
Anche il fatto che, contestualmente al mancato riconoscimento dei debiti, l’Ufficio di tassazione abbia deciso di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo, considerandoli un elemento di reddito imponibile, è stato già riconosciuto, nella precedente sentenza, come un’ulteriore logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che provengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all’inizio del medesimo periodo.
1.4.
Su questi aspetti, il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato, se non temerario.
2. Ripresa di spese non riconosciute
2.1.
I ricorrenti contestano poi la ripresa di diversi costi, figuranti nel conto economico della ditta individuale __________, che l’Ufficio di tassazione ha ritenuto non giustificati.
La titolare ha infatti inserito fra i costi della sua attività indipendente spese private, in particolare per il leasing e per l’uso di un’automobile __________ e i premi per una polizza d’assicurazione sulla vita.
2.2.
In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal reddito dell’attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
2.3.
Le riprese litigiose ammontano a fr. 10'539.– nel periodo fiscale 2001/2002, fr. 2'000.– nel 2003, fr. 1'600.– nel 2004, fr. 3'200.– nel 2005 e fr. 5'600.– nel 2006.
Se si considera che l’attività indipendente era esercitata in un immobile appartenente ai ricorrenti e che nel conto economico figuravano costi importanti per telefono, leasing, spese d’automobile, elettricità, riscaldamento, le riprese in questione appaiono più che giustificate, se non prudenziali.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il riferimento, contenuto nella legge, alla giustificazione aziendale e professionale delle spese, attribuisce all’autorità fiscale un rilevante margine di apprezzamento, rafforzato dal fatto che essa non ha l’onere della prova in caso di rifiuto della deduzione (cfr. p. es. le sentenze n. 2C_658/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2.1; n. 2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid. 3.2). I ricorrenti non provano in alcun modo che le spese riprese dall’autorità fiscale fossero giustificate, ma si limitano ad affermare che, quando usavano privatamente le automobili della ditta, pagavano personalmente “le spese di carburante, olio e liquidi”.
Non può poi chiaramente esser presa in considerazione la pretesa di riconoscere il carattere aziendale dei premi pagati per un’assicurazione sulla vita. A tale proposito, nel ricorso si sostiene che l’assicurazione sarebbe stata “imposta da un creditore ipotecario”. A parte il fatto che neanche tale affermazione è minimamente documentata, si deve ricordare che i debiti ipotecari stessi, per la maggior parte, non sono stati riconosciuti.
2.4.
Anche su questo aspetto, il ricorso si rivela destituito di fondamento.
3. Prestazioni valutabili in denaro
3.1.
Nelle decisioni impugnate, l’Ufficio di tassazione ha anche assoggettato all’imposta sul reddito dei vantaggi provenienti dalle società __________ SA e __________ SA.
3.2.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza
mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.3.
La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
· una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
· il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della
prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
3.4.
Le prestazioni litigiose sono costituite anche in questo caso dall’utilizzazione privata di veicoli appartenenti a due società. In particolare, la __________ SA ha ripreso nel 2003 la __________ che in precedenza apparteneva alla ditta individuale di RI 2. La __________ SA, da parte sua, aveva intestato diversi autoveicoli, fra cui una ____________________.
Ancora una volta, ammettendo l’utilizzazione dei veicoli in questione, gli insorgenti si limitano ad affermare, senza addurre alcuna prova, che pagavano di tasca propria carburante, olio e liquidi, per le trasferte private.
L’imposizione delle prestazioni in discussione deve pertanto essere confermata. È ancora il caso di sottolineare che l’Ufficio di tassazione, con le decisioni su reclamo, ha sensibilmente ridotto l’ammontare delle prestazioni valutabili in denaro.
3.5.
Le decisioni impugnate sfuggono dunque ad ogni critica, anche sotto questo profilo.
4. Lavori in corso cantiere di __________
4.1.
Limitatamente al periodo fiscale 2001/2002, infine, i ricorrenti contestano una ripresa di fr. 18'000.– per “lavori in corso”. Secondo l’Ufficio di tassazione, “dall’evoluzione dei costi e dei ricavi registrati è evidente che a fine 2000 non sono stati registrati i lavori in corso (a fronte di costi di fr. 99'161, sono stati registrati ricavi di soli fr. 32'495)”.
Gli insorgenti non contestano la ripresa in sé, ma sottolineano che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto del fatto che sono stati registrati fra i ricavi ulteriori acconti per fr. 40'000.– nel 1999.
4.2.
Effettivamente, i lavori in corso, ovvero quei valori immateriali che si presentano in forma di prestazioni non ancora conteggiate o concluse, secondo dottrina e giurisprudenza devono essere messi a bilancio (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 ad art. 18 LIFD, p. 373). Sia che il contribuente abbia optato per il metodo del fatturato sia che abbia optato per quello dell’incassato, tali valori vanno considerati in proporzione alle spese professionali, perlomeno qualora si verificano notevoli divergenze fra le spese allibrate nel periodo di computo e le fatture emesse, rispettivamente gli incassi (Oertli, Angefangene Arbeiten beim Jahresabschluss, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Aktivierung im Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1988, pp. 145-146; cfr. anche promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del gennaio 1980, concernente l’obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché di allestire estratti e rendiconti a cui sono soggetti i contribuenti esercitanti attività indipendente, p. 3, par. II.5).
4.3.
È vero che, nel biennio che costituisce periodo di computo per il calcolo dell’imposta sul reddito 2001/2002, gli acconti complessivamente registrati ammontano a fr. 72'495.–; la differenza rispetto ai costi (oltre fr. 100'000.– nel biennio) supera comunque i 30'000 franchi.
Sebbene il periodo di computo 1999/2000 preceda il vuoto di tassazione determinato dal passaggio alla tassazione annuale postnumerando, la sproporzione fra spese registrate e fatture emesse non appare tuttavia in sé di particolare rilievo.
In ogni caso, l’importo di fr. 18'000.–, considerato che si deve trattare della media annua (periodo di computo biennale), non trova spiegazione.
4.4.
Su questo aspetto, si giustifica pertanto il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto, nella misura in cui concerne i periodi fiscali dal 2003 al 2006. La decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2001/2002 è invece annullata limitatamente alla ripresa dei lavori in corso.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, in proporzione alla loro soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso contro le decisioni su reclamo relative ai periodi 2003, 2004, 2005 e 2006 è respinto.
1.2. La decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2001/2002 è invece annullata limitatamente alla ripresa dei lavori in corso.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’500.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di quattro quinti (fr. 2'000.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4.__________
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: