Incarti n.
80.2015.116

80.2015.117

Lugano

29 dicembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso dell’11 luglio 2015 contro la decisione dell’11 giugno 2015 in materia di IC e IFD 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1, il cui amministratore unico è __________, ha quale scopo societario la costruzione, la commercializzazione, la diffusione e il noleggio di macchinari edili e segnatamente di gru e ogni sistema di sollevamento di merci e materiali.

 

 

                                  B.   Nonostante un richiamo e la diffida del 14 dicembre 2014, la società non inoltrava la dichiarazione fiscale 2013. Conseguentemente, il 15 gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) le infliggeva una multa disciplinare di fr. 600.– e le attribuiva un termine di 30 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

                                         Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 5 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione notificava alla società la decisione di tassazione IC/IFD 2013, allestita d’ufficio. L’utile imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 140'000.–, mentre il capitale veniva commisurato in fr. 100'000.–.

 

 

                                  C.   La società contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 aprile 2015, allegando bilancio e conto economico dell’anno 2013.

                                         L’autorità di tassazione, con scritto del 13 aprile 2013, la invitava a produrre diversa documentazione a sostegno del reclamo, tra cui il dettaglio dei conti “veicoli” e “gru e macchine edili”, comprese le relative fatture di acquisto. Con risposta del 3 maggio 2015, la società presentava i dettagli richiesti, senza tuttavia le fatture di acquisto.

 

 

                                  D.   L’UTPG ammetteva parzialmente il reclamo, con decisione dell’11 giugno 2015, quantificando in fr. 36'400.– l’utile imponibile ed in fr. 118'000.– la sostanza imponibile. L’autorità aveva in particolar modo aggiunto all’utile d’esercizio un importo di fr. 16'800.– a titolo di “altri elementi dell’utile”, spiegando nella motivazione allegata di aver stabilito i fattori imponibili “sulla base di quanto discusso in data 3 giugno 2015 con l’amministratore unico della società Signor __________”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la ripresa dell’importo di fr. 16'800.–, corrispondente a parte dei costi legati alla __________, allibrata a bilancio quale autoveicolo di rappresentanza, chiedendo che venga riconosciuto quale spesa giustificata dall’uso commerciale.

                                         La società ricorrente contesta l’opinione dell’autorità fiscale, secondo cui un’automobile sportiva non possa essere considerata di rappresentanza. Ritiene, infatti, che non esista alcun articolo della legge tributaria che stabilisca quali automobili possano essere di rappresentanza e quali meno.

 

 

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 17 agosto 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame.

 

                                         Sottolinea, in primo luogo, che le spese totali dell’automobile, secondo quanto registrato a conto economico, ammonterebbero a fr. 20'146.39 senza contare i costi di “assicurazione, targhe e benzina”. Ricorda, inoltre, che lo stesso importo di fr. 16'800.– è stato calcolato nella tassazione dell’amministratore unico __________, allestita d’ufficio, quale reddito da sostanza mobiliare in relazione all’uso della __________ intestata alla __________ SA. Contesta infine che un’autovettura sportiva come quella in discussione (acquistata per fr. 80'000.–) possa venir considerata quale veicolo “di rappresentanza e di immagine”, considerato che la società opera nel settore dell’edilizia e che la cifra d’affari conseguita di fr. 114'324.35 non si possa definire importante. Senza dimenticare che in occasione di un colloquio telefonico del 3 giugno 2015, l’amministratore unico della società ha convenuto di evadere il reclamo in via transattiva con la summenzionata ripresa di fr. 16'800.–.

 

 

                                  G.   La società ricorrente, con scritto del 10 settembre 2015, sostiene di aver fatto fronte a tutte le richieste dell’autorità di tassazione. Pone inoltre l’accento sul fatto che l’autovettura in discussione reca il proprio logo sulla parte bassa della portiera, concludendo infine che la stessa è utilizzata unicamente a scopo di rappresentanza.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

                                         a.   il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

                                         b.   tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

                                               -    ...[omissis]...

                                               -    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

                                         Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che

                                         1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

                                         c.   i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

 

                                         1.2.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

·         una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

·         il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·         il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

 

                                         1.3.

                                         La giustificazione commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario. L’utilità ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono di per sé stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va valutato sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

 

                                         1.4.

                                         In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre 2003 n. 2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si assume per le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale. In assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

 

                                         1.5.

                                         Il carattere commerciale di una spesa è un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo spetta quindi al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

                                         Appartiene invece al fisco dimostrare l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti. Non spetta d’altra parte all’autorità fiscale valutare l’opportunità di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La società contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o economici tra la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; DTF 2A.204/1997 del 26 maggio 1999, in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella decisione impugnata, come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto all’utile d’esercizio dichiarato un importo di fr. 16'800.– a titolo di “altri elementi dell’utile”. Tale importo corrisponde a parte dei costi legati alla __________, presa in leasing dalla società ricorrente e allibrata a bilancio quale autoveicolo di rappresentanza.

                                         Nel bilancio di chiusura dell’esercizio 2013 il veicolo è stato valutato in fr. 25'826.–, mentre nel conto economico figuravano ammortamenti per fr. 8'608.50 e costi d’auto per fr. 11'537.90. L’autorità di tassazione, come detto, ha invece ripreso l’importo di fr. 16'800.– quale distribuzione dissimulata di utili presso l’azionista, considerando un uso dell’automobile per scopi prevalentemente privati.

                                         2.2.

                                         Sulla sua qualifica di bene commerciale non ci sono particolari discussioni. Nel momento in cui è entrata validamente nel patrimonio della società, la __________ è divenuta necessariamente un bene commerciale (cfr., sul tema, la sentenza del Tribunale federale del 17 gennaio 2014 n. 2C_589/2013 consid. 8.1.3, in: RDAF 2014 II p. 78; v. anche la sentenza CDT n. 80.2012.194/195 del 29 luglio 2013).

                                         L’uso privato di un autoveicolo appartenente ad una società di capitali rappresenta peraltro un tipico caso di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “distribuzione anticipata di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È quanto si verifica ogni volta che la società rinuncia ad un adeguato indennizzo per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432).

 

                                         2.3.

                                         Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell’azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 433; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741; v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003; inoltre sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n. 6B_755/2012 consid. 2.4.1).

                                         Il Promemoria n. 1/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 20 gennaio 2010 per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, cifra 2.2, par. 21).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Tornando alla fattispecie, in esame, l’autorità di tassazione non si è attenuta ai criteri esposti sopra. Come emerge in particolar modo dalle osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha ripreso la medesima somma esposta nella tassazione d’ufficio del suo amministratore unico a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare”, spiegando che si trattava di una ripresa concordata in occasione di un colloquio telefonico del 3 giugno 2015.

 

                                         3.2.

                                         L’autorità di tassazione ritiene che la vettura in discussione non possa essere considerata quale automobile di rappresentanza. È ben vero, così come sostenuto dalla ricorrente, che non si può a priori escludere che un’automobile sportiva di alto profilo, quale è la __________, possa essere considerata di rappresentanza.

                                         Nel caso di specie risulta però difficile giustificare una relazione funzionale con l’attività della società ricorrente, attiva nel campo del noleggio e della vendita di gru e impianti per l’edilizia, soprattutto sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore societario. Con lo scritto di replica del 10 settembre 2015, la ricorrente ha prodotto una fotografia dell’autovettura, nella quale è effettivamente visibile sulla parte bassa della portiera destra l’indirizzo internet della società (__________). Tale scritta è tuttavia di dimensioni palesemente troppo ridotte per avere un’efficace visibilità e non giustifica in ogni caso l’acquisto di un’automobile sportiva di alto profilo. A maggior ragione se si considera la cifra d’affari della società, che nell’esercizio contabile 2013 ha registrato ricavi per “soli” fr. 114'324.35.

 

                                         3.3.

                                         Senza la necessità di ulteriori approfondimenti, è quindi facile supporre che l’automobile sia in realtà utilizzata dall’amministratore unico della società per scopi privati. Le spese registrate nel conto economico, per un totale di fr. 20'146.40, non possono quindi considerarsi realisticamente funzionali all’attività aziendale ed ai suoi scopi di profitto. È infatti del tutto inverosimile che una società assuma impegni finanziari della portata descritta senza avere la certezza che siano assolutamente indispensabili dal profilo aziendale.

                                         In simili circostanze, la decisione dell’autorità si tassazione, che si è limitata a riprendere l’importo di fr. 16'800.–, si palesa addirittura generosa nei confronti della società ricorrente, le cui giustificazioni dimostrano evidenti limiti. L’asserita necessità di pubblicità avrebbe imposto, secondo elementari criteri di oculatezza commerciale, soluzioni alternative meno dispendiose e maggiormente efficaci.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: