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Incarti n. 80.2014.79 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 marzo 2014 contro la decisione del 26 febbraio 2014 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1, di professione impiegato, lavora alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino. La moglie RI 2, sino alla fine del precedente periodo fiscale 2010, era titolare di un negozio di generi alimentari e prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo, profumi, essenze ed altri articoli di regalo a __________, nel frattempo venduto a __________.
Il 14 gennaio 2011 la ditta individuale __________ è stata conseguentemente cancellata dal registro di commercio per cessazione dell’attività, mentre la contribuente ha in seguito fondato la __________ Sagl, tramite il conferimento in natura di un’automobile e dell’inventario dei vini della ditta individuale.
B. Nella dichiarazione fiscale 2011, i contribuenti esponevano un reddito di fr. 76'056.– in relazione all’attività lucrativa dipendente del marito e una perdita aziendale di fr. 18'046.– con riferimento all’attività indipendente della moglie.
Alla dichiarazione allegavano i conti di chiusura della ditta individuale __________, che riportavano per l’appunto una perdita aziendale di fr. 18'046.–, corrispondente ai contributi AVS/AI/IPG calcolati dalla Cassa cantonale di compensazione, con decisione del 10 luglio 2012, per l’anno 2010. Tale importo era registrato nel conto economico quale costo d’esercizio e nel bilancio quale transitorio passivo.
C. Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 17 aprile 2013, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC ed in fr. 41'700.– per l’IFD.
Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva negato la perdita aziendale di fr. 18'046.–, spiegando nella motivazione allegata che “il conteggio relativo all’utile di liquidazione, imposto nel periodo fiscale 2010, teneva già conto (come da disposizioni) del contributo AVS”.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2013, contestando il mancato riconoscimento della perdita dichiarata. A loro dire, l’utile di liquidazione contabilizzato e tassato nel 2010 non contemplava alcun accantonamento per i contributi AVS, pagati solo dopo aver ricevuto la decisione della Cassa cantonale di compensazione.
L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo dei contribuenti, ammettendo una perdita aziendale di fr. 4'200.–, con la seguente motivazione:
Come già ampiamente esposto in sede di richiesta spiegazioni sulla tassazione 2010 (allora già cresciuta in giudicato), l’ufficio di tassazione ha considerato nella determinazione del reddito aziendale un contributo AVS dovuto di CHF 13'830.–. Alla luce del contributo effettivo pagato nell’anno corrente il reclamo è parzialmente accolto e viene concessa una perdita di liquidazione pari a CHF 4'200.–.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente che gli sia riconosciuta una perdita aziendale di fr. 18'046.–.
I ricorrenti ribadiscono di non avere previsto alcun accantonamento per i contributi AVS, ma di averli registrati solo nel periodo fiscale in esame, una volta ricevuti i conteggi della Cassa cantonale di compensazione.
F. Nelle proprie osservazioni del 3 aprile 2014, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).
1.2.
Per quanto qui di interesse, gli art. 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Da questi proventi sono deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD). Gli art. 26 cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che sono segnatamente tali gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale nonché gli interessi su debiti commerciali. Si tratta nondimeno di una lista esemplificativa. Come precisato dalla dottrina, qualsiasi spesa è fiscalmente deducibile, a condizione che il contribuente ne giustifichi la necessità professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria attività indipendente (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).
1.3.
Dai proventi imponibili vanno inoltre dedotte, come detto, le spese anorganiche. Tra queste rientrano i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale (art. 32 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD).
Secondo una vecchia giurisprudenza di questa Camera, risalente all’11 ottobre 1996, tali disposizioni si riferiscono non soltanto ai contributi dei lavoratori dipendenti e delle persone senza attività lucrativa, ma anche ai contributi degli indipendenti. Di fatto, tuttavia, questi ultimi vengono perlopiù inseriti nella contabilità aziendale, come quelli dei dipendenti (cfr. decisione CDT n. 80.96.132 dell’11 ottobre 1996, in: RDAT I-1997 n. 8t).
2. 2.1.
I contributi personali versati dai lavoratori indipendenti all’assicurazione vecchia, superstiti e invalidità sono considerati delle deduzioni generali, nel senso degli art. 32 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD, anche dalla dottrina (von Ah, Die Besteuerung Selbständigerwerbender, 2a ediz., Zurigo 2011, p. 132; Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, 3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 80) e dalla giurisprudenza di altri cantoni. Essi sono in particolare distinti dai contributi sociali versati a favore del proprio personale, che sono invece considerati delle spese aziendali nel senso degli art. 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD (cfr. decisione del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 23 marzo 2005, in: ZStP 4/2005 p. 355).
2.2.
La giurisprudenza del Tribunale federale, per contro, non si è mai espressa sulla loro natura. In una sentenza del 14 marzo 2008, i giudici federali hanno però confermato che i contributi sociali di un lavoratore indipendente, siano essi considerati di natura privata oppure commerciale, possono essere inseriti nella contabilità aziendale in base al metodo del fatturato (Soll-Methode) o dell’incassato (Ist-Methode). I lavoratori indipendenti che tengono una contabilità commerciale a partita doppia possono inoltre procedere alla formazione di accantonamenti. Una volta ricevuta la decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali, dovranno quindi registrare il conguaglio, rispettivamente il rimborso dei contributi pagati in eccesso, nei conti annuali. I giudici federali hanno poi aggiunto che i lavoratori indipendenti devono poter scegliere anche un metodo più semplice e registrare i contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità sia alla data della fattura (degli acconti e delle decisioni definitive) sia alla data del pagamento, anche se questa non coincide con il periodo di contribuzione. L’importante è che il contribuente, una volta scelto il metodo contabile che più gli conviene, se ne attenga in modo scrupoloso e costante, in ossequio al principio della continuità di bilancio (cfr. decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.4, in: StR 63/2008 p. 635; decisione TF 2C_734/2010 del 2 febbraio 2011, consid. 2.2).
2.3.
Il fatto che i contributi personali di un lavoratore indipendente possano essere inseriti nella contabilità aziendale, anche se considerati di natura privata, non deve stupire. Non vi è dubbio, infatti, che vi sia una stretta relazione tra i contributi sociali e il reddito da attività lucrativa, tanto è vero che l’utile aziendale serve da loro base di calcolo (cfr., sul tema, decisione del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 23 marzo 2005, in: ZStP 4/2005 p. 355).
Secondo l’art. 22 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), in particolare, i contributi si determinano in base al risultato commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e al capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Per stabilire il reddito determinante per il calcolo dei contributi, le autorità fiscali cantonali devono fondarsi sulla tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS). I contributi definitivi possono quindi essere calcolati, al più presto, l’anno successivo al periodo di contribuzione. Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono versare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
2.4.
Non deve inoltre stupire che ai lavoratori indipendenti sia concessa una certa libertà nella scelta del metodo di contabilizzazione dei contributi sociali. L’importante è che negli anni successivi non se ne discostino a piacere, senza un motivo oggettivo, poiché altrimenti verrebbero meno al principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato. Un cambio di criterio contabile da un periodo fiscale all’altro se presterebbe infatti ad ogni sorta di abuso, permettendo al contribuente di “pilotare” a piacimento la propria tassazione (cfr. Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV 145/2009 p. 511).
Come ancora sottolineato dai giudici federali, l’autorità fiscale deve poter facilmente verificare la correttezza delle registrazioni contabili, ed in particolare accertarsi che i contributi sociali versati a titolo personale siano dedotti una sola volta (cfr. decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.4, in: StR 63/2008 p. 635).
3. 3.1.
Venendo al caso in esame, RI 2 era titolare, sino alla fine del precedente periodo fiscale 2010, di un negozio di generi alimentari e prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo, profumi, essenze ed altri articoli di regalo a __________. La ricorrente ha iscritto la sua attività nel registro di commercio quale ditta individuale, la __________, con scopo per l’appunto la vendita al dettaglio di generi alimentari e prodotti naturali.
Secondo l’art. 934 cpv. 1 CO, chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne l’iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Con particolare riguardo alle ditte individuali, l’art. 36 dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411) precisa che hanno tale obbligo le persone fisiche che gestiscono un’impresa commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100'000 franchi (quale cifra d’affari). Non vi è quindi dubbio che anche la ricorrente avesse l’obbligo di far iscrivere la propria attività indipendente nel registro di commercio, ove si pensi appena che sin dall’esercizio contabile 2008 (il primo agli atti dell’incarto fiscale) registrava una cifra d’affari superiore ai 300'000 franchi.
3.2.
Vigente ancora il vecchio diritto contabile, chiunque aveva l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio doveva tenere e conservare regolarmente i libri richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si potesse rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.
Nel periodo fiscale qui in esame, la ricorrente aveva quindi l’obbligo di tenere una contabilità commerciale, secondo i principi contenuti negli art. 957 segg. CO. Solo a contare dal 1° gennaio 2013, con l’entrata in vigore del nuovo diritto contabile, l’onere amministrativo per le piccole e medie imprese è diminuito, tanto è vero che oggi devono tenere una contabilità commerciale (a doppia partita) e presentare i conti annuali unicamente le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari superiore ai 500'000 franchi. Le imprese individuali e le società di persone che non raggiungono tale cifra possono invece tenere la più semplice contabilità delle entrate e delle uscite e la distinta del patrimonio (cfr. art. 957 CO, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2013).
3.3.
In linea di principio, i lavoratori indipendenti aventi l’obbligo di tenere una contabilità commerciale devono determinare il reddito imponibile in base al metodo del fatturato (Soll-Methode), in ossequio al principio secondo cui il reddito è conseguito al momento in cui nasce una pretesa giuridica certa (von Ah, op. cit. p. 78). Solo i lavoratori indipendenti che non hanno l’obbligo legale di allestire una contabilità commerciale possono determinare il reddito imponibile in base agli incassi (Ist-Methode). Per questi ultimi, il risultato imponibile scaturisce quindi dalla differenza fra entrate monetarie dell’esercizio e uscite monetarie del medesimo esercizio. Non vengono invece presi in considerazione né i crediti da incassare per lavori finiti o in corso di esecuzione né tanto meno i debiti per fatture da pagare. La costituzione di accantonamenti è quindi estranea al metodo dell’incassato (von Ah, op. cit. p. 80).
Come ancora ricordato dal Tribunale federale, nella già citata sentenza del 14 marzo 2008, gli art. 957 segg. CO non imponevano tuttavia ai lavoratori indipendenti un metodo contabile particolare (decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 6.2, in: StR 63/2008 p. 636). I contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità possono essere registrati sia alla data della fattura (degli acconti e delle decisioni definitive) sia alla data del pagamento, purché ci si attenga negli anni successivi al metodo scelto.
3.4.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione agli atti si evince che la ricorrente, nell’esercizio contabile 2008, non ha registrato alcun costo aziendale a titolo di contributi sociali, mentre negli esercizi successivi ha contabilizzato gli importi di, rispettivamente, fr. 2'882.05 (nell’anno 2009) e fr. 4'703.95 (nell’anno 2010).
Diverse sono le incongruenze che emergono già da una prima lettura della documentazione contabile prodotta. In particolare non si capisce per quale ragione, nell’esercizio contabile 2008, non sia stato registrato alcun costo aziendale a titolo di contributi sociali. Le ipotesi plausibili possono essere solo due ed entrambe confermano un cambio di criterio contabile da un periodo fiscale all’altro, contrario al principio di continuità del bilancio. Nella prima ipotesi, la ricorrente potrebbe aver versato contributi sociali anche nell’anno 2008, esponendoli tuttavia direttamente nella dichiarazione d’imposta, quali deduzioni generali, senza registrarli nella contabilità aziendale della sua ditta individuale. Se così fosse non si capirebbe allora per quale motivo, negli anni successivi, non abbia mantenuto lo stesso criterio di dichiarazione. Nella seconda ipotesi, la ricorrente potrebbe effettivamente non aver versato alcun contributo sociale nel corso del 2008, attenendosi quindi a criteri contabili sull’incassato. In quest’ipotesi non si giustificherebbe allora la registrazione, nell’esercizio contabile 2011 qui in esame, dell’importo di fr. 18'046.– fissato dalla Cassa cantonale di compensazione con decisione definitiva del 10 luglio 2012. Tale registrazione, a carico del conto patrimoniale transitori passivi, segue infatti gli opposti criteri contabili fondati sul fatturato.
A destare più di una perplessità è inoltre il bilancio di chiusura della ditta individuale al 25 febbraio 2011. Come esposto in narrativa, il negozio di __________ è stato ceduto a __________ con contratto del 30 aprile 2010. Secondo i termini contrattuali, la venditrice si è impegnata a cedere la proprietà dell’inventario, del mobilio e dell’insieme delle apparecchiature del negozio con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dietro corresponsione di un prezzo complessivo di fr. 170'000.–. La ditta individuale è stata infine cancellata dal registro di commercio il 14 gennaio 2011 per cessazione dell’attività. La Cassa cantonale di compensazione ha, tuttavia, emesso la sua decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2010 unicamente il 10 luglio 2012. Sia che la ricorrente abbia optato per registrare i contributi personali alla data della fattura (degli acconti e delle decisioni definitive) sia che abbia scelto di registrarli alla data del loro pagamento, l’importo totale di fr. 18'046.–, o meglio un suo conguaglio (dal momento che nell’esercizio contabile ha registrato costi per contributi sociali nella misura di fr. 4'703.95), non poteva essere registrato prima del periodo fiscale 2012.
3.5.
In simili circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Biasca e Valli, perché emetta delle nuove decisioni dopo aver accertato i criteri contabili scelti dalla ricorrente per la registrazione dei contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e dopo aver accertato il periodo fiscale di riferimento.
4. 4.1.
In questa sede non ci si può tuttavia esimere dal verificare l’utile di liquidazione di fr. 125'000.– accertato nel precedente periodo fiscale 2010 in relazione alla vendita del negozio di __________, che è di fatto l’oggetto di discussione fra le parti.
Nella decisione impugnata, come visto, l’autorità di tassazione ha anzitutto ribadito di aver già considerato, nel calcolare l’utile di liquidazione del negozio, un accantonamento del 10% per contributi sociali dovuti, pari ad un importo di fr. 13'830.–. Ha quindi riconosciuto – in modo molto discutibile alla luce dei principi fin qui esposti – un’ulteriore perdita aziendale di fr. 4'200.–, pari alla differenza tra quanto richiesto dalla Cassa cantonale di compensazione (fr. 18'046.35) e quanto già accantonato nel precedente periodo fiscale (fr. 13'830.–). La ricorrente ritiene invece di avere calcolato l’utile di liquidazione di fr. 125'000.–, accertato nel precedente periodo fiscale, senza prevedere alcun accantonamento per contributi sociali, nel seguente modo:
Ø prezzo di vendita fr. 170'000.–
Ø – valore contabile inventario fr. 36'000.–
Ø – valore contabile mobilio e arredo fr. 7'000.–
Ø – valore contabile veicoli fr. 2'000.–
Ø totale fr. 125'000.–
4.2.
Gli art. 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Secondo il capoverso 2 degli stessi articoli, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione.
Conformemente a quanto disposto dalle suddette norme, l’utile di liquidazione va imposto quale reddito da attività lucrativa indipendente, unitamente a tutti gli altri redditi. Per il suo calcolo si devono considerare il risultato conseguito durante la procedura di liquidazione tramite la cessione del patrimonio aziendale, le riserve esistenti sui beni aziendali trasferiti al patrimonio privato e le perdite accertate dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale nel quale l’azienda viene liquidata, entro i limiti previsti dalla legge. L’utile di liquidazione è infatti dato dalla differenza fra i ricavi ottenuti, rispettivamente i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione e il valore contabile-fiscale degli attivi, rispettivamente dei passivi che figurano all’ultimo bilancio antecedente la liquidazione (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 484).
4.3.
Il prezzo di vendita di fr. 170'000.– non è contestato. Al contratto di cessione è stato peraltro allegato un documento aggiuntivo, intitolato “riassunto dettagliato calcolo prezzo”, che scompone l’importo in discussione in fr. 58'000.– per arredamento negozio, fr. 51'000.– per inventario merce e fr. 70'000.– (successivamente arrotondati a fr. 61'000.–) per avviamento. Contestato è invece il valore degli attivi posti in sua deduzione.
La ricorrente spiega di aver calcolato l’utile di liquidazione dichiarato di fr. 125'000.– deducendo dal prezzo di vendita i seguenti importi:
Ø – valore contabile inventario fr. 36'000.–
Ø – valore contabile mobilio e arredo fr. 7'000.–
Ø – valore contabile veicoli fr. 2'000.–
Da una nota manoscritta agli atti dell’incarto fiscale risulta, per contro, che l’autorità di tassazione ha calcolato l’utile di liquidazione accertato di fr. 125'000.– deducendo dal prezzo di vendita i seguenti valori contabili (al 31 dicembre 2009):
Ø – valore contabile inventario fr. 22'000.–
Ø – valore contabile mobilio e arredo fr. 8'000.–
Ø – valore contabile macchine d’ufficio fr. 1'700.–
Ø – contributi AVS (10%) fr. 13'830.–
4.4.
Già a prima vista, il calcolo operato dall’autorità di tassazione non sembra prestare il fianco a critiche. Dal ricavo ottenuto con la vendita del negozio di __________, l’autorità ha dedotto il valore contabile-fiscale degli attivi ceduti a __________, così come esposti nell’ultimo bilancio antecedente la liquidazione. A giusta ragione, per esempio, il valore fiscale-contabile degli autoveicoli, che la ricorrente ha conferito alla neocostituita __________ Sagl, unitamente all’inventario del vino, non è stato preso in considerazione. La ricorrente sostiene poi di avere ammortizzato, nel corso dell’esercizio contabile 2010, i conti “mobilio e arredo” e “macchine d’ufficio” per un importo complessivo di fr. 2'700.– e di avere assestato il conto “scorte” tramite l’aggiunta di un importo di fr. 14'000.–, registrato come reddito ordinario a carico del conto “acquisto merci”, senza tuttavia comprovare tali affermazioni.
Si aggiunga infine che la scelta di dedurre anche un accantonamento del 10% per i contributi sociali dovuti in relazione all’utile di liquidazione – seppur discutibile – rappresenta una costante prassi delle autorità di tassazione, peraltro generalmente favorevole ai contribuenti. In questo senso, la decisione impugnata, che ha considerato un’ulteriore perdita aziendale di fr. 4'200.–, pari alla differenza tra quanto richiesto dalla Cassa cantonale di compensazione (fr. 18'046.35) e quanto già accantonato nel precedente periodo fiscale (fr. 13'830.–), si appalesa addirittura generosa nei confronti della ricorrente, poiché non prende in considerazione gli acconti ordinari pagati nel corso dell’anno e registrati nel conto economico per un importo complessivo di fr. 4'703.95.
5. Comunque sia, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’autorità di tassazione, che dovrà dapprima accertare i criteri contabili scelti dalla ricorrente per la registrazione dei contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e successivamente dedurre l’importo totale di fr. 18'046.–, o un suo conguaglio, nel periodo fiscale di riferimento.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Biasca e Valli perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: