Incarto n.
80.2014.340

Lugano

22 aprile 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 23 dicembre 2014 contro la decisione del 1° dicembre 2014 in materia di tassa militare 2012.

 

 

 

Fatti

 

                                  A.   Con decisione del 18 luglio 2014, il Servizio della tassa militare notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012. La tassa veniva commisurata in fr. 807.–.

 

 

                                  B.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione solo il 9 settembre 2014, giustificando la tempestività del suo reclamo con le ferie giudiziarie.

                                         L’autorità fiscale, con lettera del 28 ottobre 2014, lo avvertiva di considerare comunque tardivo il gravame, invitandolo pertanto a documentare i motivi di tale ritardo. Il contribuente rispondeva con lettera del 13 novembre 2014, ribadendo che il termine di trenta giorni per ricorrere avrebbe cominciato a decorrere solo il 16 agosto 2014, una volta terminate le ferie giudiziarie.

 

 

                                  C.   Con decisione del 1° dicembre 2014, il Servizio della tassa militare dichiarava irricevibile il reclamo, siccome tardivo:

                                         (…) Per questi atti non sono previste ferie giudiziarie, quindi per la presentazione del reclamo il termine ultimo era il 18 agosto 2014.

                                         Il suo reclamo risulta quindi tardivo, ragione per la quale è considerato irricevibile.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, postula l’annullamento della decisione del Servizio della tassa militare, sostenendo nuovamente la tempestività del reclamo presentato il 9 settembre 2014.

                                         Il ricorrente sottolinea di avere preso conoscenza della decisione di tassazione solo il 18 agosto 2014, una volta rientrato dalle vacanze in __________. Aggiunge inoltre di avere in ogni caso diritto alla restituzione dei termini, in quanto l’inosservanza del termine sarebbe da attribuire alla sua assenza dal Cantone per quasi un mese.

 

 

                                  E.   Nelle proprie osservazioni del 29 dicembre 2014, l’autorità fiscale propone la reiezione del gravame.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’autorità competente per tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, come pure per le decisioni di rimborso della tassa a seguito di recupero del servizio obbligatorio è l’Ispettorato fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare (art. 2 del regolamento cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare; RL 1.5.3.1).

                                         Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera, designata quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a questa impugnabili (art. 7 del regolamento citato).

 

 

                                         1.2.

                                         Quale autorità di ricorso in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, la Camera di diritto tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione del Servizio della tassa militare, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo dell’assoggettato, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.3.

                                         Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal ricorrente il 9 settembre 2014, sostenendone la tardività. A questa Camera non resta quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, partendo dal presupposto che la decisione di tassazione, intimata il 18 luglio 2014 per posta semplice, è stata verosimilmente notificata al contribuente nei giorni seguenti, ben prima quindi che ne prendesse atto al suo rientro dalle vacanze.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 30 cpv. 1 della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661), contro la decisione di tassazione o la decisione d’esenzione o di riduzione della tassa, l’assoggettato può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

                                         L’ordinanza federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO; RS 661.1) precisa che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 22 e 23 OTEO). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio. Una deroga è concessa solo se, senza sua colpa, l’assoggettato è stato impedito di osservarlo tempestivamente. L’istanza di restituzione, motivata con la causa del ritardo, deve essere presentata entro dieci giorni da quello della cessazione dell’impedimento; l’istante deve compiere nello stesso termine l’atto omesso (art. 26 OTEO).

 

 

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, richiesto di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione di tassazione, RI 1, con lettera del 13 novembre 2014, ha invocato la sospensione del termine di reclamo durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto incluso). Di parere avverso è invece il Servizio della tassa militare, che nella decisione impugnata ha ribadito che “per questi atti non sono previste ferie giudiziarie”.

 

                                         2.3.

                                         L’applicazione o meno delle ferie giudiziarie alla procedura ricorsuale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare è tutt’altro che scontata. In particolare, la LTEO e la relativa ordinanza non contengono una disposizione procedurale che tratti espressamente della questione. Inoltre, il regolamento cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a questa impugnabili, senza disciplinare la procedura applicabile.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La decisione dell’autorità di tassazione è stata verosimilmente influenzata dalla giurisprudenza federale e cantonale in materia di imposte dirette.

                                         Come noto, nemmeno la LIFD e la LT contengono una disposizione che preveda espressamente la sospensione del termine di ricorso durante le ferie giudiziarie. Con particolare riferimento all’imposta federale diretta, il Tribunale federale ha ripetutamente considerato esaustivo l’art. 133 LIFD concernente il calcolo dei termini, concludendo per l’esistenza di un silenzio qualificato in materia di ferie giudiziarie. Ancora recentemente, i giudici federali hanno escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi potessero applicarsi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (decisione TF n. 2C_628/2010 del 28 giugno 2011, in: RDAF 2011 II p. 405; v. anche RDAF 51 p. 57; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311), pur sottolineando che la coesistenza di due differenti regole per le imposte federali e quelle cantonali pone un problema di armonizzazione fiscale (decisione TF n. 2A.70/2006 del 15 febbraio 2006; v. anche Casanova, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2010 und 2011 – Steuereverfahrensrecht, in: ASA 81 p. 41). Lo stesso ha fatto questa Camera, con riguardo alla legge tributaria cantonale, considerando esauriente la disciplina procedurale prevista dall’art. 192 LT e conseguentemente negando un’applicazione per analogia delle ferie giudiziarie contenute nella legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm; RL 3.3.1.1).

 

                                         3.2.

                                         Il presente caso è tuttavia diverso. In primo luogo perché la LTEO, a differenza della LIFD, non contiene una base legale in senso formale concernente il calcolo dei termini, che è disciplinato dagli art. 22 e seguenti OTEO. È pertanto difficile immaginare che il Tribunale federale possa concludere per l’esistenza di un silenzio qualificato in materia di ferie giudiziarie, fondandosi unicamente sull’ordinanza di applicazione. In secondo luogo poiché la stessa LTEO, all’art. 22 cpv. 4, stabilisce che l’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono di principio disciplinate dal diritto cantonale, riservato dal diritto federale. Spetta quindi ai singoli Cantoni l’introduzione o meno delle ferie giudiziarie, che il diritto federale non disciplina espressamente.

                                         Nel Cantone Ticino, come visto, il regolamento cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a questa impugnabili, senza tuttavia disciplinare la procedura applicabile. Ora, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione dall’obbligo militare non rappresenta un’imposta, ma un tipico contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 p. 332; v. anche Oberson, Droit fiscal suisse, 3ª ediz., Basilea 2007, n. 9 ad § 1, p. 5; Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 52). La disciplina procedurale non va quindi ricercata nella LT, ma piuttosto nella LPAmm, che all’art. 1 estende il suo campo di applicazione a tutti i procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, quale è il Servizio della tassa militare.

 

                                         3.3.

                                         L’art. 16 lett. b LPAmm prevede che i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso, così come sostenuto dal ricorrente. Se ne deve quindi concludere che il reclamo presentato il 9 settembre 2014, contro la decisione di tassazione intimata per posta semplice il 18 luglio 2014, nel pieno delle ferie giudiziarie, è tempestivo.

                                         Si aggiunga infine, a titolo abbondanziale, che alla stessa conclusione si giungerebbe quand’anche si volesse escludere l’applicazione delle ferie giudiziarie alla procedura ricorsuale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Come ha già avuto modo di sottolineare la giurisprudenza del Cantone Sciaffusa (cfr. sentenza dell’Obergericht del Cantone Sciaffusa del 17 dicembre 2010, n. 60/2010/32, in: Amtsbericht 2010 p. 138), il principio della “fairness”, che deve caratterizzare i rapporti fra autorità e contribuenti, avrebbe comunque imposto di entrare nel merito del reclamo interposto da RI 1, proprio perché non esiste una chiara base legale e le ferie giudiziarie sono generalmente ammesse nelle procedure amministrative federali e cantonali.

 

                                         3.4.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti retrocessi al Servizio della tassa militare per la decisione di merito.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorso è conseguentemente accolto.

 

                                         4.2.

                                         Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.

                                         Nel Cantone Ticino, come visto, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. Non resta quindi che applicare per analogia l’art. 47 LPAmm, secondo cui l’autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e delle difficoltà della causa, del modo di condotto processuale e della situazione finanziaria delle parti, e l’art. 49 LPAmm, per il quale le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia.

 

 

 

                                         4.3.

                                         Nella fattispecie, visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali. Al ricorrente, che ne ha fatto richiesta ed è assistito da un consulente giuridico, è riconosciuta un’indennità per ripetibili, commisurata peraltro al limitato lavoro che il ricorso ha comportato su tale punto.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1° dicembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per la decisione di merito.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: