Incarto n.
80.2014.37

Lugano

27 marzo 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 27 gennaio 2014 contro la decisione del 27 dicembre 2013 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con atto pubblico iscritto a Registro fondiario il 3 luglio 2012, RI 1 ha venduto a __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 650'000.–.

                                         Non avendo il venditore inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, neppure dopo una diffida ed una multa disciplinare, con decisione del 29 luglio 2013 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari allestita d’ufficio. L’utile è stato commisurato in fr. 359'328.– e l’imposta corrispondente in fr. 21'559.70. Nella decisione, l’autorità di tassazione ha precisato che contro una tassazione d’ufficio il reclamo è ammesso “solo se essa è manifestamente inesatta” e che “il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (dichiarazione debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.)”.

                                        

 

                                  B.   Il contribuente ha reclamato lo stesso giorno, con uno scritto nel quale si è limitato ad affermare di aver trasmesso la decisione di tassazione “all’ufficio contabile e di revisione __________ SA di __________ per verificare se il calcolo applicato è conforme”, concludendo che l’Ufficio di tassazione sarebbe stato informato “al più presto sull’esito”.

                                         Con lettera del 7 novembre 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio ed attribuendogli un termine fino al 29 novembre 2013 per inviare la dichiarazione mai inoltrata, “debitamente compilata e corredata dai necessari giustificativi”, avvertendolo infine che, “scaduto infruttuoso questo termine”, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

 

 

                                  C.   Con decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, “visto il silenzio del contribuente”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, argomentando di aver chiesto “parecchie settimane fa” alla __________ “l’estratto di tutti i pagamenti avvenuti per l’edificazione e la compravendita del terreno avvenuta nel 1994”, ma che gli sarebbe stato risposto che tale documentazione non è più disponibile, essendo trascorsi i termini legali. Allega un raccoglitore di documenti che conterrebbe “in originale… tutti gli artigiani pagati per l’edificazione della casa”, auspicando che ciò sia sufficiente per calcolare l’imposta.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne le disposizioni procedurali che concernono l’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 213 LT dispone che, in mancanza di norme particolari siano applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

                                         Per l’art. 214 cpv. 1 LT, l’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.

                                                                                 L’art. 214 cpv. 3 LT aggiunge che la dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione.

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, e questo anche qualora tale mancanza non possa essere imputata al contribuente (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197). L’autorità di tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                         Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 206 cpv. 3 LT, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come già ricordato, il contribuente ha omesso di inoltrare la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, pur essendo stato regolarmente richiamato, diffidato e infine sanzionato con una multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali. L’Ufficio di tassazione ha allora proceduto alla tassazione d’ufficio, deducendo dal valore di alienazione (fr. 650'000.–) il valore di stima ufficiale dell’immobile (fr. 290'672.–). Così facendo, l’autorità fiscale ha intrapreso una valutazione già favorevole al ricorrente, poiché la legge prevede che il valore di investimento, che si deduce dal valore di alienazione per calcolare l’utile imponibile, sia rappresentato dal valore di acquisto aumentato dei costi di investimento (art. 129 cpv. 1 LT); in caso di proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può poi chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

                                         Nel caso in esame, la durata della proprietà non è stata superiore a venti anni, sicché non si sarebbe potuto dedurre neppure il valore di stima in vigore venti anni prima. Non conoscendo il valore di acquisto del terreno e, soprattutto, i costi di costruzione della casa, l’Ufficio di tassazione avrà così ritenuto praticabile il ricorso al valore di stima ufficiale in vigore quale “surrogato” del valore di investimento.

 

                                         3.2.

                                         In ogni caso, con il reclamo il contribuente non ha adempiuto i presupposti per contestare la tassazione d’ufficio. Non ha infatti portato la prova della manifesta inesattezza della decisione impugnata. Non solo non ha provveduto ad inoltrare una dichiarazione d’imposta, ma neppure ha dato seguito al successivo invito, rivoltogli dall’Ufficio di tassazione, a conformarsi alle esigenze stabilite dalla legge.

                                         È vero che la motivazione della decisione di tassazione in sé era poco precisa sulle conseguenze dell’inosservanza delle condizioni di ricevibilità del reclamo contro la tassazione d’ufficio, ma l’autorità fiscale ha rimediato con la lettera del 7 novembre 2013, nella quale ha precisato che l’inosservanza dei requisiti legali avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo.

 

                                         3.3.

                                         La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, appare di conseguenza ineccepibile. La decisione di tassazione è pertanto passata in giudicato, senza che alla Camera di diritto tributario sia concesso di entrare nel merito del ricorso.

                                         È peraltro il caso di sottolineare che neppure con il ricorso l’insorgente ha adempiuto in modo soddisfacente i suoi obblighi di collaborazione. Infatti, non ha ancora inoltrato una dichiarazione d’imposta, ma si è limitato a produrre documentazione piuttosto confusa, che a prima vista si riferisce all’amministrazione di diversi immobili.   

                                          

 

                                   4.   Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: