|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali. |
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, nonostante un richiamo ed una diffida intimatagli il 17 giugno 2014, con decisione del 16 luglio 2014 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;
- con scritto del 6 ottobre 2014, RA 1, curatore del contribuente dal giugno 2014, ha chiesto all’Ufficio di tassazione l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che il curatelato era in assistenza e che aveva debiti per oltre 25'000 franchi in carenza beni;
- con decisione del 9 ottobre 2014, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1 chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta al suo curatelato.
Diritto
- quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- a questa Corte è dunque precluso in ogni caso l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del ricorrente;
- infatti, con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- il reclamo del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 era manifestamente tardivo;
- il curatore del contribuente non ha d’altronde addotto alcuno dei motivi di restituzione dei termini che sono enunciati dalla legge;
- è vero che, dalla decisione del 19 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione di __________, che ha istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza con gestione del patrimonio in favore di RI 1, si evince che quest’ultimo presentava uno “stato di debolezza” ed un “bisogno di protezione” e che uno dei compiti attribuiti al curatore consisteva proprio nel “rappresentare il curatelato… nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, banche, posta, assicurazioni, altre istituzioni e privati”;
- non risulta peraltro che l’insorgente sia stato riconosciuto incapace di discernimento e privato dell’esercizio dei diritti civili;
- comunque, la sanzione gli è stata inflitta dopo che il curatore aveva assunto il mandato e pertanto, anche volendo ammettere che lo stesso contribuente non fosse in grado di tutelare i suoi interessi, certamente avrebbe potuto provvedervi tempestivamente il curatore;
- né si può rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver intimato la decisione al curatore, anziché allo stesso curatelato: quest’ultimo non aveva infatti informato l’autorità di tassazione di aver assunto il mandato e, da parte sua, l’autorità di protezione è tenuta alla discrezione (art. 451 cpv. 1 CC);
- in queste circostanze, può essere esclusa l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;
- ne consegue che il ricorso è respinto;
- eccezionalmente, considerata la situazione economica del ricorrente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: