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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 marzo 2014 contro la decisione del 27 febbraio 2014 in materia di imposta sugli utili immobiliari. |
Fatti
A. Con atto pubblico del 13 aprile 2011, parzialmente rinnovato il 5 settembre 2012, RI 1 si faceva concedere da __________ un diritto di compera cedibile, trasmissibile per successione e frazionabile sulle part. __________ – __________ e __________ – __________ e RFD di __________. Con atto pubblico del medesimo giorno, si faceva inoltre cedere da __________ un diritto di compera sulla part. __________ RFD di __________.
Nel corso degli stessi anni, RI 1 procedeva al frazionamento e alla cessione dei singoli diritti di compera, che – per quanto qui di interesse – venivano acquistati tramite atto pubblico da:
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Mappale |
Acquirente |
Prezzo |
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__________ |
__________ |
fr. 87'757.70 |
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__________ |
__________ |
fr. 52'083.– |
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__________ |
__________ |
fr. 71'952.30 |
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__________ |
__________ |
fr. 1'781.70 |
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__________ |
__________ e __________ |
fr. 139'352.– |
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__________ |
__________ |
fr. 106'010.– |
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__________ |
__________ |
fr. 8'845.– |
B. Il contribuente presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari unicamente in relazione al mappale __________. Con decisione del 24 ottobre 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava la relativa tassazione, confermando l’utile imponibile dichiarato di fr. 13'548.–. Aumentava, per contro, l’aliquota applicabile al 31%, commisurando l’imposta dovuta in fr. 4'199.90.
Con riferimento agli altri mappali, per contro, il contribuente non inoltrava le rispettive dichiarazioni fiscali, nemmeno dopo una diffida e una multa disciplinare. Convocato ad un’udienza prevista per il 9 settembre 2013, egli non si presentava adducendo non meglio precisati problemi di salute. Con separate decisioni del 24 ottobre 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava, conseguentemente, le tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, allestite d’ufficio:
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Mappale |
Utile imponibile |
Aliquota |
Imposta |
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__________ |
fr. 84'354.– |
31% |
fr. 26'149.75 |
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__________ |
fr. 48'679.– |
31% |
fr. 15'090.50 |
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__________ |
fr. 0.– |
30% |
fr. 0.– |
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__________ |
fr. 135'948.– |
31% |
fr. 42'143.90 |
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__________ |
fr. 102'606.– |
31% |
fr. 31'807.85 |
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__________ |
fr. 8'245.– |
31% |
fr. 2'555.95 |
C. Il contribuente, rappresentato da RA 1, impugnava le suddette decisioni, con un generico reclamo del 2 dicembre 2013, nel quale chiedeva di essere convocato personalmente e si scusava “per il forte ritardo, dovuto a problemi che verranno spiegati in occasione dell’incontro”.
Con scritto del 3 dicembre 2013, rinnovato il 18 dicembre 2013 e il 17 gennaio 2014, l’autorità fiscale invitava il contribuente a documentare i motivi dell’inoltro tardivo del reclamo, avvertendolo che in caso contrario il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Il contribuente, con lettera del 14 febbraio 2014, spiegava di essere impossibilitato a documentare lo stato di disagio del suo rappresentante, chiedendo nuovamente di essere sentito personalmente.
In occasione di un’udienza tenutasi il successivo 19 febbraio 2014, il rappresentante del contribuente ribadiva di non poter documentare i motivi del tardivo inoltro del reclamo, affidandosi all’autorità per una “valutazione equa”.
E. L’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 27 febbraio 2014, dichiarava irricevibile il reclamo siccome tardivo:
(…) Gli impedimenti non sono tuttavia stati precisati e documentati entro il termine assegnato (14 febbraio 2014) e nemmeno nel corso della successiva audizione del 19 febbraio 2014. Per questi motivi, il reclamo, tardivo, è dichiarato irricevibile.
Si fa osservare, a titolo abbondanziale, che la tassazione qui contestata tardivamente, è stata allestita d’ufficio in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati, nonostante diffida e multa.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, giustifica nuovamente il ritardo nell’inoltro del reclamo, adducendo il difficile momento passato dal suo rappresentante, “dovuto a gravissimi problemi finanziari (…) che lo hanno portato ad un serio esaurimento nervoso”. Presenta infine un elenco di persone pronte a testimoniare quanto da lui affermato.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.2.
Nel caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal contribuente, sostenendone la tardività.
Richiesto di giustificare le ragioni di una simile tardiva impugnazione, il contribuente, e per esso il suo rappresentante contrattuale RA 1, non l’hanno mai contestata, adducendo a loro sostegno un “forte esaurimento nervoso” dello stesso rappresentante, dovuto a una “grave situazione finanziaria”.
2.3.
Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia del contribuente o del suo rappresentante deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, Vol. III, 2a ediz., Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Analogamente a quanto avviene nella procedura civile, la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico del contribuente o del suo rappresentante sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (cfr. Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [a cura di], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807).
Nella fattispecie, come visto, il rappresentante del ricorrente si è limitato a giustificare il tardivo inoltro del reclamo con un forte esaurimento nervoso, che gli avrebbe impedito di far fronte lucidamente ai propri impegni di lavoro. È immediatamente evidente che la situazione descritta è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. L’esaurimento nervoso e le conseguenti difficoltà nel gestire il proprio lavoro non hanno certamente impedito a RA 1, che peraltro lavorava nello studio d’architettura del ricorrente, di rimettere il suo mandato ed eventualmente conferire una nuova procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare di questa particolare incombenza. L’audizione delle persone elencate nel gravame risulta conseguentemente a prima vista superflua, essendo accertato fin da ora l’inadempimento dei presupposti per la restituzione dei termini.
3. 3.1.
Ma non solo. Con riguardo alle tassazioni allestite d’ufficio, se anche il reclamo fosse stato inoltrato tempestivamente, l’esito non sarebbe mutato, difettando dei presupposti necessari per contestare efficacemente una tassazione d’ufficio.
3.2.
Già lo si è detto, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; in questi casi, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.3.
Tornando al caso in esame, il ricorrente, come detto, non ha manifestamente adempiuto i suddetti presupposti. In particolare, non ha portato la prova della manifesta inesattezza delle decisioni impugnate, limitandosi a presentare un generico reclamo, nel quale chiedeva di essere convocato personalmente. Nemmeno nel prosieguo della procedura ha prodotto le dichiarazioni per l’imposta sugli utili immobiliari, sostenendo unicamente di averle nel frattempo allestite (cfr. scritto del 16 dicembre 2013).
Le decisioni impugnate, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, appaiono anche per questo motivo ineccepibili.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: