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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 20 novembre 2014 contro la decisione del 30 novembre 2013 in materia di esonero dal pagamento di una quota parte dell’imposta comunale 2012. |
Fatti
- con e-mail del 20 gennaio 2014, RI 1 si rivolgeva alla cancelleria del Comune di __________, chiedendo “la procedura per essere esonerati dal pagare un qualsiasi contributo indirizzato alla chiesa (congrua parroci, ecc.)”;
- dopo una risposta interlocutoria del 22 gennaio 2014, per posta elettronica, con decisione del 13 febbraio 2014 il RS 1 respingeva la “richiesta di esonero parziale dal pagamento delle imposte comunali, limitato alla quota parte relativa alla copertura delle spese di culto”;
- la contribuente interponeva ricorso al Consiglio di Stato il 27 febbraio 2014, chiedendo “l’esonero dal pagamento di una quota parte delle imposte in relazione alla copertura dei costi sopportati dal Comune per le spese di culto”;
- con decisione del 7 maggio 2014, il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo “il rimborso in ragione del 50% della sua quota parte delle imposte comunali relative alla copertura delle spese di culto”;
- la contribuente impugnava la suddetta decisione con ricorso dell’11 giugno 2014 al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’esonero integrale dalla quota parte delle imposte comunali destinate alla copertura delle spese di culto;
- con sentenza del 23 settembre 2014 il Tribunale amministrativo annullava la decisione del Consiglio di Stato, in quanto lesiva del diritto, e, in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, trasmetteva il ricorso del 27 febbraio 2014 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, rilevando in particolare:
• che l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;
• che nel concreto caso la richiesta 20 gennaio 2014 della ricorrente concerneva di tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che la riguardava, della quale essa sollecitava una modifica;
• che, pertanto, contro la decisione 13 febbraio 2014 con cui il municipio di era rifiutato di dar seguito alla sua richiesta doveva essere esperito un ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.
Diritto
- contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);
- quanto alle modalità di calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;
- per la definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo, l’art. 276 cpv. 3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC);
- quando l’art. 299 LT si riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque intendere la semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi definiti dalla LOC: la legge tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte cantonali;
- del resto, la “decisione di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima con reclamo e quindi con ricorso alla Camera di diritto tributario, è notificata al contribuente dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di pagamento del conguaglio d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione dell’imposta comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può soltanto procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate (art. 296 cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone;
- nella fattispecie, lo scritto sul quale si è pronunciato il municipio, negando l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota parte destinata alle spese di culto, non è pervenuto nel termine di trenta giorni dall’intimazione del calcolo dell’imposta comunale: quest’ultimo è stato notificato dal Comune di __________ il 30 novembre 2013, mentre la richiesta di esonero è stata inoltrata – peraltro in modo irrituale, tramite posta elettronica – solo il 20 gennaio 2014, quando ormai il termine per interporre reclamo era ampiamente scaduto;
- lo scritto in questione non adempiva pertanto i presupposti per potersi considerare quale reclamo contro il calcolo dell’imposta comunale 2012;
- di conseguenza, può essere lasciata aperta la questione di stabilire se la Camera di diritto tributario sia competente ad entrare nel merito di un ricorso interposto da un contribuente contro la decisione con cui il municipio nega l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota destinata al finanziamento della parrocchia, come sostenuto dal Tribunale amministrativo nella decisione con cui ha rinviato gli atti a questa Corte (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.99.00072 dell’8 ottobre 1999);
- il ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
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__________ |
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: