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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 18 novembre 2014 contro la decisione del 24 settembre 2014 in materia di IC 2013. |
Fatti
- con la dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 29 maggio 2014, RI 1, domiciliato a __________ (__________) e limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare, ha attribuito all’appartamento di __________ un valore locativo di fr. 5'086.-;
- notificandogli la decisione di tassazione IC 2013, con decisione del 25 giugno 2014, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 2'600.- e la relativa l’imposta cantonale in fr. 212,10;
- il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 25 giugno 2014, chiedendo la deduzione delle spese di manutenzione per la ristrutturazione dell’appartamento che, come risultava dalla dichiarazione fiscale presentata alle autorità del Canton __________, ammontavano a fr. 101'720,35.–;
- l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 24 settembre 2014, con la quale azzerava il reddito imponibile e proponeva la seguente motivazione:
Considerato il reclamo presentato avverso la decisione di tassazione imposta cantonale 2013 a motivo del non riconoscimento dei richiesti costi di manutenzione d’immobili effettivi sulla PPP __________ f.b. part. __________ RFD di __________, esaminata la tabella dei costi prodotta, ed in mancanza di dettagli sui lavori svolti, constatato l’esiguo valore di reddito imposto a fronte dei richiesti costi si procede all’evasione azzerando il reddito imponibile nel cantona riprendendo spese effettive fino a concorrenza del reddito immobiliare imposto in Ticino”;
- tale decisione non sarebbe stata recapitata al contribuente che ne ha richiesta una copia all’Ufficio di tassazione, notificatagli il 15 novembre 2014;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, ClaudiRI 1 postula nuovamente la deduzione integrale delle spese di manutenzione della PPP di __________ che ammonterebbero a fr. 103'423.-;
- ritenuto che l’Ufficio di tassazione ha lamentato una mancanza di dettagli quanto ai lavori svolti, egli sottolinea che “non mi è stato mai richiesto un ulteriore dettaglio sui costi che posso produrre in ogni momento mediante presentazione di tutte le fatture dei lavori svolti” e sollecitava inoltre “un colloquio personale dove potrò esporre le mie ragioni e produrre tutti i documenti richiesti”;
- l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso, confermando il proprio operato, nelle osservazioni del 12 dicembre 2014;
- con replica del 17 dicembre 2014, il ricorrente osserva di aver prodotto una tabella dettagliata e di non comprendere “come si possa annotare che manchino dettagli per i lavori svolti se già le indicazioni della tabella permettono una ricostruzione sommaria e la verifica di tutte le Ditte coinvolte, concludendo che “per semplificare il mio ricorso ed evitare incomprensioni allego alla presente le copie di tutte le fatture così potrete prenderne visione e sincerarvi della veridicità delle informazioni contenute nella tabella riassuntiva”.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);
- in altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro
(Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata);
- secondo la decisione su reclamo del 24 settembre 2014, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il 2013 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione dell’autorità fiscale ticinese sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);
- del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);
- in altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;
- il ricorrente non è quindi leso nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimato a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
- quindi, considerato che questa Camera non entra nel merito del ricorso poiché il ricorrente non è legittimato a ricorrere contro una decisione di tassazione che attesta un debito d’imposta di fr. 0.-, non è nemmeno possibile dar seguito alla sua richiesta, contenuta nel ricorso del 19 novembre 2014, di un “colloquio personale” per poter esporre le proprie ragioni e produrre i giustificativi delle spese di manutenzione.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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__________ |
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PI 1
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: