Incarti n.
80.2014.282

80.2014.283

Lugano

22 aprile 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 novembre 2014 contro la decisione dell’8 ottobre 2014 in materia di IC e IFD 2011/2012.

 

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nelle dichiarazioni fiscali 2011 e 2012 RI 1, classe 1980, faceva valere le seguenti spese professionali:

                                         veicolo privato                                                   fr.          6'776.-

                                         doppia economia domestica                           fr.          3'200.-

                                         altre spese professionali – forfait                   fr.          2'500.-

                                         totale                                                                   fr.        12'476.-

 

 

                                  B.   Con decisioni di tassazione IC/IFD 2011 e 2012 del 26 marzo 2014, l’RS 1 negava le deduzioni per l’uso del veicolo privato e per la doppia economia domestica con la seguente motivazione:

                                         Premessa: il contribuente è stipendiato dalla ditta “__________SA”, che ha gli uffici e la sede operativa a __________, ove egli ha il domicilio.

                                         Egli richiede le spese (viaggio e pasti) relativi al tragitto __________ -__________, a motivo del fatto che la sua attività la svolge in quest’ultimo comune nei locali affittati alla ditta “__________Sagl”, di cui è (parzialmente) il titolare. Giova precisare che l’“__________SA” (che gli versa lo stipendio) non ha alcun stabilimento d’impresa in quel luogo.

                                         A norma di legge le spese cui il contribuente ha diritto sono quelle che presentano una connessione diretta con il reddito conseguito (ed imposto), ed è indubbio che egli non ha la necessità di doversi recare a __________ per conseguire “questo” introito; nella fattispecie la scelta di svolgere il lavoro in questo Comune rappresenta una scelta personale, per motivi che esulano dall’attività da cui egli trae profitto.

                                         Ne consegue che la presente deduzione, così come quella legata ad i pasti (cod. 408) non può essere ammessa.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 17 aprile 2014, lamentando la mancata deduzione relativa al veicolo privato ed alla doppia economia domestica. Sottolineava che l’accordo con la ditta __________ SA, per la quale lavora, prevede che l’attività venga svolta a __________, nei locali del negozio di cui il contribuente è gerente.

 

 

                                  D.   L’autorità di tassazione, con decisioni dell’8 ottobre 2014, accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo unicamente la deduzione per “bicicletta, cicolomotore o motoleggera” di fr. 700.- “come spesa di trasferta nel comune di domicilio di __________”. Per il resto, ribadiva di non riconoscere “come luogo d’attività __________”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione della spese di trasferta con il veicolo privato e per la doppia economia domestica, spese che gli sarebbero state riconosciute nei precedenti periodi fiscali.

                                         Il ricorrente ribadisce di svolgere la propria attività lucrativa, stipendiata dalla società __________ SA, presso i locali della società __________ Sagl a __________ ed allegando un contratto di lavoro che prevede esplicitamente questa dislocazione. A suo dire, negli uffici di __________ “non ci sarebbe neppure la possibilità di insediare un’ulteriore posto di lavoro”. Egli si recherebbe pertanto a __________ quotidianamente ma “l’attività del piccolo negozio del quale [è] socio gerente, non [gli] permette di percepire uno stipendio”, sicché avrebbe “dovuto ripiegare alla possibilità d’impiego concessami dalla __________ SA”.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2014, l’Ufficio di tassazione conferma il proprio operato, proponendo di respingere il gravame, poiché “il contribuente è socio e gerente della ditta __________ SA, negozio d’abbigliamento e attrezzature sportive, con sede in __________ a __________ per cui lavora, percependo lo stipendio dalla fiduciaria __________ SA con gli uffici a __________. La ditta __________ SA non ha dipendenti a suo carico, in quanto la società presenta perdite”.

                                         Il ricorrente, nella replica del 14 novembre 2014, ribadisce nuovamente la propria posizione, confermando che il negozio, “vista la concorrenza dei grandi magazzini non ha la possibilità di stipendiar[lo]”, ragione per cui ha “trovato un accordo con la fiduciaria __________ SA di __________ per svolgere l’attività a __________”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

·         le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

·         le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

·         le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

·         le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

 

                                         1.2.

                                         Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 esame è del 21 dicembre 2010, mentre quello relativo al periodo 2012 data del 20 dicembre 2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

 

 

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

·         per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

·         per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

·         per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE 2011 e 2012).

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km) (art. 4 cpv. 2 DE 2011 e 2012).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per i periodi fiscali 2011 e 2012: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

                                         2.2.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 DE 2011 e 2012).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a DE 2011 e 2012).

                                         Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione è ammessa solo nella misura della metà; se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE 2011 e 2012).

                                         Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         Per i periodi fiscali 2011 e 2012 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente ha percepito, nei periodi fiscali litigiosi, uno stipendio dalla fiduciaria __________ SA. Sostiene però di svolgere la propria attività nel negozio di articoli sportivi della __________ Sagl, società di cui è parzialmente proprietario e gerente, a __________. Quest’ultima società non ha pagato alcuno stipendio, negli esercizi in questione, ed ha chiuso i conti con delle perdite. Secondo la replica del ricorrente alle osservazioni dell’autorità fiscale sul ricorso, egli avrebbe “trovato un accordo con la fiduciaria __________ SA di __________ per svolgere l’attività a __________”, in considerazione dell’impossibilità del negozio di pagargli lo stipendio, “vista la concorrenza dei grandi magazzini”.

                                         Le parti sono dunque sostanzialmente concordi nel sostenere che il contribuente ha lavorato nel negozio di abbigliamento ed attrezzature sportive di __________, senza tuttavia percepire alcuno stipendio. La retribuzione gli sarebbe per contro stata versata dalla __________ SA.

 

                                         3.2.

                                         L'imposta sul reddito colpisce il reddito netto, dopo la deduzione delle spese di acquisizione, delle deduzioni generali e delle deduzioni sociali. Costituiscono spese di acquisizione del reddito i costi che il contribuente non può ragionvevolmente evitare e che sono essenzialmente causati dalla realizzazione del reddito. In altri termini, occorre che la spesa sia economicamente necessaria per l’ottenimento del reddito e non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci (cfr. p. es. DTF 124 II 29 consid. 3a p. 32). Si tratta di dedurre da ogni categoria di reddito lordo le spese che hanno permesso di conseguirlo. Tali spese devono dunque presentare un nesso causale diretto con l’acquisizione del reddito in questione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 14 febbraio 2013 n. 2C_620/2012, in RDAF 2013 II 197, consid. 3.5, con riferimento a : Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 25 LIFD).

 

                                         3.3.

                                         È chiaro che, se il ricorrente era, nei periodi fiscali in questione, effettivamente dipendente della __________ Sagl, quale venditore di articoli sportivi, le deduzioni richieste non potrebbero essergli negate, in quanto sarebbero causalmente legate al conseguimento del reddito del lavoro. Se invece era dipendente della __________ SA, e quindi svolgeva l’attività di fiduciario, le deduzioni non sarebbero giustificate, in quanto questa società ha la propria sede ed i propri uffici a __________, proprio in un immobile di proprietà del ricorrente (cfr. modulo 7 allegato alla dichiarazione d’imposta relativo alla part. n. __________ RFD di __________).

                                         Ora, le indicazioni, che si ricavano dagli atti e dalle affermazioni del ricorrente, sono tutt’altro che univoche. RI 1 ricopre la posizione gerente della società __________ Sagl di cui è in parte proprietario, assieme al padre che ne detiene la maggioranza tramite la società __________ SA. La __________ Sagl è in perdita ed, a detta del ricorrente stesso, non può pagare nessun salario.

                                         Se, in un primo tempo, il contribuente sosteneva che la __________ SA lo retribuiva per l’attività svolta “per la stessa a __________”, spiegando che negli uffici di __________ “non avrebbe nemmeno il posto per far[lo] lavorare” (cfr. in particolare il reclamo del 17 aprile 2014), in seguito ha ammesso di lavorare, nel “piccolo negozio in __________ a __________”, per la __________ Sagl, la quale tuttavia “non ha la possibilità di stipendiar[lo]”, ragione per cui ha “trovato un accordo con la fiduciaria __________ SA per svolgere l’attività a __________”.

                                         Chiaramente, la __________ SA, il cui scopo consiste nell’esercizio di attività fiduciaria nel campo dell’amministrazione, degli incassi e delle rappresentanze (cfr. scopo sociale secondo statuti), non dovrebbe avere alcun interesse a retribuire il gerente di un negozio di articoli sportivi, a meno che in questo negozio non vi sia effettivamente una succursale dei suoi uffici. Ma, tenuto conto del fatto che la __________ Sagl non gli versa alcuno stipendio, non si può escludere che, in considerazione della vicinanza fra il contribuente e i soci delle due persone giuridiche, la __________ SA abbia versato lo stipendio all’insorgente solo per poter aumentare i costi, ritenuto che la __________ Sagl era già in perdita anche senza versare alcuno stipendio. Il sospetto dell’autorità fiscale è in sostanza che il contratto di lavoro fra la __________ SA ed il contribuente sia un negozio elusivo, cioè che le due società abbiano concordato lo spostamento di un costo dall’una all’altra, per conseguire un vantaggio fiscale. Il sospetto è avvalorato dalla circostanza che, nel periodo fiscale 2013, il ricorrente ha percepito lo stipendio, per l’identico ammontare (fr. 45'060.– lordi; fr. 39'429.– netti) non più dalla __________ SA bensì proprio dalla __________ Sagl.

 

                                         3.4.

                                         Stando così le cose, prima di risolvere la questione della deduzione delle spese professionali fatte valere dal ricorrente, dovrebbe essere chiarito se la __________ SA non abbia dedotto un costo che in realtà non era di sua pertinenza e che quindi non era giustificato dall’uso commerciale. La società in questione avrebbe in tal modo effettuato una prestazione valutabile in denaro ad una persona vicina. In tale eventualità, l’inclusione di tale costo nel conto economico potrebbe pure aver comportato una sottrazione d’imposta da parte della __________ SA, se non anche una frode fiscale.

                                         Per poter chiarire la fattispecie, si richiedono ulteriori accertamenti, per i quali gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, che coinvolgerà nella procedura anche l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. Per stabilire se il ricorrente abbia lavorato a __________ quale fiduciario alle dipendenze della __________ SA o invece quale gerente di un negozio per la __________ Sagl, dovranno in particolare essere interpellati i soci delle due persone giuridiche ed i dipendenti della __________ SA. Inoltre, dovranno essere intraprese verifiche in merito alla formazione professionale ed alle esperienze lavorative del contribuente, allo scopo di stabilire se egli possa aver svolto delle mansioni per conto di una fiduciaria.

                                         Alla luce di questi e di altri accertamenti, che dovesse reputare necessari, l’autorità fiscale potrà pronunciarsi sull’eventuale esistenza di una distribuzione dissimulata di utile da parte della __________ Sagl e, di riflesso, sul diritto del ricorrente alla deduzione delle spese professionali rivendicate.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo dell’8 ottobre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, al termine degli accertamenti indicati.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: