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Incarti n. 80.2014.61
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Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 5 marzo 2014 contro la decisione del 26 febbraio 2014 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. La __________ è una società in nome collettivo, iscritta a registro di commercio il 23 dicembre 2005, con sede a __________, il cui scopo societario consiste nella vendita al dettaglio di generi alimentari. La società gestisce un “__________” a __________ e, dal 1° aprile 2009, un secondo negozio ad __________. Solo il primo possiede un magazzino.
Soci della collettiva sono RI 1 e i due figli __________ e __________. Quest’ultimo si occupa della tenuta della contabilità.
B. Nei giorni 21, 22 e 23 agosto 2012, l’Ispettorato fiscale procedeva a una verifica dell’esercizio contabile 2010 della società. Nel suo rapporto del 27 agosto 2012, l’Ispettorato precisava quanto segue:
(…) A differenza delle vendite, gli acquisti merce non sono scannerizzati tramite un lettore di codici a barre in quanto il sistema informatico attualmente imposto dalla __________ non lo permette; di conseguenza l’inventario merci può essere stilato solo manualmente.
A fine 2009 sono state allestite delle liste d’inventario, mentre a fine 2010 ed a fine 2011 non sono più state allestite delle distinte dell’inventario merci (inventario valutato), in quanto ciò originerebbe un costo supplementare in termini di manodopera impiegata di alcune migliaia di franchi.
Nel 2010 è stata operata una svalutazione contabile dell’inventario merci di __________ di Fr. 13'158 con contropartita il conto “ammortamenti” al fine di tener conto della merce vecchia in magazzino.
Non essendo tuttavia stata allestita una distinta dettagliata dell’inventario merci a fine 2010, la svalutazione non può essere fiscalmente ammessa, per cui abbiamo ripreso nel 2010 Fr. 13'158 tramite riserva tassata. Evidentemente pure nei prossimi esercizi non saranno ammesse fiscalmente delle diminuzioni dell’inventario merci a meno che le stesse siano comprovate tramite delle distinte dettagliate dell’inventario.
Il sig. __________ si è impegnato ad allestire una distinta dettagliata dell’inventario merci a fine 2012; la riserva tassata sarà fiscalmente restituita nel 2012 o nei successivi esercizi unicamente allorché verrà presentato all’autorità di tassazione un inventario dettagliato al prezzo di costo unitario (quantità per tipo di merce, prezzo di costo per tipo di merce) ed a condizione che sul valore effettivo dell’inventario merci non siano costituite delle riserve occulte superiori al limite massimo fiscalmente ammesso di 1/3
(cfr. Rapporto del 27 agosto 2012, p. 3 e 4).
C. Nelle rispettive dichiarazioni fiscali 2011, i soci RI 1, __________ e __________ esponevano un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 30'093.–, comprensivo della quota di partecipazione all’utile netto della società e della quota privata alle spese e prelevamenti in natura (cfr. Modulo 30, Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici).
D. Notificando a RI 1 la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 20 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito da società in nome collettivo in fr. 52'000.–. Nella motivazione allegata spiegava di avere negato la svalutazione dell’inventario merce di __________ (fr. 40'000.– per l’intera società) e di avere aggiunto “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
E. Il contribuente, rappresentato dalla fiduciaria __________ SA, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 marzo 2013.
Il reclamante allegava un inventario della ditta “indicante tutta la merce svalutata per un valore di fr. 40'191.75” e chiedeva infine la correzione della riserva tassata di fr. 40'000.– attribuita ai soci.
F. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 26 febbraio 2014, respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
La svalutazione contabile dell’inventario merce di __________ di CHF 40'000.00 sulla SNC __________. Non può essere fiscalmente ammessa, in mancanza di una distinta dettagliata dell’inventario merce a fine anno, come emerso e stabilito in sede di verifica fiscale del 21-22-23 agosto 2012. Tuttavia la ripresa viene effettuata tramite riserva tassata che potrà essere restituita dal momento in cui verrà presentato all’autorità di tassazione una lista dettagliata ed esaustiva dell’inventario merce al prezzo di costo unitario (quantità per tipo di merce, prezzo di costo per tipo di merce) ed a condizione che sul valore effettivo dell’inventario merci non siano costituite delle riserve occulte superiori al limite massimo fiscalmente ammesso.
La riserva tassata al 31.12.2011 della SNC __________ è pari a CHF 53'158.00.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede nuovamente di ammettere la svalutazione dell’inventario nella misura di fr. 40'000.– e di correggere conseguentemente la riserva tassata. Il ricorrente pone l’accento sul fatto che “la merce è stoccata da anni in un locale a fianco del negozio principale senza apertura regolare e senza personale di servizio”.
H. Nelle proprie osservazioni del 12 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ propone di respingere il gravame. Richiama il rapporto dell’Ispettorato fiscale, nel quale i ricorrenti si sono impegnati a sanare la situazione, aggiungendo poi che il documento allegato al reclamo non può essere considerato “l’inventario a fine esercizio ma esclusivamente una distinta merce giudicata dai comparenti completamente svalutata”.
I. All’udienza del 18 maggio 2016, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
A mente del ricorrente, l’accantonamento intrapreso è giustificato anche in assenza di un inventario completo alla fine degli esercizi contabili 2010 e 2011. L’autorità di tassazione, da parte sua, ribadisce che non è possibile scindere un inventario senza presentare la situazione complessiva alla fine di ogni esercizio; mancando questa condizione non può essere ammessa una rettifica di valore su un inventario valutato.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.
1.2.
Ammortamenti e accantonamenti sono due modi con cui si tiene conto della diminuzione di valore dei beni aziendali. Le diminuzioni di valore effettivamente sopravvenute nel corso di un determinato esercizio sono compensate contabilmente con ammortamenti sui singoli attivi aziendali. I rischi manifestatisi nel corso dell’esercizio sono invece presi in considerazione mediante accantonamenti alla fine del periodo (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 422).
La dottrina e la giurisprudenza tendono a distinguere, all’interno della nozione di accantonamento, fra due diversi istituti. Il primo è la correzione di valore (Wertberichtigung), che mira a tener conto di una perdita di valore essenziale ma solo temporanea di un bene (di solito di un attivo circolante) mediante apertura di una posta correttiva di un attivo al passivo del bilancio.
Tale rettifica, che corrisponde ad una minusvalenza non definitiva, è reversibile; può e deve infatti essere soppressa quando non è più commercialmente giustificata, cosa che comporta un corrispondente aumento dell’utile lordo. L’accantonamento (Rückstellung) in senso stretto non si riferisce invece direttamente ad un attivo; esso consiste nella contabilizzazione al passivo di un impegno atteso ma incerto o il cui ammontare non si può determinare con precisione. Come la correzione di valore, anche l’accantonamento in senso stretto ha un carattere provvisorio, nel senso che può e deve essere sciolto quando non è più commercialmente giustificato, perché l’impegno si è estinto o si rivela meno importante del previsto (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ª ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, p. 313 e seguente; Reich/Züger, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, art. 29, n. 4; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 2 ad art. 28 LIFD e n. 2, 12 e 25 ad art. 29 LIFD).
1.3.
Secondo gli art. 28 LT e 29 LIFD sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:
a) gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
c) gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell’esercizio.
Per
la sola imposta federale diretta, sono poi ammessi accantonamenti per futuri
mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento
dell’utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi (art.
29 lett. d LIFD).
I casi previsti dalla lettera a e in parte dalla lettera c sono
veri e propri accantonamenti, mentre quelli indicati alla lettera b e
negli altri casi della lettera c sono piuttosto correzioni di valore (Locher, op. cit.,n. 3 ad art. 29 LIFD,
p. 740).
1.4.
La prassi fiscale ha sviluppato una serie di regole di valutazione forfettaria, che permettono alle aziende di abbattere il valore di alcuni attivi patrimoniali, senza la necessità di dimostrare una reale giustificazione commerciale. Tali regole concernono, fra l’altro, gli accantonamenti per i rischi di perdite sulle merci, spesso difficili da stimare. Simili rischi tendono, infatti, a variare da un ambito all’altro e anche, secondo la composizione delle scorte di merci, da un’azienda all’altra (StE 1992 B 72.21 n. 3).
A titolo semplificativo, le autorità fiscali ammettono, senza esigere una particolare giustificazione, la riduzione di un terzo del valore delle scorte di merci, secondo la cosiddetta regola del Warendrittel. Questa pratica, confermata anche dal Tribunale federale, si basa su una vecchia circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (ASA 20 p. 242), nel frattempo abrogata ma ancora oggi applicata in modo informale dalle autorità fiscali (RDAF 2006 II 193). Essa presuppone tuttavia che il contribuente presenti un inventario completo, nel quale devono necessariamente essere elencate tutte le merci dell’azienda, e fornisca all’autorità fiscale delle indicazioni sufficienti sul loro costo di acquisto e di produzione oppure sul loro valore di mercato. Una correzione di valore più importante è possibile nella misura in cui il contribuente dimostra la sua necessità per compensare un rischio straordinario sulle merci inventariate (Danon, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 24, 25, 26 ad art. 63 LIFD, p. 851 e seguente).
2. 2.1
Venendo al caso in esame, il ricorrente non ha pacificamente adempiuto le condizioni minime per richiedere una riduzione del valore della scorta di merci, secondo le prassi in vigore. Come esposto in narrativa, in occasione della verifica dell’esercizio contabile 2010 della società, l’Ispettorato fiscale ha potuto constatare che, “a differenza delle vendite, gli acquisti merce non sono scannerizzati tramite un lettore di codici a barre” e pertanto “l’inventario merci può essere stilato solo manualmente”. Nel rapporto l’Ispettorato ha inoltre precisato che “a fine 2010 ed a fine 2011 non sono più state allestite delle distinte dell’inventario merci (inventario valutato), in quanto ciò originerebbe un costo supplementare in termini di manodopera impiegata di alcune migliaia di franchi”.
Il documento allegato al reclamo del 15 marzo 2013 non sopperisce a queste mancanze. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni del 12 marzo 2014, non si tratta infatti di un inventario completo, così come richiesto dalla consolidata prassi, ma piuttosto di una semplice distinta della merce interamente svalutata dai ricorrenti. Essa si presenta come segue:
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Articolo |
Qtà |
P.A |
Totale |
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Lavagna |
1 |
6.55 |
6.55 |
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Pietra ollare – scaldavivande |
1 |
36.00 |
36.00 |
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Scaldavivande |
1 |
40.00 |
40.00 |
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Vaso porta fiori h 13 cm Royal |
1 |
6.80 |
6.80 |
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Mazzo rose plastica |
1 |
3.00 |
3.00 |
|
Pentola Ø 18 Spring |
1 |
63.10 |
63.10 |
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Pentola Ø 24 Spring |
1 |
75.90 |
75.90 |
|
… |
|
… |
… |
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Totale |
40'191.75 |
2.2.
È pacifico, senza la necessità di dilungarsi oltre, che una simile distinta non permette, da sola, di richiedere all’autorità di tassazione l’applicazione della regola del Warendrittel, né tanto meno una svalutazione completa della merce elencata. Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere di non aver presentato un inventario completo, chiedendo nondimeno di ammettere l’accantonamento intrapreso poiché a suo dire giustificato (cfr. verbale di udienza del 18 maggio 2016).
Giustificata è invece la decisione impugnata, che ha negato la postulata svalutazione contabile dell’inventario merce di __________, riprendendo l’importo di fr. 40'000.– tramite la formazione di una riserva tassata, che potrà essere restituita nei successivi esercizi contabili, sempreché il ricorrente produca un inventario completo del magazzino di __________, elencando tutte le merci presenti e il loro costo di acquisto o il loro valore venale.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: