Incarti n.
80.2015.131-146

Lugano

20 marzo 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera,

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 24 luglio 2015 contro la decisione del 24 giugno 2015 in materia di IC e IFD 2003 - 2010

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, cittadino svizzero, si è trasferito nel corso del 2003 dal Comune di __________ a __________, in __________. Dal periodo fiscale 2003 in poi, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) stabiliva di assoggettare in maniera limitata il contribuente nel Cantone Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare e per esercizio di un’attività lucrativa indipendente.

 

 

                                  B.   Periodo fiscale 2003

                                         Con decisione di tassazione del 19.9.2012, l’UT determinava, per l’IC un reddito imponibile pari a fr. 83'000.- ed un reddito determinante per l’aliquota di fr. 504'000.-. La sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 442'000.-, e quella determinante per l’aliquota in fr. 2'691'000.-.

                                         Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 258'800.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 682'400.-. Contro questa decisione il contribuente interponeva reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo l’UT stabiliva, per l’IC il reddito imponibile in fr. 700.- (determinante per l’aliquota in fr. 26'600.-). La sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 1'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 30'200.-).

                                         Con decisione su reclamo del 24.6.2015 l’UT stabiliva:

                                         A partire dal 2002 il contribuente ha iniziato un’operazione immobiliare in quel di __________, relativa all’edificazione e alla vendita di 24 unità abitative. I dettagli di tale operazione non sono mai stati presentati all’autorità fiscale ragion per cui le relative tassazioni sugli utili immobiliari sono state allestite d’ufficio e, dopo le varie contestazioni (vedi da ultimo sentenza della lodevole Camera di diritto tributario no. 80.2012.208), divenute definitive. Ai fini delle tassazioni ordinarie, la collaborazione del contribuente nell’esporre la situazione completa ed esatta, è nuovamente mancata violando l’obbligo sancito dall’art. 200 LT e rispettivamente art. 126 cpv. 1 LIFD. Da parte sua l’autorità fiscale ha definito gli elementi imponibili (in particolare le aliquote) considerando i ricavi delle vendite delle varie unità non essendo da parte del contribuente comprovato il relativo consumo. Alle richieste di documentazione del 05.12.2012 e del 25.03.2015 il contribuente non ha mai dato seguito limitandosi a confermare la completezza dei dati presentati con le dichiarazioni. Le aliquote estere per la sostanza vengono prudenzialmente ridotte a CHF 2'000'000.- in considerazione della sostanza mobiliare già posseduta prima delle varie vendite (circa CHF 100'000.- di capitali) e il ricavo di dette vendite di circa CHF 1'900'000.-. Per quanto attiene il reddito esposto per le aliquote, considerate le difficoltà nell’ottenere dai contribuenti informazioni attendibili, le stesse vengono comunque prudenzialmente ridotte a CHF 250'000.- come da direttive (confronta allegato no. 2 alla circolare DdC 14/2003). Ai fini della contestazione relativa agli oneri assicurativi pagati la stessa è stata ritirata con scritto del 30.01.2013. Come esposto in sede di audizione ai rappresentanti le spese di manutenzione concesse sono rilevate dalla dichiarazione presentata per la comproprietà dal rappresentante della stessa e di conseguenza, in mancanza di giustificativi per le spese richieste, la contestazione viene a cadere. L’ultima contestazione, relativa all’imposizione del reddito da commercio professionale di immobili ai fini dell’imposta federale diretta (IFD), appare alquanto temeraria. Appare evidente come il contribuente abbia effettuato un’operazione immobiliare che supera la semplice amministrazione di sostanza personale. Vi sono chiari elementi che concorrono alla conclusione che si tratta di un “commercio di immobili” (imponibile ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LIFD) come: la breve durata del possesso, l’intenzione di aumentare i propri guadagni, ecc. Alla luce di quanto sopra il reclamo non può che essere parzialmente ammesso per quanto attiene la valutazione delle aliquote estere, ma, considerata la scarsa collaborazione da parte del contribuente, l’autorità fiscale agendo secondo coscienza professionale e conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza deve imporre il contribuente su elementi di reddito e sostanza il più vicino possibile alla sua reale capacità contributiva.

                                  C.   Periodo fiscale 2004

                                         Nel 2004 RI 1 si è sposato con RI 2.

                                         Con decisione 19.9.2012 l’UT ha commisurato un reddito imponibile di fr. 49'900.- (determinante per l’aliquota in fr. 515'000.-) e la sostanza imponibile in fr. 379'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 3'214'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva fissato in fr. 649'700.- e determinante per l’aliquota in fr. 1'115'400.-. Contro la predetta decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo per l’IC il reddito imponibile veniva accertato in fr. 38'200.- (determinante per l’aliquota in fr. 277'600.-), la sostanza imponibile in fr. 73'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 226'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva fissato in fr. 39'700.- (determinante per l’aliquota in fr. 285'300.-).

                                         La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione di quella del periodo fiscale precedente.                                

 

 

                                  D.   Periodo fiscale 2005

                                         Nel 2005, con decisione 19.9.2012, per l’IC il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 106'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 538'500.-). La sostanza imponibile veniva fissata in fr. 1'027'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'067'000.-). Il reddito imponibile per l’IFD veniva accertato in fr. 621'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 1'053'500.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo per l’IC il reddito imponibile veniva accertato in fr. 106'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 288'500.-) e la sostanza imponibile in fr. 1'027'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'067'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 621'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 803'500.-).

                                         La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

 

 

                                  E.   Periodo fiscale 2006 

                                         Nel il 2006, con decisione 19.9.2012 il reddito imponibile veniva accertato in fr. 108'700.- (determinante per l’aliquota in fr. 535'400.-) e la sostanza in fr. 1'041'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'135'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 672'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 1'099'400.-). Contro questa decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo, il reddito imponibile per l’IC veniva stabilito in fr. 108'700.- (determinante per l’aliquota in fr. 285'400.-). La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 1'041'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'135'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva fissato in fr. 672'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 849'400.-). La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

 

                                        

                                  F.   Periodo fiscale 2007

                                         Nel 2007, con decisione 19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 101'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 508'000.-), la sostanza imponibile in fr. 886'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 5'944'000.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo, il reddito imponibile per l’IC veniva quindi stabilito in fr. 101'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 258'000.-). La sostanza imponibile in fr. 886'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 5'944'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 206'400.- (determinante per l’aliquota in fr. 362'800.-). La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.                                       

 

 

                                  G.   Periodo fiscale 2008

                                         Nel 2008, con decisione 19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 109'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 528'100.-), la sostanza imponibile in fr. 1’078'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'895’000.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva fissato per l’IC in fr. 109'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 278'100.-). La sostanza in fr. 1'078'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'895'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 301'700.- (determinante per l’aliquota in fr. 469'300.-).

                                         La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

 

 

                                  H.   Periodo fiscale 2009

                                         Nel 2009, con decisione 19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 130'900.- (determinante per l’aliquota in fr. 586'900.-), la sostanza imponibile in fr. 1’001'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'276’000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 133'200.- (determinante per l’aliquota in fr. 586'700.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva fissato per l’IC in fr. 130'900.- (determinante per l’aliquota in fr. 336'900.-). La sostanza in fr. 1'001'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'276'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 132'200.- (determinante per l’aliquota in fr. 336'700.-).

                                         La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

 

 

                                    I.   Periodo fiscale 2010

                                         Nel 2010, con decisione 19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 125'100.- (determinante per l’aliquota in fr. 592'600.-), la sostanza imponibile in fr. 1’012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'331’000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 127'400.- (determinante per l’aliquota in fr. 592'400.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012 . Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva fissato per l’IC in fr. 125'100.- (determinante per l’aliquota in fr. 342’600.-). La sostanza in fr. 1'012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'331'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 126'500.- (determinante per l’aliquota in fr. 342'400.-).

                                         La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

 

 

                                  L.   Le decisioni su reclamo, emanate per tutti i periodi fiscali sub judice lo stesso giorno (il 24.6.2015), sono state precedute da una serie di accertamenti fiscali. In particolare, con richiesta del 5.12.2012 l’UT richiedeva ai rappresentanti dei ricorrenti di voler produrre diversi documenti:

                                         “(...) la comprova di tutte le fonti di reddito percepite dal contribuente e dalla moglie, per ogni anno fiscale; la comprova di tutta la sostanza posseduta dal contribuente e dalla moglie, per ogni anno fiscale; la comprova dell’impiego/consumo del capitale ricavato dalle vendite immobiliari, per ogni anno fiscale; la comprova dei premi di cassa malati pagati, per ogni anno fiscale; la comprova delle spese effettive, considerato gli affitti aziendali incassati, sostenute negli immobili di __________ (part. __________ e __________) in comproprietà con il fratello __________, per ogni anno fiscale”.

 

                                         Gli allora rappresentanti dei contribuenti (la “__________”) rispondevano il 30.1.2013 alla richiesta di informazioni precisando come i dati già forniti dai contribuenti in merito ai redditi e alla sostanza fossero completi. A loro avviso, spettava all’autorità di tassazione comprovare eventuali fattori imponibili. I rappresentanti spiegavano inoltre come non fosse per loro possibile indicare in maniera dettagliata come fosse avvenuto l’impiego dei capitali provenienti dalle vendite immobiliari. Tuttavia veniva specificato come sino al 28.2.2003, l’UT avrebbe ritenuto che il contribuente avesse una sostanza in negativo (-fr. 2'308'191.-). Le prime tre ville erano state vendute a fine del 2003, per un ricavato di complessivi fr. 1'875'267.-. Motivo per cui ritenuto come tale importo sarebbe servito a finanziare la costruzione delle villette, vendute nell’anno in corso e negli anni successivi, non poteva essere ritenuta l’esistenza di sostanza estera per fr. 5 milioni. La sostanza sarebbe stata ancora negativa alla fine del 2003. Unicamente dal 2005 in poi la sostanza avrebbe potuto essere positiva, pari a fr. 1'138'407.-. A partire dal 2006, RI 1 poteva avere una sostanza netta pari a poco più di fr. 2'000'000.-. I rappresentanti escludevano che il contribuente potesse aver avuto un reddito da sostanza mobiliare dell’ordine di fr. 500'000.- annui dal 2006 al 2010: indicavano in via prudenziale la somma massima di fr. 40'000.- annui. In merito agli immobili detenuti in comproprietà con __________, si indicava nello scritto di rivolgersi a quest’ultimo.

 

 

                                  M.   Il 25.3.2015 l’UT convocava i contribuenti ad un’udienza, prevista inizialmente per il 14.4.2015 e poi aggiornata al 5.5.2015. L’autorità fiscale rinnovava l’invito rivolto ai contribuenti teso alla presentazione e comprova delle loro fonti di reddito e della sostanza per tutti i periodi impugnati, come anche la presentazione della documentazione bancaria relativa ai movimenti dei capitali legati all’operazione immobiliare di __________.

 

 

                                  N.   Il 5.5.2015 si teneva un incontro tra l’UT e i nuovi rappresentanti dei ricorrenti. Veniva allestito un verbale d’udienza e formulata una proposta la quale prevedeva:

                                         “- È ritirata la contestazione relativa alle spese di manutenzione concesse per gli immobili posseduti in comproprietà con il fratello;

                                         - È ritirata la contestazione relativa alla deduzione del costo per oneri assicurativi;

                                         - È proposta la riduzione delle aliquote per redditi all’estero in fr. 250'000.-;

                                         - È proposta la riduzione delle aliquote per sostanza all’estero in fr. 2'000'000.- per tassazione 2003 (1.3. -31.12) e 2004 (1.1. -28.6) e in fr. 4'500'000 dal 2004 (28.6-31.12) al 2010;

                                         - Ai fini IFD è proposta la riduzione del reddito da commercio professionale d’immobili (accettato il principio) nella misura seguente: 2003 (...) fr. 27'277.-; 2004 (...) fr. 206'663.-; 2005 (...) 209'963.-; 2006 (...) fr. 272'006.-; 2007 (...) fr. 55'597.-; 2008 (...) fr. -.-.”                      

 

                                         Veniva concesso un termine scadente alla fine del mese di maggio 2015 per accettare la proposta. In caso di mancata accettazione l’UT si riteneva non vincolato dal verbale d’udienza e libero di stabilire gli elementi imponibili sulla base dei dati in suo possesso.

                                         Con risposta 8/9.6.2015 il rappresentante dei contribuenti spiegava di non poter accettare quanto proposto durante l’audizione del 5.5.2015. Gli importi indicati non corrispondevano alla reale situazione economica dei contribuenti. In particolare veniva specificato come i contribuenti beneficiassero in __________ di un permesso di residenza elettiva, nel __________. La concessione di tale permesso di soggiorno sarebbe riservata ai soli cittadini non __________, che dimostrano di potersi mantenere con mezzi propri, senza svolgere attività lucrativa, né possedere immobili e/o altre fonti di reddito in __________. RI 1 sarebbero pertanto esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi (formulario 740) poiché non disporrebbero di reddito/patrimonio in __________. Veniva inoltre specificato che essi si mantenevano unicamente grazie al reddito prodotto dalla sostanza detenuta in Svizzera. I contribuenti si dicevano impossibilitati nel poter accettare una proposta d’imposizione d’ufficio a carattere confiscatorio, che non corrisponderebbe alla loro capacità contributiva e che risulterebbe più onerosa di quella a cui sarebbero astretti se fossero ancora domiciliati in Svizzera.

 

 

                                  O.   Per tutti i periodi fiscali sub judice (dal 2003 al 2010) le decisioni su reclamo sono state intimate il 24.6.2015. Con tempestivo ricorso 24.7.2015 RI 1 hanno impugnato tutte le decisioni su reclamo per l’IC/IFD 2003 – 2010.

                                         Gli insorgenti spiegano di essere limitatamente imponibili in Svizzera a far tempo dal periodo fiscale 2003, essendosi trasferiti (dal 2004 la moglie a seguito del matrimonio) in __________ a __________ e di essere beneficiari di un permesso di soggiorno per stranieri, quale “residenza elettiva”. I ricorrenti indicano come le decisioni relative a tutti i periodi fiscali in disamina fossero rimaste in sospeso, in attesa della decisione sulla tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari legata alla costruzione e vendita di 24 case unifamiliari a __________, della quale RI 1 era promotore. L’utile imponibile era stato definitivamente commisurato in fr. 1'944'892.-. Contestano di aver percepito redditi e di detenere sostanza in __________. Essi possono beneficiare del permesso di soggiorno “elettivo” proprio in forza del fatto di non disporre né di redditi né di sostanza in __________. Sarebbero stati – a loro dire - esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi (modello 740).

                                         Gli insorgenti ritengono di aver collaborato con l’autorità fiscale, producendo, per ogni periodo in disamina, le dichiarazioni fiscali compilate in modo attendibile e realistico. I ricorrenti ritengono che l’autorità fiscale non avesse alcuna prova o indizio di eventuali sottrazioni o frodi fiscali, motivo per cui avrebbe dovuto attenersi a quanto dichiarato dai contribuenti. I ricorrenti censurano l’accertamento della sostanza mobiliare già posseduta effettuato dall’UT. I ricorrenti ricordano che sulla base della tassazione 2001/2002, vi era un saldo negativo della sostanza – 3'047'297.-, calcolato in base alla differenza tra una sostanza (mobiliare e immobiliare) di CHF 1'818'384.- e debiti privati per CHF 4'865'681.-. Secondo RI 1 le tassazioni 2003 – 2010 sarebbero in palese contraddizione con la notifica di tassazione 2001 / 2002. In merito alla loro situazione patrimoniale essi producono inoltre documentazione che attesterebbe un prestito di fr. 5'000'000.- ricevuto da __________ per l’acquisto e l’edificazione delle 24 case a __________. In tal senso, per poter pagare gli artigiani e finire le costruzioni RI 1 avrebbe ottenuto, nel 2003, un aumento del finanziamento ipotecario per 1 milione di franchi.

                                         I ricorrenti contestano in maniera ferma l’esistenza di sostanza estera per rispettivi fr. 2, 5 e 8 milioni. Di conseguenza, gli insorgenti, negando l’esistenza di sostanza all’estero, contestano l’esistenza di redditi all’estero per fr. 250'000.-. Per quanto di rilevanza dell’imposta federale diretta i contribuenti sostengono che l’imposizione del reddito da commercio professionale d’immobili concerne unicamente per le persone (fisiche o giuridiche) con il proprio domicilio e/o sede in Svizzera, ma che non sarebbe applicabile a soggetti residenti all’estero. I ricorrenti postulano l’annullamento delle decisioni impugnate ed una definizione più realistica degli elementi imponibili secondo il principio della capacità contributiva.

                                        

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         I ricorrenti si aggravano contro tutte le decisioni su reclamo emanate per i periodi 2003 – 2010 per l’IC e l’IFD. Censurano gli accertamenti operati dall’UT in relazione all’esistenza di sostanza mobiliare ed immobiliare in __________, l’esistenza di sostanza mobiliare già posseduta prima del 2003 (v. notifiche di tassazione per gli anni 2001/2002), l’esistenza di sostanza estera valutata rispettivamente in fr. 2,5 e 8 milioni, la presenza di redditi esteri annui per fr. 250'000.-, l’esistenza di un reddito da commercio professionale di immobili per l’imposta federale diretta.

 

                                         1.2.

                                         I ricorrenti ritengono di essere unicamente limitatamente imponibili in Svizzera, essendo a beneficio, dal 2003 di un permesso di soggiorno elettivo in __________.

                                         Bisogna quindi preliminarmente analizzare la questione del domicilio fiscale, presupposto sul quale l’autorità fiscale non si è soffermata, nel valutare la posizione dei qui contribuenti nei confronti del fisco svizzero

                                        

 

                                   2.   2.1.

                                         Il fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         L’art. 3 cpv. 2 LIFD, secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence du domicile”). Non è quindi determinante quando il contribuente ha annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato (sentenza TF 2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2).

 

 

 

                                         2.2.

                                         Se si trasferisce all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (decisione TF n. 2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005 II 103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche Pedroli, Novità e tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2013 p. 668).

                                         In quest’ultima decisione, i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv. 1 LIFD). Come sottolineato nella sentenza del 4 maggio 2012, il contribuente ha tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisioni TF n. 2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2; TF n. 2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in: StR 66 p. 425).

 

                                         2.3.

                                         Il domicilio fiscale di una persona si trova laddove a livello di fatto si trova il centro dei suoi interessi vitali. Ciò deve essere stabilito in base a circostanze di natura oggettiva. Se non possono essere apportate prove chiare, bisogna effettuare una ponderazione sulla base di indizi. Bisogna quindi prendere in considerazione il lavoro, la famiglia e circostanze della vita dei contribuenti. Non bisogna, in tal senso, semplicemente considerare i desideri del contribuente: il domicilio fiscale non può essere scelto liberamente. In tal senso neppure giocano un ruolo determinante il domicilio di natura amministrativa, oppure il domicilio dove vengono esercitati di diritti di natura politica, i quali possono tutt’al più costituire indizi (sentenza TF n. 2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In merito alla loro posizione fiscale in __________, gli insorgenti, nel gravame indicano:

                                         “Come poc’anzi esposto, i ricorrenti sono al beneficio in __________ di un permesso di residenza elettiva per stranieri (...), senza obbligo di presentare alla Agenzia delle entrate __________ la dichiarazione dei redditi, poiché hanno dimostrato di: - possedere risorse sufficienti in Svizzera per mantenersi autonomamente in __________; - non esercitare attività lucrativa, né possedere immobili e/o altre fonti di reddito in __________. Non beneficiando di sostanza e/o di reddito all’estero (__________compresa), i ricorrenti vivono stabilmente nella vicina __________ e si mantengono esclusivamente grazie al reddito prodotto dalla sostanza detenuta in Svizzera, regolarmente denunciata nelle dichiarazioni fiscali 2003 – 2010. Per quanto concerne il loro Paese di residenza all’estero, i coniugi sono quindi – come suesposto – esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi (formulario 7.40)”.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Come visto in precedenza, in ambito di prova del domicilio fiscale, il contribuente ha un dovere di collaborazione, che gli impone di dimostrare il trasferimento di domicilio. Egli deve comprovare non solo lo scioglimento dei legami con il precedente domicilio, ma anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione di un nuovo domicilio altrove. Il contribuente deve rendere verosimile l’esistenza di relazioni strette con lo Stato nel quale pretende di essere domiciliato (DTF 138 II 300 consid. 3.4.; sentenza TF n. 2C_609/2015 del 5.11.2015, consid. 6.4.).

 

                                         3.2.2.

                                         Come ricordato poc’anzi, l’autorità fiscale non si è cerziorata in merito alla questione del domicilio fiscale: l’UT ha infatti ritenuto aprioristicamente che l’aver lasciato il Comune e il beneficiare di un permesso di soggiorno all’estero fossero sufficienti per imporre unicamente in maniera limitata i contribuenti in Svizzera. Tuttavia, come visto, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte questi non sono elementi determinanti al fine di stabilire il domicilio fiscale.

                                         Dal canto loro i contribuenti non hanno comprovato l’esistenza di relazioni strette con lo Stato nel quale pretendono di essere domiciliati durante i periodi fiscali sub judice. Non è sufficiente, per dimostrare il domicilio fiscale estero, la presentazione del permesso di soggiorno per stranieri (tra l’altro agli atti vi è unicamente quello di RI 1).

                                     

                                         3.3.

                                         Ne discende come l’impostazione giuridica data dall’autorità fiscale in relazione all’assoggettamento (limitato) dei qui ricorrenti alle imposte in Svizzera, merita qualche approfondimento.

                                         In effetti, in nessun atto l’UT si è posto la questione – preliminare – del domicilio fiscale e di conseguenza dell’eventuale assoggettamento illimitato dei contribuenti in Svizzera, nonostante il trasferimento all’estero.

 

                                         Per i periodi fiscali 2003 – 2010 è quindi necessario che l’autorità fiscale compia ulteriori atti di accertamento e di verifica per poter stabilire il domicilio fiscale dei ricorrenti, anche alla luce degli elementi elencati qui di seguito.

 

                                         3.3.1. Società legate ai contribuenti in Svizzera

 

                                         Consultando il registro di commercio pubblico ticinese, la Camera ha potuto facilmente risalire al fatto che i contribuenti risultano essere rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione della società __________, con recapito in via al __________, casella postale ____________________, __________ __________, il cui scopo è l’acquisizione, la detenzione e l’alienazione di immobili. La stessa può partecipare a società aventi scopo analogo. Va indicato che la società è stata iscritta nel registro di commercio il __________.

 

                                         RI 1 risulterebbe anche essere socio della __________, iscritta a Registro di commercio __________. Scopo della stessa è la gestione di bar, ristoranti, in particolare della __________.                                

 

                                         Va ricordato anche, in quest’ordine di pensiero, come RI 1, abbia esercitato un diritto di compera, a sua volta cedutogli dalla __________, con sede a __________ (della quale era amministratore unico) su fondi ubicati nel Comune di __________. RI 1 è stato promotore di un progetto immobiliare avente quale scopo l’edificazione e la vendita di 24 case unifamiliari che sono state vendute tra il 2003 ed il 2007. Le vendite in questione sono anche state oggetto di una decisione di questa Camera in materia di imposta sugli utili immobiliari (n. __________ del 13.11.2014).

 

                                         In una recente sentenza del Tribunale federale (TF 2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 3.1.) riguardante dei coniugi che si erano annunciati partenti dalla Svizzera per il Portogallo e, che risultavano essere proprietari di immobili, l’Alta Corte ha anche ritenuto, quali indizi per ritenere imponibili illimitatamente i contribuenti in Svizzera, il fatto che essi fossero rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione di una società anonima con firma individuale e membro del consiglio di amministrazione con firma collettiva della stessa.

 

                                         3.3.2. Indicazione della deduzione per assicurazione malattia privata

 

                                         I contribuenti hanno indicato nelle loro dichiarazioni fiscali (senza annettere i giustificativi) la deduzione legata ai costi dell’assicurazione malattia privata.

 

                                         Ora, il pagamento del premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LaMal). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

 

                                         Nello stabilire il domicilio fiscale dei contribuenti, il fisco dovrà parimenti prendere in considerazione questa circostanza (v. analogamente sentenza TF n. 2C_614/2011 del 4.5.2012, consid. 3.6.4.).

 

                                         3.3.3. Indicazione per la corrispondenza di recapiti in Svizzera – relazioni con istituti di credito in Svizzera

 

                                         Dagli atti inseriti nelle dichiarazioni fiscali, si può notare come la corrispondenza (di natura bancaria, previdenziale) venga trasmessa ai contribuenti presso il recapito di via al ____________________ oppure presso la __________, __________ (medesimo indirizzo della società __________).

                                         Agli atti si possono notare anche delle attestazioni bancarie, sempre d’istituti di credito svizzeri, sempre trasmesse agli indirizzi indicati.

 

                                         I ricorrenti, dal canto loro, hanno escluso di possedere sostanza mobiliare ed immobiliare in __________ come ricordato nel gravame. Sebbene questo non sia un elemento comprovato, tuttavia, l’autorità fiscale avrebbe dovuto prenderlo in considerazione per giudicare il domicilio fiscale dei qui insorgenti: secondo quanto da loro dichiarato essi avrebbero quindi relazioni bancarie unicamente in Svizzera (cfr. anche sentenza TF 2C_614/2011 del 4.5.2012, consid. 3.6.3.).

 

                                          3.3.4. Posizione fiscale dei contribuenti in __________

 

                                         Come visto, i ricorrenti indicano nel gravame di essere esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi in __________, poiché a beneficio di un permesso di soggiorno per stranieri, quale “residenza elettiva”. Sebbene il ragionamento su cui si fonda questa argomentazione non sia del tutto comprensibile, gli insorgenti sembrano sostenere di avere avuto, nei periodi fiscali litigiosi, la residenza fiscale in Italia, ma di non avervi dovuto pagare alcuna imposta, non disponendo di elementi imponibili (patrimonio e reddito) nello Stato di residenza.

 

                                         In primo luogo, secondo l’art. 4 par. 1 prima frase della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), ai fini della stessa Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

                                         Se poi un contribuente fosse considerato residente sia per l’Italia sia per la Svizzera, troverebbero applicazione le regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro Stato (cosiddette “tie breaker rules”).

                                         L’unico elemento, in virtù del quale i ricorrenti sostengono di avere la residenza fiscale in Italia, è rappresentato, come già ricordato, dal permesso di soggiorno per stranieri rilasciato a RI 1. Non risulta tuttavia che gli insorgenti siano stati assoggettati alle imposte in Italia. Né basta, a tale riguardo, la generica affermazione di essere esentati dall’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi.

 

                                         Nel diritto fiscale __________, il capoverso 1 dell’art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) individua i principi cardine del sistema impositivo __________, ossia il criterio della globalità del reddito prodotto (worldwide system), per i soggetti residenti, e il criterio della tassazione dei redditi prodotti sul territorio, per i soggetti non residenti. Il principio della globalità dei redditi prodotti prevede che, a prescindere dalla natura e dal luogo di produzione, tutti i redditi conseguiti da soggetti residenti in __________ debbano essere assoggettati a prelievo fiscale. L’eventuale fenomeno della doppia tassazione viene attenuato sia da disposizioni interne (riconoscimento del credito di imposta) sia attraverso convenzioni internazionali.

                                         Il reddito complessivo dei soggetti residenti in __________, sia persone fisiche che enti diversi dalle persone fisiche, è formato da redditi ovunque prodotti, così come postula il principio della tassazione del reddito globale. Per evitare, tuttavia il fenomeno della doppia imposizione degli stessi redditi nel Paese della fonte e in quello di residenza del precettore, il sistema impositivo __________ prevede il meccanismo del credito d’imposta. In sede di liquidazione dell’imposta __________, si scomputa quanto versato all’estero a titolo di prelievo fiscale sugli stessi redditi (Piacentini/Bernacchi, in: Dragonetti/Piacentini/Sfondrini [a cura di], Manuale di fiscalità internazionale, 6a ed., Milano 2014, pp. 435-437).

 

                                         Anche l’art. 24 CDI-I prevede che la doppia imposizione, per le persone residenti in __________:, sia eliminata mediante il credito d’imposta:

                                         “1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

                                         2. Se un residente dell'__________ possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'__________, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

                                         In tal caso, l'__________ deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

                                         Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in __________ ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione __________”.

 

                                         Ne consegue che, se anche i ricorrenti, pur avendo la residenza fiscale in Italia, disponessero solo di patrimonio e redditi di fonte svizzera, come da loro sostenuto, ciò non li esimerebbe dall’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Italia. Tutte le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono infatti tenute alla presentazione della dichiarazione dei trasferimenti e investimenti all’estero, se nel periodo fiscale hanno detenuto all’estero attività finanziarie o investimenti, a prescindere dal valore degli stessi e dal loro periodo di possesso. L’adempimento di tale obbligo dichiarativo si effettua tramite compilazione del cosiddetto quadro RW, che può essere presentato come quadro della Dichiarazione Unificata o anche in forma singola (Labombarda, in: Dragonetti/Piacentini/Sfondrini [a cura di], Manuale di fiscalità internazionale, 6a ed., Milano 2014, p. 1665 ss., in particolare p. 1674). Anche la semplice disponibilità di immobili in Svizzera deve pertanto essere dichiarata nel quadro RW (Labombarda, op. cit., p. 1683).

 

                                         I pochi elementi forniti dai contribuenti, in merito alla loro residenza fiscale in Italia durante i periodi fiscali litigiosi, non consentono pertanto di trarre alcuna conclusione. In ogni caso, la produzione di un semplice permesso di soggiorno per stranieri è ben lungi dal dimostrare il loro assoggettamento fiscale in Italia e meno ancora l’adempimento dei loro obblighi di dichiarazione.

 

                                         3.3.5. Recente nuovo trasferimento all’estero in __________

 

                                         Dalla consultazione del Registro di commercio emerge un’ulteriore novità, ossia l’ulteriore trasferimento, nel 2015, dei contribuenti in __________, nella località balneare di __________.

 

                                         3.3.6.

                                         Ora, visti gli elementi sopra descritti, tenendo anche in considerazione che i qui contribuenti risultano proprietari di beni immobiliari in Svizzera, appare evidente che la situazione del domicilio fiscale non è stata debitamente approfondita da parte dell’autorità fiscale quando, al contrario, avrebbe meritato seri approfondimenti, anche in costanza del fatto che, dagli atti agli incarti non emergono prove di relazioni strette con l’Italia, Stato in cui i ricorrenti pretendono di essere domiciliati nei periodi fiscali impugnati.

 

                                         3.4.

                                         In considerazione degli elementi sopra descritti, le decisioni in materia di IC/IFD per i periodi dal 2003 al 2010 devono essere annullate e gli atti vengono ritornati all’UT affinché esamini la questione del domicilio fiscale dei contribuenti.

 

 

                                   4.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali. Ai ricorrenti non sono riconosciute ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

                                         §    Le decisioni su reclamo IC/IFD per i periodi fiscali dal 2003 al 2010 sono annullate.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’UT affinché determini il domicilio fiscale dei contribuenti per i periodi fiscali dal 2003 al 2010.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-   (anche per RI 1);

-   ;

-   ;

-    

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

-   municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

Il presidente:                                                         La segretaria: