Incarti n.
80.2014.90

80.2014.91

Lugano

8 settembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappresentati dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 4 aprile 2014 contro la decisione del 5 marzo 2014 in materia di rimborso dell’imposta preventiva.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (mod. 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, inoltrata il 28 settembre 2012, i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano, sotto la rubrica “beni non soggetti all’imposta preventiva”, la detenzione di 1000 azioni della __________ di __________, cui attribuivano un “valore imponibile” al 31 dicembre 2011 di fr. 100'000.–. Quale reddito lordo dichiaravano un importo di fr. 0.–.

 

 

                                  B.   L’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011 con decisione del 19 giugno 2013.

                                         Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolare aggiunto ai redditi della sostanza mobiliare di fr. 180'000.–, corrispondente ai dividendi erogati il 21 giugno 2011 dalla __________ SA. Trattandosi di una partecipazione qualificata, rientrante nella sostanza privata, il reddito lordo di fr. 300'000.– era imponibile solo nella misura del 60%. Il valore imponibile delle azioni stesse era inoltre stato commisurato in fr. 5'650'000.–. Nella motivazione della decisione, l’Ufficio di tassazione affermava che non era concesso il rimborso dell’imposta preventiva “su redditi non dichiarati come da vigente giurisprudenza”.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 luglio 2013, nel quale affermavano di aver “dimenticato di dichiarare un dividendo lordo di CHF 300'000.– distribuito il 28.06.2011 dalla spettabile __________ SA, __________”. Argomentavano che la partecipazione in questione era sempre stata dichiarata e che era evidentemente “nell’interesse dei contribuenti annunciare il dividendo, in quanto lo stesso è tassato nella misura del 60% ma permette il recupero del 35% di imposta preventiva”. Chiedevano pertanto il rimborso dell’imposta preventiva.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 marzo 2014, che proponeva in particolare le considerazioni seguenti:

                                         Nel caso specifico nella dichiarazione fiscale presentata non era stato indicato il dividendo in questione. L’autorità fiscale a mente dell’art. 23 LIP ed in ossequio ai contenuti della sentenza TF 2C_95/2011 non ha concesso il rimborso. In questa sede dopo aver riesaminato l’incarto, l’autorità fiscale non può far altro che riconfermare che i redditi non dichiarati spontaneamente dal contribuente nell’elenco titoli, ma che sono stati aggiunti dall’autorità fiscale sulla base di documenti in suo possesso, non possono essere considerati come redditi regolarmente dichiarati. In questo caso si perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul dividendo versato loro dalla __________ SA il 28 giugno 2011. Gli insorgenti escludono di aver voluto commettere una sottrazione d’imposta e definiscono “semplicemente folle” la mancata dichiarazione con l’intenzione di evitare l’imposta sul reddito. Facendo riferimento ad una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (n. 40 dell’11 marzo 2014), rilevano di aver regolarmente dichiarato la sostanza da cui il reddito proveniva, ciò che basterebbe a garantire il diritto al rimborso. A loro avviso, inoltre, il fatto di aver dichiarato un reddito delle azioni di fr. 0.– equivarrebbe ad una semplice notificazione di un reddito errato, poi corretto dall’autorità, e quindi ad una semplice “divergenza di opinioni sul valore effettivo di un reddito”. Infine, i ricorrenti sottolineano che è stato proprio RI 1, in qualità di amministratore unico della __________ SA, a sottoscrivere il formulario 103 con cui la società ha notificato il dividendo lordo di fr. 300'000.– e l’imposta preventiva di fr. 105'000.–.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Secondo l’art. 23 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente. L'art. 68 cpv. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS 642.211), stabilisce che l'istanza di rimborso dev'essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.

                                         Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 pag. 136 consid. 2; Pfund/Zwahlen, Die eidgenossische Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).

                                         Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti hanno indicato, nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (mod. 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, di detenere al 31 dicembre 2011 1000 azioni della __________ di __________. Quale reddito lordo conseguito nel periodo fiscale 2011, hanno dichiarato un importo di fr. 0.–.

                                         Avendo appreso che la società in questione aveva versato un dividendo di fr. 300'000.– il 21 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione, nella decisione di tassazione IC/IFD 2011 ha aggiunto ai redditi dichiarati tale importo, assoggettandolo nella misura del 60%, in quanto proveniente da una partecipazione qualificata detenuta nella sostanza privata del contribuente.

                                         Nella stessa decisione, pur non essendo stato formalmente inoltrata la relativa domanda, l’autorità fiscale ha negato il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul dividendo in questione.

 

                                         2.2.

                                         Secondo il Tribunale federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione sono in particolare gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, che impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili (“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette). Ne consegue che il contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza. In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza dell’11 ottobre 2011 n. 2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3).

 

 

                                         2.3.

                                         È indubbio che, dichiarando nell’elenco titoli che la partecipazione nella __________ di __________ aveva prodotto un reddito di zero franchi, i ricorrenti non hanno adempiuto il loro obbligo di dichiarazione degli elementi imponibili. Se l’Ufficio di tassazione non avesse appreso in altro modo che era stato versato il dividendo di 300'000 franchi, sarebbe stata adottata una decisione di tassazione incompleta.

                                         Si può anche condividere la considerazione dei ricorrenti, secondo cui essi non avrebbero avuto alcun interesse a non dichiarare il dividendo, che beneficiava dell’imposizione attenuata. Ciò non toglie che essi hanno omesso di dichiarare il reddito in questione.

                                         Come pure ha ripetutamente rilevato la giurisprudenza del Tribunale federale, perché il contribuente perda il diritto al rimborso dell’imposta preventiva basta anche una semplice negligenza (ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 2.1 in fine e giurisprudenza citata). La “semplice dimenticanza”, che secondo gli insorgenti sarebbe alla base della mancata dichiarazione del dividendo, è dunque sufficiente a giustificare la decisione dell’Ufficio di tassazione di negare loro il rimborso dell’imposta trattenuta.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         I ricorrenti non possono essere seguiti, laddove, basandosi sulla formulazione di una frase contenuta nella circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, sostengono che per il diritto al rimborso sarebbe sufficiente anche la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene.

 

                                         3.2.

                                         La prima frase del paragrafo 3.1 della circolare in questione afferma in effetti che “i redditi colpiti dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui essi provengono, sono dichiarati correttamente se il contribuente li dichiara spontaneamente nella prima dichiarazione d’imposta che deve essere presentata all’autorità fiscale competente dopo la scadenza della prestazione imponibile”.

                                         Poiché hanno dichiarato la loro partecipazione nella __________ SA, i ricorrenti avrebbero correttamente adempiuto i requisiti per ottenere il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul dividendo.

 

 

 

                                         3.3.

                                         Si potrebbe obiettare agli insorgenti che la traduzione in italiano della circolare non rispecchia il senso delle versioni tedesca e francese, che sono così formulate:

                                         Die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte sowie das Vermögen, woraus solche Einkünfte fliessen, gelten dann als ordnungsgemäss deklariert…

                                         Les revenus frappés de l’impôt anticipé et la fortune d’où proviennent de tels revenus sont considérés comme régulièrement déclarés…

                                        

                                         Come si vede, si richiede qui la dichiarazione sia dei redditi assoggettati all’imposta alla fonte sia della sostanza da cui essi provengono.

 

                                         3.4.

                                         L’obiezione non può tuttavia essere considerata decisiva.

                                         La formulazione offerta dalla versione italiana della circolare è infatti quella che si avvicina di più al tenore letterale dello stesso art. 23 LIP, che, come già ricordato, prevede la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva per chiunque “non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene” (in tedesco: “wer mit der Verrechnungssteuer belastete Einkünfte oder Vermögen, woraus solche Einkünfte fliessen, entgegen gesetzlicher Vorschrift der zuständigen Steuerbehörde nicht angibt…”; in francese: “celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu…”).

                                         In altre parole, è la stessa base legale a far dipendere la perdita del diritto dalla mancata dichiarazione del reddito “o” della sostanza da cui esso proviene.

 

                                         3.5.

                                         Ciò non toglie che la giurisprudenza abbia sempre considerato determinante la dichiarazione del reddito colpito dall’imposta preventiva come pure della sostanza da cui proviene (cfr. p. es. la già citata ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 2.1: “Selon une jurisprudence constante, pour éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient“). Del resto, proprio nel caso trattato dal Tribunale federale nella sentenza dell’11 ottobre 2011, i contribuenti avevano dichiarato le azioni ma non il dividendo.

                                         La discutibile formulazione scelta dal legislatore si potrebbe spiegare con la circostanza che l’imposta preventiva ha lo scopo di garantire la riscossione non solo dell’imposta sul reddito ma anche di quella sulla sostanza. Essa non permetterebbe in ogni caso di concludere che sia sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben 40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Sempre facendo riferimento alla circolare 40 dell’AFC, i ricorrenti sostengono poi che il fatto di aver dichiarato un reddito delle azioni di fr. 0.– equivarrebbe ad una semplice notificazione di un reddito errato, poi corretto dall’autorità. Si sarebbe pertanto verificata una semplice “divergenza di opinioni sul valore effettivo di un reddito”.

 

                                         4.2.

                                         Al paragrafo 3.2, la circolare n. 40 dell’AFC considera non conforme all’art. 23 LIP “la dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva [che] viene fatta sulla base di una richiesta, un’ingiunzione o di un altro intervento dell’autorità fiscale in merito a questi redditi”. Precisa poi però che “le semplici correzioni di redditi già dichiarati, effettuate dall’autorità fiscale (errore di trascrizione, dichiarazione di redditi netti, adeguamento delle quote private delle spese non giustificate commercialmente presso i detentori delle partecipazioni, differenze di valutazione, ecc.) non hanno come conseguenza la perdita del diritto al rimborso dell’importo ripreso”.

                                        

                                         4.3.

                                         Il caso di un contribuente che, come i ricorrenti, dichiara che la sua partecipazione ha prodotto nel periodo fiscale un reddito di zero franchi, mentre invece è stato versato un dividendo di 300'000 franchi, non può essere assimilato evidentemente ad un errore di trascrizione, alla dichiarazione di un reddito netto, all’adeguamento delle quote private delle spese non giustificate commercialmente presso i detentori delle partecipazioni o ad una differenza di valutazione. In questi ultimi casi, il contribuente ha dichiarato un reddito assoggettato all’imposta preventiva, ma l’autorità ritiene che l’importo indicato sia inferiore a quello imponibile, a dipendenza, in particolare, di un errore di trascrizione o della deduzione di un costo non ammesso.

                                         La dichiarazione fatta dai contribuenti nella fattispecie equivale sostanzialmente ad una mancata dichiarazione del dividendo percepito.

                                   5.   Infine, i ricorrenti sottolineano che è stato proprio __________, in qualità di amministratore unico della __________ SA, a sottoscrivere il formulario 103 con cui la società ha notificato il dividendo lordo di fr. 300'000.– e l’imposta preventiva di fr. 105'000.–.

                                         Non esiste tuttavia una disposizione della legge sull’imposta preventiva che esoneri dall’obbligo di dichiarazione il contribuente che ha personalmente notificato, quale amministratore della persona giuridica erogante, il versamento del dividendo e la relativa ritenuta d’imposta.

                                         D’altronde, mentre la presentazione del rendiconto e il pagamento dell’imposta devono essere fatti dal contribuente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 38 cpv. 2 LIP), le persone fisiche devono invece presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui sono domiciliate (art. 30 cpv. 1 LIP). Anche volendo ignorare la circostanza che la società e l’azionista, pur identificandosi economicamente, sono soggetti giuridici e fiscali ben distinti, non si può trascurare il fatto che la competenza per gli adempimenti fiscali del debitore della prestazione e per la domanda di rimborso è attribuita ad autorità diverse, l’una federale e l’altra cantonale.

 

 

                                   6.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli articoli 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18 ottobre 1994) e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 2’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: