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Incarti n. 80.2015.15 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 28 gennaio 2015 contro la decisione del 5 gennaio 2015 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. RI 1, celibe, convive con __________, nubile, e con la loro figlia __________, nata il __________ 2013.
Nella dichiarazione d’imposta 2013, RI 1 ha fatto valere la deduzione per figli a carico di fr. 11'100.– per l’imposta cantonale.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 3 dicembre 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile per l’IC in fr. 44'100.–, corrispondente ad un’imposta di fr. 1'050.–. Rispetto alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione per figli a carico solo nella misura di un mezzo (fr. 5'550.–), sostenendo che era stata suddivisa per metà con la madre secondo direttive della Divisione delle contribuzioni. Per l’IFD, il reddito imponibile è stato definito in fr. 50'400.–, corrispondente ad un’imposta di fr. 221.–, ma da tale importo è stata concessa una deduzione di fr. 221.– per figlio a carico.
C. Il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione il 3 dicembre 2014, sottolineando di essere l’unica persona della famiglia a percepire uno stipendio e contestando pertanto la divisione della deduzione sociale con la moglie.
L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 5 gennaio 2015, nella quale ha argomentato che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, in caso di genitori concubini con autorità parentale congiunta e senza versamento di alimenti, la deduzione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% fra i genitori.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce l’impossibilità di dedurre il 50% della deduzione per figli a carico dal reddito della compagna, per il fatto che quest’ultima non percepisce alcun reddito. Chiede di conseguenza che l’intero importo di fr. 11'100.– sia dedotto dal suo reddito imponibile o che, in alternativa, la sua compagna sia retribuita “con i soldi mancanti per poter dedurre 5'550 CHF dalla sua tassazione (ossia il versamento di 5'350 CHF)”.
Diritto
1. Sebbene l’Ufficio di tassazione abbia ammesso la deduzione solo in misura limitata anche per il calcolo dell’imposta federale diretta, tuttavia il debito d’imposta ammonta a zero franchi, per effetto della detrazione dall’ammontare dell’imposta, riconosciuta dall’art. 214 cpv. 2bis ultima frase LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013).
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
Nel caso in esame, è evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione dellautorità fiscale ticinese sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200;Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).
Ne consegue che per l’imposta federale diretta il ricorso è irricevibile.
2. 2.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, sono dedotti dal reddito imponibile 11’100.-- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Ora, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
2.2.
Per la circolare n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”, una delle poche pubblicate e quindi accessibile a questa Camera), nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori.
Anche secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario si deve tener conto dell’effettivo onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).
Per il caso dei “genitori celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, l’Allegato C della Circolare n. 18 della Divisione delle contribuzioni riconosce il diritto alla deduzione per figli minorenni all’unico genitore che ha un reddito oppure a quello che versa il contributo finanziario più elevato.
2.3.
Nella fattispecie, dagli atti si evince che la figlia del ricorrente sottostà all’autorità parentale congiunta e che il padre, unico apportatore di reddito della famiglia, non versa alimenti alla compagna, madre della figlia comune.
Tenuto conto della circostanza che la madre della bambina non dispone di reddito imponibile, dal quale potrebbe intraprendere la deduzione sociale, si giustifica il riconoscimento della deduzione integrale dal reddito imponibile dell’insorgente.
Una simile soluzione appare anche coerente con i principi enunciati dalla circolare della Divisione delle contribuzioni e dalla giurisprudenza della Camera di diritto tributario. In particolare, il caso del ricorrente si identifica perfettamente con quello proposto dall’Allegato C alla circolare n. 18 del 2009, che si riferisce proprio ai “genitori celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, riconoscendo il diritto alla deduzione per figli minorenni all’unico genitore che ha un reddito.
3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in materia di IFD è irricevibile.
1. 1.2. Il ricorso in materia di IC è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 gennaio 2015 è riformata nel senso che la deduzione per figlio a carico è elevata a fr. 11’100.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: