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Incarti n. 80.2014.7 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 9 gennaio 2014 contro la decisione dell’11 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
A. RI 1 è titolare della ditta individuale__________ di __________.
Nella dichiarazione d’imposta 2012, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito dell’attività indipendente di fr. 47'413.–.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 giugno 2013, l’RS 1 commisurava il reddito dell’attività lucrativa del contribuente in fr. 101'000.–. Nella motivazione, l’autorità spiegava che all’utile netto erano stati “ripresi i costi per imposte (non deducibili dal reddito) e altre partecipazioni private (auto, ecc.)”.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2013, nel quale contestava “il quasi raddoppio ingiustificato del reddito att. Indipendente principale”. Dopo aver affermato che nei periodi precedenti aveva pagato “imposte spropositate” a causa di errori della fiduciaria che gli teneva la contabilità, sottolineava che la sua contabilità era “finalmente ordinata e precisa” e che la cassa malati e gli interessi dell’appartamento di proprietà non uscivano da conti a bilancio; inoltre, anche i costi degli autoveicoli usati privatamente non gravavano sui conti della ditta.
L’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, con lettera del 22 agosto 2013, invitandolo a produrre schede contabili e pezze giustificative relative a diversi conti. La documentazione richiesta veniva inviata il 7 settembre 2013.
Con ulteriore scritto dell’11 settembre 2013, l’autorità fiscale chiedeva al contribuente la scheda contabile ed i giustificativi del conto prestito privato e copia dei contratti leasing autoveicoli. Inoltre gli sottoponeva un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria.
Il 19 settembre 2013 il reclamante rispondeva, allegando i contratti leasing e la scheda prestito privato e sostenendo che per far fronte ai pagamenti aveva dovuto fare capo ad un prestito della sua compagna.
D. All’udienza del 23 ottobre 2013, le parti sottoscrivevano un verbale che aveva il seguente tenore:
In questa sede l'Autorità Fiscale fa presente al contribuente che:
a) In base all'art. 33 lett. e) LT e all'art. 34 lett. e) LIFD dai proventi non sono deducibili le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.
b) In base agli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD l'Autorità di Tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo
Con riferimento al calcolo sul dispendio allegato alla richiesta dell'11 settembre 2013 e alle spese private registrate in contabilità (spese auto, spese telefono, multe e diffide per mancato inoltro della dichiarazione d'imposta, imposte, ecc.) l'Autorità Fiscale informa il contribuente che, in questa sede, si dovrà procedere ad una "reformatio in peius" della decisione di tassazione.
Al contribuente viene concesso un ultimo termine fino al 15 novembre 2013 per la presentazione di tutta la documentazione a comprova delle entrate alle quali ha attinto per coprire tutte le spese e il fabbisogno d'esistenza del periodo in esame.
In questa sede viene consegnato nuovamente il calcolo sul dispendio.
Nel termine indicato, il reclmante non dava riscontro alla richiesta.
L’Ufficio di tassazione, con decisione dell’11 dicembre 2013, aumentava il reddito dell’attività lucrativa indipendente a fr. 120'000.–, “dopo attento esame della documentazione presentata”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di 120'000 franchi. Ammesso che la ripresa delle imposte (fr. 40'553.80) è giustificata, ritiene che i vantaggi goduti ammontino a fr. 12'000.– e non a fr. 32'000.–. Propone poi un calcolo del dispendio alternativo, che tiene in considerazione, fra le entrate, quanto prelevato da due conti bancari non dichiarati.
F. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2014, l’Ufficio di tassazione sostiene che, alla luce dei nuovi documenti prodotti con il ricorso, l’ammanco di liquidità si riduce tutt’al più da fr. 32'000.– a fr. 20'000.– e non a fr. 12'000.–. L’autorità fiscale fa notare che nel conto economico sono inseriti diversi costi di natura privata (costi per automobili, premi assicurativi, multe, spese telefoniche ecc.), difficili da quantificare.
Il ricorrente ha replicato con scritto del 21 gennaio 2014, nel quale argomenta che la disponibilità mensile di fr. 1'200.– gli consente di mantenere uno stile di vita “molto modesto e senza nessuna pretesa”.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2. 2.1.
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha prodotto dapprima una contabilità, dalla quale si evincevano gli attivi e i passivi al 31 dicembre 2012 e i ricavi e i costi del periodo fiscale 2012. Il risultato era un utile d’esercizio di fr. 47'413.–. Poiché fra i costi erano incluse spese palesemente non giustificate, l’autorità fiscale ha in un primo tempo elevato l’utile a fr. 101'000.–, riprendendo essenzialmente le imposte (fr. 40'553.–) ed un importo stimato per l’uso privato degli autoveicoli (fr. 13'000.–).
In seguito al reclamo del contribuente, l’Ufficio di tassazione gli ha chiesto di documentare i costi ed ha anche intrapreso un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, per verificare se vi fosse una disponibilità finanziaria sufficiente per il sostentamento del reclamante. Con la decisione impugnata, ha così elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente a fr. 120'000.–.
2.2.
Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
I requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n. 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, consid. 4).
2.3.
È immediatamente evidente che la contabilità allegata dal contribuente alla sua dichiarazione d’imposta non è attendibile. La documentazione successivamente prodotta, su richiesta dell’autorità fiscale, ha infatti dimostrato che soprattutto i costi inclusi nel conto economico della ditta inviduale sono stati “gonfiati” includendovi diverse spese che o sono del tutto ingiustificate (p. es. le imposte per oltre 40'000 franchi) o sono perlomeno parzialmente private (quelle per le diverse automobili, per il telefono, la televisione ecc.).
Il contribuente, con una cifra d’affari di oltre 300'000 franchi, è soggetto all'obbligo di tenere una contabilità (art. 957 CO, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso). Secondo il Tribunale federale, è “contenutisticamente inesatto“ un conto economico nel quale vengono iscritti costi manifestamente privati. Nel caso di un’automobile usata anche privatamente, deve essere considerata nel conto economico la quota privata. Altrimenti, il contribuente commette non solo una sottrazione d’imposta ma anche una frode fiscale (cfr. p. es. la sentenza del 4 luglio 2013, n. 6B_755/2012).
2.4.
Senza entrare nei dettagli, dal conto economico del ricorrente risulta che nel 2012 ha pagato imposte di circolazione per ben fr. 2'487.–, fra le altre anche per l’immatricolazione di una __________ e di una __________, con targa trasferibile (fr. 843.–). Per l’assicurazione dei veicoli ha pagato complessivamente fr. 7'652.–. Anche in questo caso, risultano inclusi i premi per le vetture con la targa (trasferibile) TI __________. Per il leasing dei veicoli sono stati pagati fr. 25'159.35; anche se dai documenti agli atti non è chiaro come sia composto tale importo, sembrano rientrarvi anche le rate pagate per l’__________. Sempre in relazione ai veicoli, figurano spese di manutenzione e riparazione per fr. 3'655.16, benzina per fr. 5'391.87, parcheggi, multe e pedaggi per fr. 240.–. Non si spiegano neppure i premi per la “cassa pensione” di fr. 3'000.–, che si aggiungono a quelli per la “cassa pensione dipendenti” (fr. 5'779.86). Ci sono poi ben fr. 5'181.12 per “costi telefonici e adsl”. Se si considera che la sede della ditta è presso il domicilio del titolare e che, fra gli abbonamenti pagati, ce n’è uno per “offerta combinata di telefonia ISDN con 3 numeri di chiamata, internet e TV”, anche in questo caso si può ritenere che siano inclusi costi privati.
2.5.
Nella situazione descritta, l’autorità fiscale ha dovuto procedere ad una quantificazione per apprezzamento della quota privata delle spese che apparivano perlomeno parzialmente non giustificate.
Se in un primo tempo si è limitata ad una ripresa di fr. 13'000.–, in seguito ha elevato tale importo a fr. 32'000.–, alla luce anche dei problemi che emergevano dal calcolo delle entrate e delle uscite.
Con il ricorso, il contribuente cerca di giustificare l’eccedenza di uscite rispetto alle entrate, sostenendo di aver consumato capitale depositato su conti non dichiarati. Ha infatti allegato estratti di conti che non erano noti all’autorità fiscale. Su questa base, l’Ufficio di tassazione ha proposto di ridurre la ripresa delle spese private a fr. 20'000.–, considerando un fabbisogno mensile per il mantenimento personale di 2'000 franchi al mese. Il ricorrente ha replicato, ritenendo di condurre una vita molto modesta, per cui gli basterebbero 1'000 franchi mensili, con la conseguenza che si giustificherebbe una ripresa di soli 12'000 franchi.
2.6.
Come si è già sottolineato, la contabilità prodotta dal ricorrente si è rivelata inattendibile. Nonostante le ripetute richieste di collaborazione dell’autorità fiscale, molti aspetti sono ancora poco chiari, a cominciare dalla suddivisione dei rilevanti costi per il leasing dei diversi veicoli della ditta. La disinvoltura del contribuente è confermata anche dalla circostanza che solo con il ricorso ha dichiarato l’esistenza di due relazioni bancarie, cosa che ha fatto unicamente in funzione della necessità di comprovare il consumo di sostanza.
A tale riguardo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
La proposta dell’autorità fiscale appare, in questa prospettiva, ancora prudenziale e comunque non certamente punitiva. D’altronde, ammettere che il contribuente, titolare di un’impresa con una cifra d’affari non trascurabile, possa vivere con una disponibilità mensile inferiore persino al minimo vitale del diritto esecutivo (che ammonta a fr. 1'200.– al mese), apparirebbe del tutto incomprensibile.
3. Nonostante l’esito del ricorso, almeno parzialmente favorevole al ricorrente, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste integralmente a suo carico, in considerazione del fatto che la documentazione che ha consentito di ridurre il reddito imponibile è stata prodotta per la prima volta con il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 dicembre 2013 è riformata nel senso che il reddito dell’attività lucrativa è ridotto a fr. 108'000.– .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: