Incarti n.
80.2014.278

80.2014.279

Lugano

25 febbraio 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretaria

Sabrina Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 28 ottobre 2014 contro la decisione dell’8 ottobre 2014 in materia di IC e di IFD 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione IC /IFD del 13.8.2014 per il periodo fiscale 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava in CHF 22'381.10 il totale dell’imposta cantonale [suddivisa in CHF 15'842.10 di imposta sul reddito, e CHF 6'539.-- di imposta sulla sostanza], mentre in CHF 8'237.60 l’ammontare dell’imposta federale diretta dovute da RI 1 all’erario.

                                         L’Autorità fiscale quantificava in CHF 80'000.-- il “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” e modificava pertanto il totale della sostanza imponibile complessiva pari a 2'332'000.-- anziché i dichiarati CHF 2'249'264.--. A sostegno di tale modifica l’UT motivava: “Imposizione valore dei capitali precedentemente tassati (o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel corrente periodo fiscale) non essendo stato provato il consumo o il reinvestimento”.

 

 

                                  B.   Con reclamo 19.8.2014, RI 1, si aggravava avverso la decisione di tassazione ed in particolare la “ripresa” di CHF 80'000.-- quo alla sostanza. L’insorgente specificava che tale “ripresa” era stata fatta anche per quanto atteneva al periodo fiscale precedente, ma che egli non aveva potuto presentare reclamo per motivi di salute.

                                         Allegato al reclamo, compiegava un resoconto del suo dispendio annuo allestito per i periodi fiscali 2010 – 2013. Lo stesso affermava che il dispendio annuo, per poter mantere il suo tenore di vita si aggirasse attorno ai CHF 270'000.-- / 300'000.--. Nel 2012 egli avrebbe speso di meno a causa di motivi di salute. In merito osservava anche: “Faccio rilevare che sono una persona sola senza figli e che spendo, oltre che per vacanze, per cene e pranzi con amici, anche per auto costose che cambio spesso e per le quali nutro una certa passione”.

                                         Il contribuente postulava la modifica della decisione di tassazione, con richiesta di voler stralciare la ripresa menzionata.

 

 

                                  C.   L’8.9.2014, l’UT richiedeva al contribuente la produzione di una serie di documenti, in particolare a comprova del consumo dei capitali avvenuto negli anni 2012 – 2013 (con invio di giustificativi relativi a disborsi elevati) e la diminuzione dei titoli di CHF 72'000.-- nel 2012 e di CHF 120'000.-- nel 2013. Inoltre postulava l’invio da parte dell’insorgente degli estratti mensili completi (anno 2013) del Conto di risparmio presso la Banca __________ di __________. Il contribuente trasmetteva alcune informazioni, mediante missiva 25.9.2014.

 

 

                                  D.   L’8.10.2014 l’UT emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo. In merito alla sostanza imponibile complessiva, l’Autorità riteneva che nella risposta del 25.9.2014 egli non avesse comprovato mediante giustificativi la diminuzione dei titoli.

                                         L’unica fattura allegata sarebbe quella relativa all’acquisto dell’autovettura nel 2013: la stessa avrebbe avuto un costo di CHF 45'000.-- poiché CHF 106’9000.-- corrispondevano al veicolo precedentemente posseduto.

                                        L’esame del conto bancario permetteva di attestare unicamente la presenza di due prelievi per l’anno 2013 per un totale di CHF 140'000.--.

                                         Secondo l’UT, la situazione patrimoniale del contribuente poteva essere così riassunta: al 31.12.2011, i titoli dichiarati ammontavano a CHF 1'216'587.--. Al 31.12.2012 i titoli dichiarati erano di CHF 1'144'567.--. La diminuzione era pari a CHF 72'000.-- e la prestazione in capitale incassata ammontava a CHF 33'000.-- con una differenza effettiva di CHF 105'000.-- (veniva esposto un numerario di CHF 80'000.--).

                                         Al 31.12.2013 i titoli dichiarati erano di CHF 968'484.-- (in ragione della diminuzione dei crediti, come da lettera 25.9.2014). La diminuzione effettiva era pari a CHF 176'000.--. Il consumo comprovato corrispondeva a CHF 45'000.-- (acquisto dell’automobile). La differenza era di CHF 131'000.--.

                                         Alla luce di queste considerazioni, l’UT decideva di diminuire i titoli ed i capitali a CHF 968'484.-- ed il numerario veniva aumentato a CHF 130'000.--, in ragione del consumo non comprovato negli anni 2012 e 2013.

                                         L’UT concludeva con le seguenti considerazioni: “(...) si precisa che su una differenza effettiva di Fr. 236'000 l’autorità fiscale ha abbondanzialmente accettato un consumo (non comprovato) di circa 106'000 in due anni (2012 e 2013)”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso 28.10.2014 RI 1 insorgeva avverso la decisione di tassazione su reclamo emanata l’8.10.2014.

                                         L’insorgente contestava l’operato dell’UT laddove commisurava il numerario in CHF 130'000.--: al ricorrente l’Autorità fiscale non avrebbe infatti richiesto altre fatture oltre a quelle di importo elevato, relative a cene, pranzi, vestiti, escursioni da lui effettuate [delle quali il ricorrente sostiene comunque di non aver obbligo di conservazione].

                                         Il fisco non avrebbe neppure richiesto la produzione di altri giustificativi bancari oltre a quello relativo al conto __________. Quo al periodo fiscale 2013, RI 1 avrebbe infatti prelevato altre cospicue somme (come documentato dai relativi giustificativi): CHF 140'000.-- presso la Banca __________ di __________, CHF 10'000.-- presso la Banca __________ di __________, CHF 11'000.-- presso la Banca __________ di __________ ed ulteriori CHF 136'400.-- dal conto corrente postale. Il totale degli utilizzi a contanti ammonterebbe quindi a CHF 297'400.-- per il periodo fiscale 2013. Il ricorrente riteneva quindi di aver – già in sede di reclamo all’UT – ampiamente documentato la diminuzione della sostanza e ciò in relazione al suo tenore di vita.

                                         Secondo RI 1, l’UT non poteva – senza validi motivi – scostarsi dalle allegazioni del contribuente. Questi postulava lo stralcio di CHF 130'000.-- a livello di numerario nella decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013.

 

 

                                  F.   Con osservazioni 4.11.2014 al ricorso in disamina, l’UT sulla base della documentazione prodotta in sede di ricorso richiedeva che l’incarto venisse retrocesso per procedere a nuovi accertamenti.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Con il ricorso, il contribuente impugna la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2014 sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale (cfr. prima pagina del ricorso).

                                         La motivazione del gravame ed il petitum si riferiscono tuttavia solo alla definizione degli elementi imponibili per l’imposta sulla sostanza.

                                         Ne consegue che il ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile, poiché la sostanza è soggetta solo all’imposta cantonale.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

                                         La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT).

                                         Nel caso in esame, è controversa la commisurazione della sostanza imponibile.

 

                                         2.2.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura di tassazione è però retta anche dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto decisive per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è in particolare imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 cpv. 1 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). Può inoltre essere obbligato a indicare il nome delle persone con le quali ha concluso affari o alle quali ha fornito prestazioni valutabili in denaro, come pure a fornire informazioni sui rapporti contrattuali con tali persone, nonché sulle prestazioni e le pretese reciproche che ne derivano. Il contribuente deve, in altri termini, esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente, in modo che l’autorità fiscale possa prendere conoscenza di tutti gli elementi determinanti ai fini della tassazione (decisione TF 2C_986/2013 del 15.9.2014 consid. 5.1.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: RF 61 p. 442).

 

                                         2.3.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; sentenze TF 2C_1081/2013 del 2.6.2014 consid. 5.5., 2C_239/2013 del 27.5.2014 consid. 5; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         Tale regola non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

 

                                         2.4.

                                         Ad ogni modo, se le prove raccolte dall’autorità fiscale apportano indizi sufficienti quo all’esistenza di elementi imponibili, appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e incombe a lui l’onere probatorio del fatto che può giustificare l’esenzione fiscale (cfr. sentenze TF 2C_986/2013 del 15.9.2014 consid. 5.1.4, 2C_937/2013 del 6.6.2014 consid. 2.1., 2C_1081/2013 del 2.6.2014 consid. 5.5.). Tali regole si applicano parimenti per quanto attiene alla procedura dinanzi alle autorità di ricorso in ambito fiscale (sentenza TF 2A.105/2007 del 3.9.2007 consid. 4.4.)

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in disamina l’UT, mediante decisione di tassazione 13.8.2014, ha effettuato una ripresa di sostanza quantificata in CHF 80'000.-- “numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”, ritenendo che, per rapporto alle precedenti decisioni di tassazione, il contribuente non avesse comprovato il consumo oppure il reinvestimento della sostanza.

                                         A seguito del reclamo interposto avverso tale decisione, e dopo presentazione di alcuni documenti da parte del contribuente (dietro richiesta dell’UT), con decisione 8.10.2014, l’UT ha accertato un “numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi” di CHF 130'000.--. L’Autorità è giunta alla conclusione che la diminuzione della sostanza del contribuente ammontasse a CHF 176'000.-- dei quali unicamente la cifra di CHF 45'000.-- (relativa all’acquisto dell’automobile) fosse comprovata come effettivo disborso, per un totale di CHF 131'000.-- a valere quale ripresa sulla sostanza.

                                         In sede di ricorso, il contribuente ha fatto valere prelievi di importi parimenti da altri conti rispetto a quello della Banca __________ di __________ per il periodo fiscale oggetto di contenzioso. Secondo il ricorrente egli avrebbe effettuato un utilizzo a contanti, nel 2013, pari a CHF 297'400.--.

                                         L’UT di __________, preso visione del ricorso, ha chiesto che l’incarto venisse retrocesso, poiché non erano state effettuate tutte le necessarie richieste per chiarire i vari aspetti inerenti il consumo della sostanza.

 

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 188 LT le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare i fatti rilevanti per la tassazione.

                                         Secondo l’art. 228 LT, nell’esame del ricorso la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (cpv. 1).

                                         Secondo il capoverso 2 della medesima norma, i ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta.

 

                                         3.3.

                                         Il ricorrente ha presentato in sede di ricorso, come riepilogato ai considerandi precedenti, tutta una serie di documenti che secondo lui sarebbe atta a comprovare il dispendio della sostanza per il periodo fiscale 2013.

                                         Come già accennato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le regole generali concernenti l’onere probatorio impongono al ricorrente di chiarire l’asserito consumo di capitali, posto come quest’ultimo configura un elemento suscettibile di ridurre il suo debito d’imposta (decisione TF n. 2C_416/2013 e 2C_417/2013 del 5 novembre 2013, consid. 10.2.2, in: StR 69/2014 p. 152).

 

                                         3.4.

                                         Appare quindi opportuno, come suggerito dallo stesso Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, retrocedere il dossier del contribuente all’Ufficio di tassazione, affinché quest’ultimo proceda ad un supplemento d’inchiesta teso ad accertare più nel dettaglio il consumo di sostanza relativo al 2013, basandosi parimenti sulla documentazione prodotta in sede di ricorso da RI 1 e richiedendo, laddove opportuno, ulteriori giustificativi [relativi ad esempio alle asserite numerevoli escursioni/viaggi] al ricorrente, a cui incombe l’onere probatorio.

 

                                         3.5

                                         A titolo abbondanziale si deve comunque rilevare come il Tribunale federale in una recente sentenza (2C_986/2013 del 15.9.2014), ha considerato che un contribuente [ricorrente], che aveva prelevato nel maggio del 2005 una somma di CHF 436'053.90 [da un conto non dichiarato] non aveva dimostrato di aver disposto di tale somma oppure di averla spesa [in detto caso non aveva apportato alcun giustificativo di eventuali disborsi]. In surriferita fattispecie, l’Autorità fiscale aveva raccolto sufficienti elementi tali da ritenere come il contribuente disponesse ancora dell’importo di CHF 436'053.90 e continuasse a percepirne dei ricavi (sentenza TF 2C_986/2013 del 15.9.2014, consid. 5.1.5.).

 

                                         3.6.

                                         L’UT dovrà quindi stabilire, sulla base della documentazione già agli atti o ancora da richiedere al contribuente, la sostanza imponibile alla fine del periodo fiscale 2013.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   1.1.  La decisione su reclamo del 8 ottobre 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di __________ perché emetta una nuova decisione.

                                         1.2.  Il ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

            __________

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: