Incarto n.
80.2014.74

Lugano

4 giugno 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 20 marzo 2014 contro la decisione del 27 febbraio 2014 in materia di revisione dell’imposta sugli utili immobiliari.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   negli anni dal 2008 al 2010, RI 1 e Achille Prati hanno venduto le quote di proprietà per piani (PPP) del fondo base n. 726 RFD di Bellinzona, su cui avevano edificato un condominio;

 

                                     -   le transazioni in questione sono state assoggettate all’imposta sugli utili immobiliari con decisioni intimate ai venditori dall’Ufficio di tassazione di Bellinzona alle date seguenti:


 

quota PPP

data decisione

data decisione su reclamo

7960

26.02.2009

 

4963

26.05.2009

 

4966

26.05.2009

27.7.2009

4975

26.10.2009

 

4974

26.10.2009

 

4973

26.10.2009

 

4981

26.10.2009

 

4955

25.02.2010

 

4965

26.05.2010

 

4968

26.05.2010

 

4962

26.08.2010

27.10.2010

 

                                     -   con decisione del 26 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha notificato a RI 1 la tassazione IFD 2008, includendovi il reddito dell’attività lucrativa di fr. 63'810.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio professionale di immobili, “al netto delle trattenute per oneri sociali”;

 

                                     -   con ulteriore decisione del 5 aprile 2013, gli ha poi notificato la tassazione IFD 2009, nella quale il reddito proveniente dal commercio professionale di immobili è stato stabilito in fr. 701'315.–, “al netto degli oneri sociali/contributi”;

 

                                     -   con scritto del 7 gennaio 2014, RI 1 si è rivolto all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, comunicando di aver ricevuto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG le decisioni relative ai contributi dovuti sugli utili immobiliari del 2008 e del 2009 e chiedendo il “rimborso” delle imposte sugli utili immobiliari nella misura di fr. 2'081.05 per il 2008 e di fr. 22'112.45 per il 2009;

 

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha risposto con lettera dell’8 gennaio 2014, argomentando che i contributi pagati avrebbero potuto essere dedotti, “se del caso”, dall’imposta cantonale dell’anno del pagamento;

 

                                     -   il contribuente ha replicato con scritti del 15 e del 27 gennaio 2014, esprimendo il proprio dissenso, per il fatto che nel periodo fiscale 2014 il suo reddito sarebbe stato inesistente;

 

                                     -   con decisione del 5 febbraio 2014, l’Ufficio di tassazione ha negato l’adempimento dei presupposti per una revisione delle decisioni di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, rilevando in particolar modo che la revisione avrebbe dovuto essere chiesta entro 90 giorni dall’intimazione delle tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari;

                                     

                                     -   il contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 25 febbraio 2014;

 

                                     -   l’autorità fiscale ha respinto il gravame, con decisione del 27 febbraio 2014, rilevando che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni rispetto alla precedente istanza;

 

                                     -   con lettera del 20 marzo 2014, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, chiedendo che “i valori soggetti ai contributi AVS siano rivisti per pagare dei contributi equi (considerando gli investimenti effettuati)” e che “redditi negativi possano essere dedotti negli anni d’imposizione successivi”;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, con scritto del 24 marzo 2014, ha attribuito al contribuente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 227 LT, avvertendolo che in caso contrario il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   l’8 aprile 2014, il contribuente chiede che il reddito da attività indipendente soggetto a contributi sociali, per il 2008, sia “radiato” e, per il 2009, “sia rivisto e portato a CHF 549'646 anziché CHF 701’315”;

 

                                     -   a suo avviso, gli utili soggetti a contributi AVS sarebbero infatti stati calcolati senza tener conto di alcuni costi d’investimento.

 

          

Diritto

 

 

                                     -   sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT);

 

                                     -   quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);

 

                                     -   la revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);

 

                                     -   l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

 

                                     -   decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari;

 

                                     -   di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

 

                                     -   dalle lettere inviate dal ricorrente all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, prima, ed alla Camera di diritto tributario, poi, non si comprende quali siano le decisioni di cui chiede la revisione: il calcolo dell’utile soggetto all’imposta federale diretta è stato ripreso effettivamente da quello delle tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, sicché la contestazione sembra estendersi a tutte le decisioni;

 

                                     -   in ogni caso, si tratta di decisioni passate in giudicato da tempo, nel momento in cui il ricorrente ha sollevato le sue contestazioni;

 

                                     -   ciò che ha fatto insorgere il contribuente è la notificazione, intervenuta il 20 dicembre 2013, dei conteggi dei contributi AVS, calcolati sul reddito del commercio professionale di immobili nel corso dei periodi fiscali 2008 e 2009;

 

                                     -   tuttavia, il ricorrente non invoca nessun fatto rilevante o mezzo di prova decisivo, che avrebbe scoperto a tale momento, o un altro motivo di revisione previsto dalla legge tributaria;

 

                                     -   è chiaro infatti che, se l’autorità di tassazione che ha calcolato l’imposta sugli utili immobiliari avesse effettivamente omesso di considerare dei costi di investimento che avrebbero diminuito l’utile imponibile, il ricorrente avrebbe potuto interporre reclamo entro i trenta giorni dalla notificazione delle relative decisioni;

 

                                     -   non si comprende – e comunque l’insorgente non lo spiega – per quale ragione egli sarebbe stato in grado di contestare tali decisioni solo dopo aver ricevuto i conteggi dei contributi AVS;

 

                                     -   d’altronde, neppure quando i dati stabiliti con le decisioni di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari sono stati ripresi dall’Ufficio di tassazione per il calcolo dell’imposta federale diretta, egli è insorto, chiedendo di considerare i pretesi costi ulteriori;

 

                                     -   di conseguenza, non si ravvisano i presupposti per una revisione delle decisioni contestate;

 

                                     -   la decisione impugnata, che ha respinto l’istanza di revisione, deve pertanto essere confermata;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: