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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 24 gennaio 2014 contro la decisione del 7 gennaio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012 entro la fine di aprile del 2013, l’RS 1 lo richiamava in data 15 maggio 2013 e, dopo avergli concesso una proroga fino al 30 settembre 2013, lo diffidava ad adempiere i suoi obblighi, in data 16 ottobre 2013, avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.
Con decisione del 15 novembre 2013, l’autorità fiscale infliggeva al contribuente una multa di 500 franchi per violazione degli obblighi procedurali.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 novembre 2013, nel quale argomentava di aver inoltrato il formulario per la dichiarazione d’imposta, firmato ma non compilato, già il 12 settembre 2013, con l’indicazione di attendere la tassazione del cantone di domicilio.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 gennaio 2014, nella quale rilevava che il contribuente era stato diffidato il 16 ottobre 2013 e che l’asserito invio del formulario il 12 settembre 2013 non era stato comprovato.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare. Ricevuta la proroga fino al 30 settembre 2013, sostiene di aver inviato i moduli 1 e 2 della dichiarazione non compilati, “informando che [era] ancora in attesa della tassazione da parte del Canton __________”, poiché in quest’ultimo cantone il termine per l’inoltro della dichiarazione gli era stato prorogato fino al 15 novembre 2013. Lamenta poi che il 22 gennaio 2014 gli è stata inviata una diffida di pagamento, nella quale l’importo della multa è salito a fr. 550.–.
Diritto
1. 1.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
2. 2.1.
Nella fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine di venti giorni, cioè nel rispetto del termine attribuitogli con la diffida del 16 ottobre 2013. L’Ufficio di tassazione non risulta infatti avere ancora ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012.
2.2.
La tesi del ricorrente, secondo cui i moduli per la dichiarazione, peraltro firmati ma non compilati, sarebbero stati inoltrati il 12 settembre 2013, non trova riscontro negli atti dell’autorità di tassazione.
Secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).
Come riconosciuto dall’insorgente stesso, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che si è servito della posta semplice, cioè non ha optato per l’invio raccomandato. A tale riguardo, argomenta di aver sempre proceduto allo stesso modo, ma che in futuro invierà le dichiarazioni per raccomandata.
Pur non volendo mettere in dubbio la sua affermazione di aver inviato i citati moduli nel corso del mese di settembre, è un fatto tuttavia che il contribuente è stato sanzionato ripetutamente nei periodi fiscali precedenti, sempre per non aver inoltrato la dichiarazione (agli atti sono reperibili le decisioni di multa relative ai periodi 2003A, 2003B, 2008, 2009, 2010, 2011) ed in più casi è poi stato sottoposto a tassazione d’ufficio.
Come ha rilevato l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, è comunque inspiegabile che, sapendo di aver inoltrato i formulari già il 12 settembre 2013, il ricorrente non abbia reagito quando, il 16 ottobre 2013, l’Ufficio di tassazione gli ha notificato la diffida, con la quale lo avvertiva che, se non avesse adempiuto i suoi obblighi, gli sarebbe stata inflitta una multa.
2.3.
In ogni caso, va anche ricordato al ricorrente che l’inoltro dei formulari firmati ma non compilati non costituisce un regolare adempimento degli obblighi di collaborazione.
Sia la legge federale (art. 124 cpv. 2 LIFD) sia quella cantonale (art. 198 cpv. 2 LT) impongono al contribuente di compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito. Entrambe precisano poi che il contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 124 cpv. 3 LIFD; art. 198 cpv. 3 LT).
Ne consegue che, se anche l’autorità fiscale avesse ricevuto i moduli in questione, avrebbe comunque dovuto diffidare il contribuente a completare la dichiarazione entro un congruo termine.
2.4.
Deve poi essere contestata l’affermazione dell’insorgente, secondo cui il cui Canton Ticino avrebbe dovuto attendere la decisione del cantone di domicilio, il quale gli aveva concesso una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.
A tale riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni. Il contribuente assoggettato all'imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.).
Pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale. Ne consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t).
La Circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).
Evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale.
. Anche sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.
2.5.
Infine, l’insorgente lamenta che il 22 gennaio 2014 gli sia stata inviata una diffida di pagamento, nella quale l’importo della multa è salito a fr. 550.–.
In realtà, all’ammontare della multa l’Ufficio esazione e condoni ha aggiunto una tassa di fr. 50.– per inosservanza dei termini di pagamento (art. 242 cpv. 3 LT). Come indicato sulla decisione stessa, un reclamo contro la diffida può essere inoltrato allo stesso Ufficio esazione e condoni (cfr. anche art. 242 cpv. 4 LT).
Non compete pertanto alla Camera di diritto tributario pronunciarsi su tale aspetto.
Una copia del ricorso sarà trasmessa, insieme alla sentenza, all’Ufficio di esazione, secondo l’art. 192 cpv. 4 LT, perché sia considerato reclamo contro la diffida.
3. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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__________
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Copia a:
- Ufficio cantonale esazione e condoni, Bellinzona (insieme a copia del ricorso, da considerare reclamo contro la diffida di pagamento del 22 gennaio 2014).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: