Incarti n.
80.2014.295/296

80.2014.321/322

Lugano

20 maggio 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 19 novembre 2014 contro la decisione del 29 ottobre 2014 in materia di IC e IFD 2009 e 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Per i periodi fiscali 2009 e 2010 i coniugi RI 1 e RI 2 inoltravano all’RS 1 una dichiarazione incompleta, indicando di non aver “percepito alcun reddito né di lavoro né di capitale”. Per quanto attiene alla dichiarazione 2009 allegavano inoltre solamente un attestato fiscale al 31.12.2009 concernente un debito ipotecario di fr. 1'157'000.- nei confronti della __________ e gli estratti di due conti correnti, uno in franchi svizzeri l’altro in dollari, intestati alla signora RI 2 sempre presso la __________.

                                  B.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009 e IC/IFD 2010, con decisioni del 3 settembre 2014, l’RS 1Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 102'700.- (2009), rispettivamente fr. 105'200.- (2010) per l’IC e in fr. 108'400.- (2009), rispettivamente fr. 110'900.- (2010) per l’IFD. Dal valore locativo (fr. 30'000.-) e dagli “altri redditi” (fr. 160'000.-) erano stati dedotti gli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio (fr. 10'000.- per l’IC e fr. 3'300.- per l’IFD), le spese di manutenzione dell’immobile (fr. 7'500.- per l’IC e fr. 6'000 per l’IFD), gli interessi passivi privati (fr. 39'763.- per il 2009 e fr. 37'271.- per il 2010) e, solo per l’IFD, la deduzione per coniugati di fr. 2'500.- .

                                         Nella motivazione delle decisioni di tassazione, l’autorità fiscale indicava di procedere ad una tassazione d’ufficio, tenendo conto della documentazione presentata nell’audizione del 24 luglio 2014 (concernente il reclamo dei contribuenti contro l’IC/IFD 2008) e del relativo verbale di audizione, e prendendo atto delle “spese sostenute per gli interessi passivi, ammortamenti del debito, oneri assicurativi, gestione e manutenzione dell’immobile e del minimo necessario al sostentamento della famiglia”. L’autorità fiscale precisava altresì che la decisione poteva essere impugnata “soltanto con il motivo che essa è manifestatamente inesatta” e che l’eventuale reclamo doveva essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, cioè che doveva essere “allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutta la documentazione”.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 12 settembre 2014, limitandosi a sostenere che non percepivano alcun reddito né di lavoro né di capitale e che non beneficiavano di alcuna __________. Indicavano inoltre che un analogo ricorso (recte: reclamo) era stato presentato per l’anno fiscale 2008 presso l’Ufficio di tassazione Lugano-Città e che il reddito imponibile complessivo era stato commisurato in fr. 100'000.- . I contribuenti producevano il calcolo dell’imponibile dopo reclamo per l’IC 2008. Infine, chiedevano eventualmente un’”audizione personale”.

 

 

                                  D.   Con scritto del 15 settembre 2014 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, ricordando loro i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio ed attribuendogli un termine fino al 3 ottobre 2014 per adempiere i propri obblighi, avvertendoli che in caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

 

                                  E.   I contribuenti rispondevano con scritto del 29/30 settembre 2014, sostenendo di ritenere strano che il loro reddito imponibile avesse subito, rispetto alla decisione di tassazione 2008 (adottata dall’__________ nel mese d’agosto 2014), un aumento del 60%, non essendoci stato alcun cambiamento della loro situazione finanziaria. Segnalavano inoltre, per quanto qui di interesse, di avere per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 uno scoperto d’imposta di fr. 100'000.-, che non avevano ancora saldato, e di ricevere un aiuto finanziario da parte del figlio, appena sufficiente per garantire la loro sussistenza.

                                         Infine, i contribuenti chiedevano un’”audizione personale”, alfine di stabilire la “vera entità” della loro posizione fiscale.

 

 

                                  F.   Con decisioni dopo reclamo del 29 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando come i contribuenti non avessero addotto la prova della “manifesta inesattezza”, come era stato loro ribadito con lettera del 15 settembre 2014. Non essendo soddisfatti i requisiti formali per la contestazione della tassazione d’ufficio, la conseguenza della loro inosservanza era l’irricevibilità del gravame.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti ribadiscono nuovamente di non concordare con i dati accertati dall’autorità fiscale per gli anni 2009 e 2010. Fanno notare come per motivi a loro sconosciuti la competenza a trattare il loro incarto fiscale sia passato dall’Ufficio di __________ a quello di __________. Sostengono che nei periodi fiscali litigiosi non hanno percepito alcun reddito e che ricevono solo un aiuto finanziario dal figlio, appena sufficiente per garantire il loro sostentamento. Chiedono una rivalutazione della loro reale situazione e che, se del caso, vengano riconfermati i dati della decisione di tassazione 2008.

 

 

                                  H.   Con osservazioni del 17/18 dicembre 2014, l’RS 1 propone di respingere il gravame, confermando la validità del proprio operato.

 

 

                                    I.   Con scritto del 19 dicembre 2014 questa Camera ha attribuito ai ricorrenti un termine scadente il 9 gennaio 2015 per versare un anticipo di fr. 3'000.- a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura. Il versamento è stato effettuato il 7 gennaio 2015.

                                  L.   All’udienza del 16 aprile 2015, i ricorrenti hanno ribadito di non avere avuto alcuna entrata nei periodi fiscali in discussione. Hanno sostenuto di trovare incomprensibile che la competenza sia passata dall’Ufficio di tassazione di __________ a quello di __________ e che di conseguenza la valutazione dei loro redditi sia cresciuta del 60%. Spiegano di far fronte al loro fabbisogno, oltre che con l’aiuto del figlio residente in __________, con le entrate provenienti dalla vendita di beni privati (in particolare quadri) e con la messa in pegno di gioielli e altri valori.

                                         L’Ufficio di tassazione ha ribadito dal suo canto di aver proceduto ad una valutazione coscienziosa, tenuto conto della collaborazione prestata dai contribuenti, che si sono limitati a sostenere di non avere alcuna entrata, mentre nei periodi fiscali litigiosi hanno comunque sostenuto spese di un certo rilievo, in particolare per la gestione della casa e per l’ammortamento del debito ipotecario. Ha sottolineato pure che l’apprezzamento intrapreso non può essere considerato palesemente eccessivo.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio.

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

 

2.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

 

                                         2.4.

                                         Per procedere alla stima degli elementi imponibili, l’autorità fiscale deve necessariamente basarsi su supposizioni e presunzioni. Per il fatto che una tassazione d’ufficio è per sua natura approssimativa, la possibilità di contestarla è corrispondentemente limitata. In principio, compete al contribuente la prova che la tassazione per apprezzamento non corrisponde alla situazione effettiva. Mediante una completa prova dell’inesattezza, deve contrastare l’incertezza esistente in relazione ai fatti; semplici prove parziali non sono sufficienti. Nella motivazione del reclamo, i fatti devono pertanto essere esposti in modo esauriente e devono essere indicati i mezzi di prova per questa esposizione dei fatti. Non è sufficiente contestare la valutazione in modo generale o limitarsi a definire eccessive singole posizioni della valutazione. Il contribuente, che nella procedura di tassazione ha violato i suoi obblighi di collaborazione ed ha così provocato la tassazione d’ufficio, deve invece prestare la collaborazione precedentemente trascurata (p. es. procedendo all’inoltro ritardato della dichiarazione d’imposta), per motivare in modo sufficiente il reclamo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 17 ottobre 2011, in RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In concreto, i contribuenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, poiché hanno inoltrato per i periodi fiscali 2009 e 2010 una dichiarazione incompleta.

                                         L’Ufficio di tassazione non ha che potuto procedere con una tassazione d’ufficio, visto che la collaborazione dei contribuenti è stata minima, se non pressoché nulla. In particolar modo, non avevano prodotto alcun documento che attestasse la loro situazione di reddito e di sostanza. Solo l’esistenza di rilevanti debiti era stata documentata.

 

                                         3.2.

                                         Nonostante nella motivazione delle decisioni delle tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali 2009 e 2010 del 3 settembre 2014 l’autorità fiscale avesse espressamente spiegato a quali condizioni formali era subordinato l’inoltro del reclamo, in sede di reclamo i ricorrenti si sono limitati a sostenere che per i periodi fiscali litigiosi non avevano percepito alcun reddito, né di lavoro né di capitale, e che non beneficiavano di alcuna pensione. Anche in un secondo tempo, dopo che l’ufficio di tassazione aveva loro nuovamente ricordato i requisiti necessari per interporre reclamo contro una tassazione d’ufficio e fissato loro un termine per porre rimedio alle carenze formali, i contribuenti avevano semplicemente sostenuto di trovare strano, a fronte della tassazione 2008 dell’Ufficio di tassazione __________ notificata loro nel mese d’agosto 2014, un aumento del 60% del reddito imponibile, non essendoci stato alcun cambiamento della loro situazione finanziaria.

                                         Queste motivazioni non sono però atte a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione di tassazione e non hanno fatto venir meno quella difficoltà di verificare i fatti, che era stata determinata dalla carente collaborazione prestata dai contribuenti nella procedura di tassazione e che aveva di fatto obbligato l’autorità fiscale a stimare d’ufficio i dati della sostanza e del reddito. Se, infatti, da una parte, erano documentate importanti spese sostenute dai contribuenti, per gli interessi passivi, per gli ammortamenti del debito, per gli oneri assicurativi, per la gestione e la manutenzione dell’immobile, così come per il sostentamento della famiglia, dall’altra non era stata fornita alcuna spiegazione in merito ai redditi o al consumo di sostanza, che potesse giustificare tale dispendio.

 

                                         3.3.

                                         Quel poco che i ricorrenti hanno prodotto e addotto con il reclamo non è stato pertanto sufficiente a portare la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. L’operato dell’Ufficio di tassazione è dunque stato corretto ai sensi della legge applicabile e della giurisprudenza in materia e merita di essere confermato.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Gli insorgenti lamentano la circostanza che la stima del reddito per i periodi fiscali 2009 e 2010 abbia subito un aumento del 60% rispetto alla precedente tassazione per il periodo fiscale 2008, definita nel corso di un’udienza tenutasi solo poche settimane prima dall’Ufficio di tassazione di __________.

 

                                         4.2.

                                         Pur comprendendo gli interrogativi che una simile differenza di valutazione può far sorgere nei contribuenti, non vi sono ragioni per ritenere che la valutazione operata dall’autorità resistente sia palesemente eccessiva, e dunque arbitraria.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

                                         In base a quanto emerso, tale valutazione, tenuto conto delle spese sostenute dai contribuenti (v. supra, consid. 3.2) e considerata la loro negligenza nella procedura, è da ritenersi legittima. Solo nel corso dell’udienza tenutasi il 16 aprile 2015 dinanzi alla Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno indicato di far fronte al loro fabbisogno, oltre che con l’aiuto finanziario del figlio residente in __________, con le entrate provenienti dalla vendita di beni privati (in particolare quadri) e con la messa in pegno di gioielli e altri valori.

                                         Per i periodi fiscali ancora aperti si invitano pertanto i ricorrenti, al fine di evitare ulteriori tassazioni d’ufficio, a collaborare con l’Ufficio di tassazione e segnatamente a compilare correttamente e completamente entro i termini stabiliti la dichiarazione fiscale, producendo i necessari allegati. In particolare, a produrre tutta la documentazione concernente le entrate (fra le quali anche quelle derivanti dalle vendite di quadri e altri beni) che consentono loro in particolare di far fronte alle spese ricorrenti, così come la documentazione atta a comprovare le spese, i debiti e la sostanza di loro proprietà.

 

                                         4.3.

                                         Infine, il fatto in sé che l’autorità fiscale abbia aumentato in modo rilevante la stima del reddito imponibile dei contribuenti, rispetto a quanto deciso per il periodo fiscale precedente, non è censurabile. A tale riguardo, va ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

 

 

                                   5.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.   2’900.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      100.–

                                         per un totale di                                                      fr.   3’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-;

-.

 

 

Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona

 

 

               __________

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: