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Incarti n. 80.2014.3 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 24 dicembre 2014 contro la decisione dell’11 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 neppure dopo il richiamo del 15 maggio 2013, la diffida del 17 luglio 2012 e la multa disciplinare di fr. 150.– inflittagli con decisione del 17 agosto 2012.
Con decisione del 23 ottobre 2013, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 179'300.– per l’IC ed in fr. 179'700.– per l’IFD. Dal reddito dell’attività lucrativa indipendente, stimato in fr. 200'000.–, e dal valore locativo della casa d’abitazione (fr. 9'728.–) erano stati dedotti le spese di manutenzione dell’immobile (fr. 1'460.– per l’IC e fr. 973.– per l’IFD), gli alimenti per la ex moglie (fr. 13'680.–) e quelli per i figli minorenni (fr. 15'288.–).
Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale precisava che la tassazione d’ufficio poteva essere impugnata “soltanto con il motivo che essa è inesatta“ e che l’eventuale reclamo doveva essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, cioè che doveva essere “allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.
B. Il 1° novembre 2013 il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di tassazione, al quale allegava degli estratti conto bancari da cui risultava che nel periodo fiscale 2011 gli era stata versata l’indennità di disoccupazione. Nel reclamo sosteneva di aver conseguito solo tale reddito, per complessivi fr. 57'709.85. Da tale importo, oltre alle deduzioni già riconosciute d’ufficio, chiedeva fossero dedotti ancora i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 2'500.–), i contributi AVS (fr. 2'972.05) e gli interessi passivi su un debito ipotecario (fr. 13'742.60).
C. L’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 5 novembre 2013, ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio ed attribuendogli un termine fino al 22 novembre 2013 per inviare la dichiarazione mai inoltrata, “debitamente compilata e corredata dai necessari giustificativi”, avvertendolo infine che, “scaduto infruttuoso questo termine”, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 dicembre 2013, nella quale sottolineava fra l’altro che anche le tassazioni dei periodi 2009 e 2010 erano state allestite d’ufficio, sempre per mancato inoltro della dichiarazione.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la tassazione d’ufficio e ribadisce di aver conseguito solo l’indennità di disoccupazione e di aver avuto spese deducibili per complessivi fr. 30'428.–. Allega la dichiarazione d’imposta 2011, l’attestazione fiscale delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e i relativi conteggi mensili.
Con successivo scritto del 29 gennaio 2014, il ricorrente ha comunicato di essersi “sbagliato in merito alla dichiarazione tasse 2011”, essendosi dimenticato di indicare di aver “percepito 2 prestiti di 50'000.– dalla società __________ SA. Chf. 50'000.– in data 25.10.2010 e in data 8.11.2010 altri 50'000.–“, con la conseguenza che “i redditi conseguiti nel 2011 dove avevo fatto ricorso ammontano a chf. 166'439.–“.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3. 3.1.
Il ricorrente ha omesso del tutto la collaborazione con l’Ufficio di tassazione, almeno fino al momento di interporre reclamo contro la tassazione d’ufficio, quando ha iniziato una minima collaborazione. Già nei periodi precedenti aveva peraltro trascurato i suoi obblighi procedurali, obbligando l’autorità a procedere alla tassazione per apprezzamento.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio la “valutazione coscienziosa” deve limitarsi solo alla quantificazione degli elementi imponibili, mentre deve essere certa la fattispecie imponibile; tuttavia è ammessa una tassazione d’ufficio completa, cioè estesa all’insieme degli elementi da determinare, se manca qualsiasi indizio, come nel caso in cui il contribuente non ha inoltrato alcuna dichiarazione oppure non ha allegato alcuna contabilità (cfr. la sentenza del 30 gennaio 2014 n. 2C_554/2013 e 2C_555/2013 consid. 2.3 e dottrina citata, in particolare: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 29 e n. 64 ad art. 130 LIFD, p. 1123 e p. 1130).
Il caso dell’insorgente rientra senz’altro fra quelli in cui si giustifica una tassazione d’ufficio completa, proprio perché è totalmente mancata la sua collaborazione. Addirittura sulla sua attività lucrativa non vi erano elementi chiari agli atti. Solo con il reclamo si è appreso che nel periodo fiscale litigioso aveva conseguito un’indennità di disoccupazione.
3.2.
La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenze del 25 aprile 2013 n. 2C_1205/2012 e 2C_1206/2012 consid. 3.2, e del 22 novembre 2011 n. 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
3.3.
Il contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. L’unico elemento su cui ha contribuito a fare chiarezza è la circostanza che, nel periodo fiscale in questione, ha percepito un’indennità di disoccupazione, precedentemente sconosciuta. In seguito all’inoltro del reclamo, l’Ufficio di tassazione lo ha nuovamente invitato a conformarsi alle esigenze legali per contestare una tassazione d’ufficio, ma non ha mai dato seguito alla richiesta.
Proprio la dichiarazione successiva di aver beneficiato dell’indennità di disoccupazione dimostra che il contribuente non ha tuttora adempiuto compiutamente i suoi obblighi procedurali. Infatti, con il reclamo si è limitato a produrre degli estratti conto bancari, dai quali si evince che ha beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Solo con il ricorso a questa Camera ha poi prodotto l’attestazione fiscale della Cassa disoccupazione. Insieme, ha anche trasmesso i conteggi mensili con il calcolo dell’indennità in questione. Ora, dai conteggi risulta che l’indennità è stata ridotta in considerazione del conseguimento di un “guadagno intermedio”, cioè di un reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa, per un importo mensile variabile fra fr. 1'642.50 e fr. 1'938.15. Della natura di tale attività, e peraltro anche del relativo reddito, il contribuente non ha mai dato alcuna informazione al fisco.
A ciò si aggiunga che, oltre un mese dopo il ricorso, l’insorgente ha comunicato di essersi “dimenticato” di dichiarare un ulteriore reddito, che egli ha peraltro qualificato “prestito”, di ben 100'000 franchi, proveniente da una società con la quale ha evidentemente stretti rapporti. Della __________ SA di __________ egli risulta del resto essere stato presidente del consiglio d’amministrazione fino alla fine del 2004.
Come risulta da queste constatazioni, è innegabile che la situazione economica del contribuente continui ad essere estremamente incerta. Dagli atti dell’Ufficio di tassazione emergono d’altra parte anche indicazioni relative a diverse transazioni immobiliari avvenute negli ultimi anni.
3.4.
È vero che la stima del reddito intrapresa dall’autorità fiscale e la qualifica del principale provento valutato (reddito dell’attività lucrativa indipendente) possono anche sollevare qualche interrogativo. Ma non può essere trascurata la circostanza che si tratti di un contribuente particolarmente negligente, tanto è vero che non si conosce ancora neppure l’attività lucrativa che ha svolto. Quanto alla valutazione del suo reddito dell’attività lucrativa indipendente, è nettamente superiore a quello stimato in precedenti periodi fiscali, ma appare ancora giustificato alla luce di quanto emerso durante la procedura, in relazione al guadagno intermedio, alle prestazioni della società __________ ed alle transazioni immobiliari.
4. Alla luce di quanto detto, il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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__________
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: