Incarto n.
80.2015.108

Lugano

7 febbraio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso dell’11 giugno 2015 contro la decisione del 20 maggio 2015 in materia di IC 2011/2012/2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  Dal 2010, RI 1 riveste la funzione di direttore generale (CEO) presso la __________ SA (dal 20 luglio 2011 in __________; prima in __________), società attiva nello sviluppo e nella commercializzazione di sistemi e applicativi informatici come nella prestazione di tutti i servizi ad esso collegati.

                                  La __________ SA (dal 2016 __________ SA) ha sede legale nel comune di __________ (TI) ed ha due succursali, la prima costituita ad __________ (ZH) il 23 marzo 2001 e la seconda costituita a __________ e poi trasferita a __________ (VD) il 14 agosto 2013. La società dà lavoro a circa 700 collaboratori e il fatturato annuo si aggira attorno ai 180 milioni di franchi. Accanto al direttore generale, con firma collettiva a due, siedono sei direttori suddivisi per settori.

 

 

                            B.  RI 1 risiede nel Comune di __________ (__________). È sposato con __________, di professione insegnante, senza attività lucrativa, ed è padre di 3 figli. Con la moglie è proprietario di diversi immobili, tra cui la casa di __________ (dal 2007), un appartamento a __________ (BE), che dal 2005 funge da casa di vacanza, una casa unifamiliare ad __________, concessa in uso a terzi, e, dall’8 aprile 2011, la casa unifamiliare a __________ (abitata dal 10 aprile 2011).

 

 

                            C.  Con scritto del 7 febbraio 2014, l’RS 1 informava RI 1 di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino ed in quello del Comune di __________ per i periodi fiscali 2011-2012-2013 in quanto ritengono che il contribuente abbia eletto domicilio fiscale nel Canton Ticino esercitando attività dirigenziale presso la __________ SA di __________. Copia dello scritto veniva notificata alle autorità fiscali del Canton Argovia.

                                  Il Comune di __________ prendeva posizione il 19 febbraio 2014, non mettendo in dubbio la funzione dirigenziale ricoperta dal contribuente in seno alla __________ SA di __________, ma sottolineando che egli non rientrava presso la sua casa di __________ unicamente durante il fine settimana o per trascorrervi il tempo libero, ma ben più spesso. Di conseguenza non erano adempiuti i presupposti che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, giustificano l’assoggettamento nel luogo in cui è esercitata l’attività lucrativa.

 

 

                            D.  In data 28 febbraio 2014 il contribuente interponeva reclamo contro le decisioni di assoggettamento per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013. Il reclamante si dichiarava totalmente concorde con quanto sostenuto dal Comune di __________. Confermava che la sua presenza a __________ non superava le 1,5 notti alla settimana, essendo sempre più spesso presente nelle succursali di __________ e __________. Sottolineava quindi che il centro dei suoi interessi e degli affetti famigliari era certamente a __________, dove trascorreva tutti i fine settimana e dove, tra l'altro, era socio attivo del club di tennis locale.

                                  Con scritto del 3 aprile 2014, la RA 1, quale rappresentante del contribuente, chiedeva all'Ufficio di tassazione di poter essere sentita in relazione alla decisione di assoggettamento del contribuente nel Canton Ticino.

                                  In data 29 aprile 2014, in risposta alla richiesta del 3 aprile 2014, l'Ufficio di tassazione convocava i rappresentanti del contribuente per il giorno 15 maggio 2014.

 

 

                            E.  Con scritto del 1° aprile 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava i rappresentanti del reclamante a produrre i seguenti documenti: riscontri in merito all'intensità della presenza del contribuente nella sede della __________ SA, __________ e nel Canton Ticino per il tramite della sua agenda professionale e privata per gli anni 2011-2012-2013; informazioni precise in merito all’organizzazione del lavoro alla __________ SA, __________, alla sua gestione amministrativa e direzionale, alla composizione del suo management, alle mansioni e responsabilità del contribuente in seno alla medesima; informazioni relative al personale domestico eventualmente impiegato nella casa di __________; estratto della/e carta/e di credito intestate al contribuente e alla moglie per gli anni 2011/2012/2013.

                                  Il 29 aprile 2015 e il 5 maggio 2015 la RA 1 produceva i documenti richiesti, ossia l’agenda professionale e privata di RI 1 per gli anni 2011, 2012 e 2013 e gli estratti delle tre carte di credito, aziendale e privata.

                                  Nello scritto del 29 aprile 2015, i rappresentanti sottolineavano che, “come si può facilmente evincere dagli impegni registrati, gran parte dell'attività del Sig. __________ si svolge oltralpe, dove trascorre la maggior parte della sua vita lavorativa tra __________, __________ e __________, rispettivamente __________, e dove ha luogo la totalità dei suoi impegni privati”, concludendo che “il Sig. __________ trascorre fuori dal luogo di domicilio della famiglia ampiamente meno delle due/tre notti del caso oggetto della sentenza del TF 2C_112/2007".

                                  Per quanto attiene all’organizzazione del lavoro alla __________ SA, i rappresentanti del contribuente indicavano che “__________dispone di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tecnici di diversi ambiti, finanziari ed informatici, di cui tre persone sono residenti nella Svizzera interna, una in Ticino e una a Londra, che si riunisce 4/6 volte all'anno alternando __________ e __________”. La Direzione era composta da 7 membri, che si riunivano due martedì al mese in Ticino. Mentre “le attività di mercato e i progetti hanno luogo praticamente solo nella Svizzera interna o nella Svizzera Romanda”, la produzione si svolgeva invece “essenzialmente in Ticino, oltre ad __________ e __________” e “le funzioni Corporate Finance e HR preponderantemente in Ticino.

                                  I rappresentanti concludevano che “tenuto conto della struttura e dell’accurata suddivisione dei compiti tra i membri della Direzione, così come della possibilità di avvalersi di videoconferenze, una prolungata presenza del Sig. __________ presso la struttura di __________ non è necessaria, mentre è invece richiesta presso le strutture di __________ e __________ dove si svolgono le attività legate ai progetti e ai mercati”.

 

 

                             F.  Con decisione del 20 maggio 2015, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

·       Il contribuente esercita un'attività dirigenziale per cui l'esercizio della professione ne coinvolge la personalità in modo tanto intenso da far apparire predominanti gli interessi materiali ed economici rispetto a quelli ideali e familiari.

·       Il contribuente non può essere qualificato di pendolare poiché non rientra ogni giorno nel luogo di residenza della famiglia.

·       Il contribuente occupa una posizione dirigenziale in seno ad una società economicamente importante, assumendone le responsabilità di CEO e impartendo ordini al numeroso personale subordinato. Dispone di un pied-à-terre nelle vicinanze della sede principale di __________ SA abitando una casa di sua proprietà.

 

 

                            G.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, ancora rappresentato dalla RA 1, chiede che il domicilio fiscale primario sia attribuito al Canton __________, domicilio civile e fiscale della famiglia.

                                  A complemento delle dichiarazioni già fatte, l’insorgente sottolinea che la maggior parte della clientela risiede nella Svizzera tedesca e romanda, peculiarità che permette quindi al contribuente di rientrare regolarmente al proprio domicilio, mantenendo un legame particolarmente stretto con la famiglia.

                                  A suo avviso, egli dovrebbe essere qualificato pendolare piuttosto che residente settimanale, con la conseguenza che verrebbero a mancare le basi per un’imposizione presso il luogo di lavoro. Infatti, “la presenza di 2 giorni alla settimana nel Canton Ticino dovrebbe tuttalpiù essere considerata sporadica e non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il rientro giornaliero del contribuente presso il domicilio”.

                                  Il ricorrente contesta la tesi delle autorità fiscali ticinesi, secondo cui l’assoggettamento nel luogo di lavoro potrebbe essere escluso solo in presenza di un rientro quotidiano al domicilio della famiglia, rilevando che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale.

                                  Facendo riferimento in particolare alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2007, il contribuente argomenta di trascorrere fuori dal luogo di domicilio della famiglia meno delle due/tre notti del caso esaminato dall’Alta Corte. Non sarebbe pertanto possibile considerare il luogo di lavoro preponderante nei confronti del domicilio familiare.

                                  Nella stessa sentenza, il Tribunale federale avrebbe affermato che si può riconoscere come domicilio fiscale primario un luogo diverso da quello dove risiede la famiglia, a causa di una funzione dirigenziale, solo se il dirigente dispone di un appartamento o di una stanza presso il luogo di lavoro. Egli non disporrebbe di un alloggio a sua libera disposizione presso il luogo di lavoro, poiché la casa di sua proprietà è sita nel Comune di __________ e non esattamente nel Comune del luogo di lavoro. Tale abitazione si dovrebbe pertanto considerare “Spezialsteuerdomizil” (domicilio fiscale speciale).

                                  Infine, il contribuente sostiene che neppure un assoggettamento giusta l'art. 2 cpv. 3 LT e l’art 3 cpv. 1 in fine LAID, cioè per dimora fiscale, possa entrare in linea di conto, in quanto egli “non ha mai soggiornato in Canton Ticino per 30 giorni consecutivi”.

 

 

                            H.  Con osservazioni del 30 luglio 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso.

                                  L'autorità fiscale, con riferimento alla presa di posizione del Comune di __________, fa notare che nelle dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 presentate al Canton __________ traspare chiaramente la richiesta delle deduzioni per __________ (Unterkunft __________) e che il contribuente menziona sempre quale luogo di lavoro __________. Pur ammettendo che non vi siano le decisioni di tassazione atte a verificare se tali deduzioni siano state effettivamente concesse, l’Ufficio di tassazione sottolinea comunque che tale questione riveste un’importanza circa l’eventuale accettazione della qualifica di Wochenaufenthalter da parte del Canton __________.

                                  Dopo aver analizzato l’agenda fornita dal contribuente per gli anni in questione e i dati risultanti dalle carte di credito (aziendale e privata), l’Ufficio stima in circa 176 i giorni da imputare al luogo di lavoro (media: 4 giorni alla settimana). Ai giorni lavorativi trascorsi presso la sede di __________ somma anche quelli in cui il contribuente si reca a __________ e ad __________, poiché, a suo avviso, “tali trasferte sono di natura professionale, dettate dalla funzione di direttore generale”.

                                  L’autorità di tassazione ritiene pertanto che, nel caso in esame, la presenza fisica del contribuente nel Canton Ticino sia data.

                                  Il fisco cantonale contesta poi che i pernottamenti a __________ possano essere computati ai giorni trascorsi nella Svizzera tedesca (__________e __________). Pur ammettendo che il ricorrente “non è sussumibile nelle nozioni classiche di pendolare risp. di Wochenaufenthalter così come definite dalla giurisprudenza costante”, l’Ufficio di tassazione ritiene “che la possibilità di rientrare presso il domicilio della famiglia durante la settimana è condizionata e dettata dall'attività professionale svolta dal contribuente per la ______________________________ SA di __________”.

                                  Per quanto attiene alla disponibilità da parte del contribuente di un alloggio a libera disposizione presso il luogo di lavoro, messa in dubbio sia dai rappresentanti del contribuente sia dalle autorità fiscali del Canton __________, l’Ufficio di tassazione rileva che, diversamente dal caso trattato nella sentenza citata dai rappresentanti (STF 2C_112/2007), __________ e __________ sono comuni dello stesso Cantone e distano meno di 5 km l’uno dall’altro.

 

 

                              I.  All’udienza del 24 febbraio 2016, le parti hanno chiesto di tener sospesa la procedura di ricorso, in modo tale da consentire alla Divisione delle contribuzioni di sottoporre una proposta di accordo alle autorità fiscali del Canton Argovia.

                                  L’11 marzo 2016, l’RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una lettera del 7 marzo 2016, con cui il Comune di __________ dichiara di non discostarsi dalle sue precedenti prese di posizione.

 

 

Diritto

 

 

                             1.  1.1.

                                  Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

                                  Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luo-go in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

                                  A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

 

                                  1.2.

                                  Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·       almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

·       almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                  La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).

 

                                  1.3.

                                  Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

                                  Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).

 

 

                             2.  2.1.

                                  Nella fattispecie, è controverso se RI 1 abbia il domicilio fiscale principale laddove risiede la famiglia, e sia quindi assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Argovia, oppure se il suo domicilio coincida con il luogo in cui esercita l’attività lucrativa, e sia pertanto imponibile nel Canton Ticino.

 

                                  2.2.

                                  Le parti sono concordi sul fatto che il ricorrente occupi una posizione dirigenziale. Infatti, è innegabile che egli sia ai vertici di un’impresa economicamente importante, che gli sia attribuita una particolare responsabilità e che sia preposto a un personale numeroso (cfr. p. es. DTF 132 I 29 consid. 4.3 con riferimenti; inoltre Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 6, n. 53, p. 69; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 236, p. 79). Basti pensare al numero di dipendenti della __________ SA (oltre 700) ed alla sua importanza per l’economia, considerati i legami che aveva con una importante banca con sede nel Canton Ticino.

 

 

 

 

                                  2.3.

                                  2.3.1.

                                  Un aspetto su cui le parti divergono è invece quello della frequenza con cui il ricorrente rientra al domicilio familiare.

 

                                  2.3.2.

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente rientra in famiglia per i fine settimana e nel suo tempo libero, il suo domicilio fiscale coincide con il luogo di lavoro; se per contro rientra quotidianamente in famiglia, il suo domicilio fiscale coincide con il luogo di residenza della famiglia, malgrado la sua posizione dirigenziale (p. es. DTF 132 I 29 consid. 4.2; 121 I 14 consid. 4b; 104 Ia 264 consid. 3e; inoltre de Vries Reilingh, op. cit., n. 236, p. 79). In altre, parole, la presunzione per cui il centro degli interessi vitali di una persona che occupa una posizione dirigenziale si trovi nel luogo di lavoro può essere confutata provando l’esistenza di rapporti particolarmente intensi con il luogo di residenza della famiglia, ed in particolare dimostrando che rientra giornalmente in famiglia, cioè che non abita affatto nel luogo in cui lavora (cosiddetto pendolare [“Pendler”]; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6, n. 52, p. 69; v. anche de Vries Reilingh, op. cit., n. 239, p. 80, e n. 248, p. 83).

 

                                  2.3.3.

                                  Secondo il ricorrente, egli avrebbe provato di rientrare proprio nella casistica menzionata poc’anzi, cioè di essere un pendolare (“Pendler”) anziché un residente settimanale (“Wochenaufenthalter”). Sostiene infatti di aver trascorso nel Canton Ticino mediamente non più di due giorni alla settimana, essendo sovente occupato in altre regioni della Svizzera, in particolare dove sorgono le succursali del suo datore di lavoro. A supporto della sua tesi, invoca una sentenza del Tribunale federale, che concerneva il caso del direttore delle Saline svizzere riunite del Reno, con sede a Pratteln (BL). Pur ammettendo che il ricorrente non fosse un pendolare in senso stretto, per il fatto che non rientrava quotidianamente in famiglia (nel Canton Zurigo), ma trascorreva da due a tre notti alla settimana in un appartamento a Rheinfelden (AG), l’Alta Corte ha stabilito che i legami con il luogo di lavoro non fossero tanto stretti da far passare in secondo piano le relazioni familiari e sociali, dal momento che aveva provato di rientrare in famiglia non solo nei fine settimana e nei giorni liberi ma anche regolarmente diverse notti alla settimana, quando non era occupato in viaggi d’affari (sentenza 2C_112/2007 dell’11 settembre 2007, in StE 2008 A 24.24.3 n. 3).

                                  L’Ufficio di tassazione rileva per contro come, dall’esame dell’agenda dello stesso insorgente, si evinca che egli ha trascorso nel luogo di lavoro mediamente quattro giorni alla settimana, computando anche quelli trascorsi presso le succursali della società. La possibilità di rientrare in famiglia durante la settimana sarebbe dunque “condizionata e dettata dall’attività professionale svolta dal contribuente per la __________ SA di __________”.

 

                                  2.3.4.

                                  Il caso del ricorrente non può essere assimilato a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza dell’11 settembre 2007.

                                  In primo luogo, in quel caso, il ricorrente era stato assoggettato all’imposta nel cantone in cui risiedeva durante la settimana lavorativa, che tuttavia non coincideva con il cantone in cui esercitava l’attività lucrativa. Infatti, come ricordato, egli era direttore di un’impresa che aveva sede nel Canton Basilea Campagna, ma pernottava in un appartamento situato nel Canton Argovia. Sebbene la distanza fosse solo di una decina di chilometri, è evidentemente difficile sostenere che il Canton Argovia potesse rivendicare il suo assoggettamento in qualità di luogo in cui il contribuente esercitava la sua attività lucrativa in posizione dirigenziale. Non a caso, il Tribunale federale afferma che il requisito della disponibilità di un’abitazione nel luogo di lavoro rappresenta, nel caso di una persona che occupa una posizione dirigenziale, una condizione imprescindibile, che non è tuttavia adempiuta se il luogo di lavoro e quello dove pernotta occasionalmente non coincidono e non sono neppure situati nello stesso cantone (“Diese Voraussetzung ist bei einer Person in leitender Stellung unabdingbar, muss sie doch durch die Ausübung der beruflichen Tätigkeit so stark beansprucht werden, dass die Bindungen zum Arbeitsort überwiegen, was nicht der Fall ist, wenn Arbeitsort und gelegentlicher Übernachtungsort auseinander fallen bzw. nicht einmal im gleichen Kanton liegen”; cfr. sentenza 2C_112/2007 citata, consid. 3.3). Ben diversa la situazione del ricorrente, che dispone di un appartamento a __________, a meno di cinque chilometri dalla sede della __________ SA e, soprattutto, nello stesso Canton Ticino.

                                  In secondo luogo, la famiglia del direttore delle Saline del Reno risiedeva a meno di cento chilometri di distanza dal luogo di lavoro del ricorrente e lo spostamento fra le due località era possibile in meno di poco più di un’ora in macchina e in meno di due ore con i mezzi pubblici. Fra __________ e __________ sorgono invece le Alpi e la durata della trasferta è in ogni caso molto più lunga, anche senza considerare i problemi legati al traffico stagionale.

                                  Se, pertanto, il Tribunale federale ha potuto concludere che, nel caso del direttore delle Saline del Reno, i rapporti con il luogo di lavoro non fossero tanto stretti da prevalere su quelli intrattenuti nel cantone in cui risiedeva la sua famiglia, la stessa conclusione non può essere tratta nella fattispecie qui in discussione. Anche ammettendo che l’insorgente abbia trascorso alcune notti durante la settimana nella casa di abitazione della sua famiglia, ciò non toglie che i legami con il Canton Ticino, dove ha sede la società di cui è direttore generale, siano stati prevalenti rispetto a quelli con il Canton Argovia. La sua condizione si avvicina indubbiamente più a quella di un residente settimanale (“Wochenaufenthalter”) che non a quella di un pendolare giornaliero (“Pendler”).

 

                                  2.4.

                                  Sempre richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale dell’11 settembre 2007, l’insorgente sostiene di non disporre di un alloggio a sua libera disposizione presso il luogo di lavoro, poiché la casa di sua proprietà è sita nel Comune di __________ e non esattamente nel Comune in cui lavora.

                                  In effetti, la Suprema Corte ha rammentato che, nei casi in cui è stata riconosciuta l’esistenza di un domicilio fiscale separato dal luogo di residenza della famiglia, per una persona che occupa una posizione dirigenziale, il contribuente disponeva nel luogo di lavoro di una propria abitazione o perlomeno di una sistemazione in una pensione oppure di un appartamento di servizio a libera disposizione (sentenza 2C_112/2007 citata, consid. 3.3, con riferimento a DTF 132 I 29 consid. 4.3). Come già rilevato, ha poi escluso che tale requisito fosse adempiuto nel caso concreto, per il fatto che il ricorrente pernottava in un luogo diverso da quello in cui lavorava e, soprattutto, in un altro cantone. L’elemento decisivo non è, in tal modo, tanto la distanza fra il luogo della residenza settimanale e il luogo di lavoro, quanto il fatto che i due luoghi in questione siano o meno situati nello stesso cantone. Altrimenti, basterebbe pernottare a due passi dal luogo di lavoro per non adempiere i presupposti per l’applicazione della giurisprudenza in questione (cfr. anche de Vries Reilingh, op. cit., n. 247, p. 83).

                                  Nel caso in esame, il contribuente è comproprietario, insieme alla moglie, di una casa nel comune di __________, che dista meno di cinque chilometri dal comune di __________, dove ha sede la __________ SA. L’immobile è stato acquistato proprio nel 2011 ed è abitato dal contribuente, che dichiara il relativo valore locativo e che, come sottolinea l’autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, ha indicato di risiedervi quale Wochenaufenthalter.

                                  Il presupposto, al quale la giurisprudenza del Tribunale federale subordina il riconoscimento del domicilio fiscale nel luogo di lavoro del dirigente, è pertanto adempiuto.

 

                                  2.5.

                                  Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che il ricorrente, che occupa una posizione dirigenziale in seno alla __________ SA di __________, risiede durante la settimana in prevalenza nella sua casa, che sorge a poca distanza dal luogo di lavoro, e rientra regolarmente, nei fine settimana e nel tempo libero, nel luogo di residenza della sua famiglia. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, bisogna pertanto ammettere che il domicilio fiscale principale dell’insorgente è situato nel Canton Ticino.

 

 

                             3.  Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                            fr. 3’000.–

                                 b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.   100.–

                                  per un totale di                                             fr. 3’100.–

                                  sono a carico del ricorrente.

 

                             3.  Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                             4.  Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                  Copia per conoscenza:

                                  - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: