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Incarti n. 80.2014.277 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Sabrina Gianola |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27/28 ottobre 2014 contro la decisione del 22 ottobre 2014 in materia di IC/IFD 2013. |
Fatti
A. Con decisione del 7 agosto 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava in CHF 6'646.40 l’imposta cantonale ed in CHF 1'666.20 l’imposta federale diretta dovuta all’erario da RI 1 per il periodo fiscale 2013.
B. Con reclamo 8/14.8.2014, il ricorrente contestava la decisione di tassazione, laddove l’Autorità aveva inserito CHF 48'000.-- quali “altri redditi”. Secondo RI 1, tale importo sarebbe relativo ad una donazione – fiscalmente esente da imposizione - ricevuta dal padre, __________, che risiede in __________. Il contribuente avrebbe ricevuto, in quattro momenti distinti [31.3./ 24.6./28.9/25.12.2013], tre volte CHF 10'000.-- ed una volta CHF 18'000.--, capitali portati dal padre dall’estero in Svizzera brevi manu. Tali versamenti sarebbero stati confermati da __________, con uno scritto di dicembre 2013, da lui firmato (e trasmesso all’UT).
C. Con decisione del 22 ottobre 2014, l’UT riconfermava i dati accertati, dopo aver richiesto la produzione di bonifici bancari o postali a comprova della donazione di CHF 48'000.--.
In particolare, l’Autorità di prime cure stabiliva come, secondo le vigenti disposizioni, il fisco deve, in caso di trasferimento di capitali dall’estero, esigere dal contribuente la relativa documentazione precisa e completa. La prova costituita dalla dichiarazione del donante domiciliato all’estero risulta come tale insufficiente, poiché difficilmente controllabile. Il fisco indicava due sentenze del Tribunale federale a proposito (TF 2A.355/1997 e 2P.276/1997).
D. Mediante ricorso del 28 ottobre 2014, RI 1 insorge avverso la decisione su reclamo del 22 ottobre 2014. L’insorgente motiva il gravame adducendo che, lavorando egli in proprio ed essendo questi i primi anni della sua attività, il padre (residente all’estero) gli avrebbe donato CHF 48'000.-- nell’arco del 2013. A comprova del carattere di donazione di questa somma, il contribuente allega una conferma manoscritta e controfirmata di __________.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Analoga formulazione è prevista anche dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Il capoverso 2 dell’art. 15 LT prevede che sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.
Il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD (di uguale tenore agli art. 15 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LAID), ha precisato come il legislatore avesse perseguito il principio dell’imposizione del reddito netto globale. L’art. 16 cpv. 1 LIFD, e quindi parimenti di riflesso l’art. 15 LT contengono una cosiddetta clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti da imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
1.2.
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
1.3.
Analogamente, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
1.4.
In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).
2. 2.1.
Nel caso di specie emerge dagli atti che nella dichiarazione per il periodo fiscale 2013, RI 1 non ha indicato di aver ricevuto alcuna donazione [modulo 2].
Unicamente a seguito del reclamo contro la decisione di tassazione 2013, e della richiesta di voler comprovare mediante bonifici bancari la donazione, egli ha prodotto un documento manoscritto e controfirmato dal padre __________, a tenore del quale egli, domiciliato all’estero gli avrebbe devoluto nel corso del 2013 in più occasioni del denaro a contanti, per un ammontare di complessivi CHF 48'000.--.
2.2.
L’autorità di tassazione, nell’analisi della situazione fiscale 2013 del ricorrente ha confrontato le sue entrate e le uscite, potendo accertare un’eccedenza di CHF 51'485.--.
A mente di RI 1, il padre lo avrebbe aiutato con la somma di CHF 48'000.--.
2.3.
In conformità con la giurisprudenza citata ai considerandi precedenti ed applicabile per analogia al caso di specie [in ambito – ad esempio – di mancata ammissione della deduzione dal reddito imponibile degli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito], anche nella presente vertenza la Camera osserva come il contribuente abbia documentato unicamente tramite conferma manoscritta del padre la ricezione della somma di CHF 48'000.-- quale donazione.
Questa conferma si appalesa essere insufficiente, in assenza di bonifici bancari o altre prove, richieste espressamente dall’UT al ricorrente.
Inoltre la Camera rileva anche come nella dichiarazione fiscale per l’anno sub judice, RI 1 aveva omesso di inserire qualsivoglia posta relativa a donazione ricevuta dal padre.
Ne discende che l’UT ha agito correttamente, in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio, imponendo la somma di CHF 48'000.—a titolo di “altri redditi”, posto come il ricorrente non è stato in misura di comprovare in maniera idonea la donazione ricevuta dal padre.
Ciò è la conseguenza dell’inadempimento da parte di RS 1 del proprio onere probatorio e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo.
2.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr. 48'000.-- così come calcolato dall’autorità di tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2013.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: