Incarto n.
80.2014.250

Lugano

13 novembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 ottobre 2014 contro la decisione dell’11 settembre 2014 in materia di IC 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   i coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (__________), sono limitatamente assoggettati all’imposta cantonale ticinese quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

 

                                     -   con decisione del 26 febbraio 2014, notificata separatamente al marito a __________ e alla moglie al domicilio di __________ (__________), l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC 2012;

 

                                     -   i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 4 marzo 2014, redatto in lingua tedesca;

                                     -   l’Ufficio di tassazione, con lettera dell’11 marzo 2014, indirizzata in via __________ a __________, attribuiva ai ricorrenti un termine fino al 25 marzo 2014 per tradurre il loro reclamo, avvertendoli che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   con decisione dell’11 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, in considerazione del fatto che non era stato tradotto in italiano;

 

                                     -   i coniugi RI 1 e RI 2 hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione il 3 ottobre 2014, contestando il calcolo dell’imposta cantonale 2012, non conforme alla loro dichiarazione;

 

                                     -   i ricorrenti hanno chiesto di inviare loro tutta la corrispondenza al domicilio di __________, in quanto sono presenti a Pregassona solo durante le vacanze, ed hanno precisato di aver trovato la lettera del 25 marzo 2014 “soltanto in luglio nella nostra buca delle lettere!!!”;

 

                                     -   nelle sue osservazioni dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione ha ribadito di aver dichiarato irricevibile il reclamo non avendo i ricorrenti dato seguito alla richiesta dell’11 marzo 2014 di tradurlo in italiano;

 

                                     -   i ricorrenti hanno replicato con scritto del 3 novembre 2014, nel quale hanno sottolineato di aver ripetutamente invitato l’Ufficio di tassazione ad indirizzare la corrispondenza al loro domicilio ed hanno ribadito di aver trovato la lettera dell’11 marzo 2014 solo nel mese di luglio.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, in considerazione del fatto che non hanno rispettato il requisito della lingua ufficiale;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC 2013 dei contribuenti, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autrorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

 

                                     -   nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

 

                                     -   in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

 

-                                   -   l’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (RL 3.1.1.1) stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

 

                                     -   pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

 

                                     -   i ricorrenti, proprietari di immobili nel Canton Ticino, sono pertanto tenuti a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;

 

                                     -   peraltro l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio ai reclamanti e gli ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

                                     -   in effetti, con lettera dell’11 marzo 2014 li avvertiva del difetto del loro reclamo e gli attribuiva un termine fino al 25 marzo 2014 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

 

                                     -   è vero, come sottolineano i ricorrenti in particolar modo nella loro replica del 3 novembre 2014 alle osservazioni dell’8 ottobre 2014 presentate dall’Ufficio di tassazione, che la lettera in discussione è stata inviata all’indirizzo di __________ e non al domicilio dei contribuenti, cioè a __________ (__________);

 

                                     -   le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT);

 

                                     -   se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);

 

                                         per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

 

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

 

                                     -   ora, nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha inviato la lettera dell’11 marzo 2014, con cui attribuiva ai reclamanti il termine per tradurre il reclamo, ad un indirizzo che non corrispondeva al loro domicilio e che, d’altronde, non coincideva neppure con quello indicato sul reclamo stesso del 4 marzo 2014;

 

                                     -   se voleva esser certa dell’efficacia dell’intimazione della lettera in questione, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto inviarla al domicilio dei ricorrenti, indicato anche sul loro reclamo;

 

                                     -   non si comprende per quale ragione l’Ufficio di tassazione abbia inviato il suo scritto all’indirizzo della casa di vacanza dei ricorrenti, dove è facilmente prevedibile che gli stessi non possano venirne a conoscenza tempestivamente;

 

                                     -   è vero che dagli atti risulta che nel 2007 RI 1 ha chiesto l’autorizzazione di soggiorno a __________, ma ciò non ha implicato il trasferimento del suo domicilio e, soprattutto, il soggiorno si è protratto solo fino al 31 dicembre 2009;

 

                                     -   non si può neppure ignorare la circostanza che, come risulta dalle lettere allegate alla replica del 3 novembre 2014, i contribuenti avevano già a più riprese invitato l’autorità fiscale a notificar loro le decisioni al domicilio anziché all’indirizzo di __________;

 

                                     -   è dunque senz’altro plausibile che i contribuenti non abbiano preso conoscenza della comunicazione dell’autorità fiscale prima del loro arrivo a __________ per le vacanze estive;

 

                                     -   tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3);

 

                                     -   giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3);

 

                                     -   si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579);

 

                                     -   tornando al caso dei ricorrenti, questi ultimi hanno riconosciuto, sia nel ricorso sia nella successiva replica alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, di aver trovato la lettera dell’11 marzo 2014 nel corso del mese di luglio, in occasione della loro permanenza a __________;

 

                                     -   anche se, a tale momento, il termine che l’Ufficio di tassazione gli aveva attribuito per la traduzione del reclamo era ampiamente scaduto, il principio della buona fede imponeva loro o di procedere comunque alla traduzione del reclamo, spiegando al destinatario le ragioni del ritardo, o perlomeno di esigere dall’autorità l’attribuzione di un nuovo termine per conformarsi ai requisiti di ricevibilità del reclamo;

 

                                     -   essi hanno invece preferito ignorare il contenuto della lettera in questione, con la conseguenza che, con decisione dell’11 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il loro reclamo;

 

                                     -   in queste circostanze, la decisione impugnata appare legittima, poiché i contribuenti erano stati messi in condizione di conformare il loro gravame alle esigenze formali previste dal diritto cantonale;

 

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto;

 

                                     -   la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

           __________

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: