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Incarti n. 80.2015.156 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 5 agosto 2015 contro la decisione del 16 luglio 2015 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. Con rogito notarile italiano del 14.4.2011 denominato “cessione di quota di S.R.L”, __________, cittadino __________, residente in Svizzera, socio con detenzione del 25% delle quote sociali della società __________ __________, cedeva le stesse alla società __________ [società di cui è unico azionista ed amministratore]. Il prezzo di vendita pattuito era pari ad Euro 800'000.-. Dal contratto in questione si evinceva come la somma avrebbe dovuto essere versata da parte acquirente – ossia da __________ – al più tardi entro il 31.12.2011. Con un altro rogito notarile __________ del 14.6.2011 denominato “cessione di quota di S.R.L.”, __________, socio in misura del 50% della società __________ “__________” cedeva le sue quote ad __________, al prezzo di Euro 250'000.-. Con dichiarazione di postergazione di credito fatta dinanzi ad un notaio elvetico, __________ confermava, dopo aver preso visione del rendiconto provvisorio del 2011 al 25.7.2011 e con riferimento all’art. 725 CO di rinunciare a chiedere il pagamento del credito, evidenziato nelle passività sotto la voce “correntista” pari ad Euro 1'350'000.- e di postergare detto credito come anche ogni altro suo eventuale credito futuro verso la medesima. Con tale dichiarazione __________ si obbligava a non esigere, né incassare da RI 1 alcuna somma.
B. Con due diversi atti intitolati “scrittura privata di cessione di quote” e datati 25.7.2011 __________ vendeva a __________ (della quale amministratrice unica era __________) e ad __________ (della quale amministratore unico è __________) il 100% della propria partecipazione in RI 1 (50% a ciascuna società) al prezzo di complessivi fr. 100'000.- (fr. 50'000.- per ciascuna società).
C. __________ presentava la propria dichiarazione fiscale relativa al periodo 2011, il 15/16.4.2013. Allegata alla stessa annetteva parimenti il bilancio. Dallo stesso risultava agli attivi la voce “Partecipazioni varie” per fr. 1'315'125.- ed ai passivi correntisti per fr. 1'619'497.72.
D. Con decisione 4.12.2014 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) calcolava l’utile imponibile di RI 1 in fr. 51'900.-, il capitale in fr. 415'000.-. A motivazione della decisione veniva indicato: “tassazione eseguita sulla base dei rendiconti annuali. Saldo dell’esercizio precedente dedotto dall’utile”
E. Con reclamo 22/23.12.2014 RI 1, rappresentata da __________, impugnava la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2011. In particolare la reclamante censurava la mancata motivazione della decisione in punto al mancato riconoscimento di ammortamenti per l’importo di fr. 78'121.-. L’insorgente chiedeva pertanto di eliminare la ripresa di ammortamenti non giustificati e di accertare l’imponibile sulla base dei dati dichiarati tenuto conto dell’imposta sugli utili immobiliari (per fr. 19'284.-) e le perdite accertate degli esercizi precedenti.
F. Il 10 marzo 2015 la contribuente indirizzava all’UTPG uno scritto, con il quale sosteneva di aver riscontrato “solo ora” un errore di contabilizzazione, nel bilancio allegato alla dichiarazione d’imposta, e chiedeva “la rettifica dei conti annuali 2011, 2012 2013”, che a suo avviso “non sono conformi al Codice delle Obbligazioni in quanto egli [l’azionista __________] viene esposto come creditore, ma in realtà ha confermato di non chiedere il pagamento”. La contribuente spiegava che “dall’analisi della situazione personale di __________, l’autorità ha appurato che la contabilizzazione del conferimento così come riportata nei bilanci errati 2011 si manifesta in un’operazione di trasposizione secondo l’art. 19 della LT”. Il preteso errore era imputabile al consulente fiscale, che aveva allestito il bilancio sulla base dei contratti di compravendita, “utili ai fini giuridici italiani, senza approfondire la fattispecie e riportando contabilmente l’acquisto delle quote con l’apertura di un debito verso l’azionista (correntista) e non il conferimento”.
G. Con decisione su reclamo 16.7.2015, l’impugnativa presentata da RI 1 veniva parzialmente accolta. A motivazione l’UTPG stabiliva:
In data 16 aprile 2013 i rappresentanti della contribuente “RI 1” hanno presentato la dichiarazione IC/IFD 2011 evidenziando alla cifra 2.1.1 “Ammortamenti non giustificati dall’uso commerciale...” un importo pari a Fr. 78'121.- facendo così lievitare l’utile imponibile a Fr. 71'214.- (dedotte le perdite fiscalmente ammesse). In effetti, come rilevato nel reclamo presentato in data 22 dicembre 2014, gli ammortamenti contabilizzati sono fiscalmente corretti. La tassazione dell’utile immobiliare (TUI) intimata il 26.05.2014 ha un utile imponibile di Fr. 19'284.-. Considerato che, in applicazione della Camera di diritto tributario, in caso di perdita ordinaria d’esercizio la stessa è deducibile dall’utile immobiliare, la tassazione TUI deve essere sottoposta a revisione. L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà d’ufficio alla revisione della tassazione TUI deducendo dall’utile immobiliare la perdita ordinaria, non appena la presente decisione su reclamo IC/IFD 2011 sarà cresciuta in giudicato.
Con scritto del 10 marzo 2015 lo studio __________ di __________ chiede, considerato che non è ancora stata emessa una decisione su reclamo relativa al periodo IC/IFD 2011, e che le tassazioni IC/IFD 2012-2013 sono ancora in fase di accertamento, di poter rettificare i bilanci presentati con l’inoltro delle dichiarazioni IC/IFD 2011/2013. Nell’esercizio 2011 il sig. __________ [ndr. RI 1] ha venduto le azioni delle società __________ (25%) e __________ (50%), azioni da lui detenute nella sostanza privata, alla società RI 1 (società da lui controllata) al valore commerciale di fr. 1'315'125.-. Registrazione in RI 1: Partecipazioni varie a correntisti Fr. 1'315'125.-. Con la presentazione dei nuovi bilanci, i rappresentanti della contribuente chiedono di poter rettificare tale operazione contabilizzando la stessa con soluzione Aggio. Questo per evitare le conseguenze di una trasposizione. Come già evidenziato al rappresentante della contribuente, sig. __________, durante l’incontro del 9 giugno 2015 tenutosi a __________ presso gli uffici UTPG, ritenuto che non vi è alcuna violazione dei principi del diritto commerciale, l’argomento sollevato con scritto del 10 marzo 2015 non permette una modifica dei conti finanziari 2011 presentati unitamente alla dichiarazione fiscale del 16 aprile 2013. Di conseguenza la contribuente è vincolata al primo bilancio inoltrato. Il principio di buona fede vieta al contribuente di porsi in contraddizione con il suo precedente modo di agire. La registrazione della vendita delle partecipazioni con la soluzione aggio non può dunque essere presa in considerazione dopo che i conti finanziari sono stati presentati all’autorità fiscale. La contribuente è vincolata dalla dichiarazione tendente a una tassazione corrispondente alle poste del bilancio presentato.
H. Con tempestivo ricorso 5/6.8.2015 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2011. Nel gravame sostiene che era stato l’allora rappresentante di RI 1, la fiduciaria __________, nella persona di __________, a sottoscrivere la dichiarazione fiscale e a sottoporre all’autorità fiscale il primo bilancio. I bilanci presentati per il 2011 sarebbero tuttavia errati, poiché includerebbero parimenti l’acquisto da parte della contribuente delle azioni della “__________” e della __________, partecipazioni che sarebbero state acquisite da __________, precedente proprietario e azionista di RI 1. L’acquisto sarebbe stato registrato come compravendita a bilancio sulla base di un atto __________, necessario ai fini della registrazione di passaggio in __________, e non come un conferimento, ciò che era volontà delle parti per RI 1. La ricorrente spiega che, dopo aver cambiato il suo rappresentante legale, ossia al momento dell’intervento da parte di __________, con scritto 10.3.2015, si era rivolta al fisco per segnalare l’anomalia dei bilanci presentati: motivo per cui, non essendo ancora cresciuta in giudicato la decisione relativa al periodo fiscale 2011, si chiedeva la rettifica del bilancio, siccome stilato in violazione dei principi contabili. A mente della ricorrente, i bilanci di RI 1 presentati al fisco violerebbero i principi contabili ed il principio della buona fede si applicherebbe fino a che non si manifesti un sostanziale errore oppure una violazione delle norme contabili. Inoltre i conti devono riflettere in modo oggettivo i fatti aziendali secondo il principio della verità. Tale principio è leso quando vengono omessi degli eventi o la contabilità include fatti non reali. Secondo la ricorrente il bilancio presentato con la dichiarazione fiscale 2011 non può essere ritenuto regolare, poiché non manifesterebbe la realtà che prevedeva un’operazione di conferimento senza prelievi o incassi o altri diritti di pagamento per il cedente. Ciò sarebbe anche dimostrato dalla volontà sottoscritta a dichiarazione di postergazione di non pretendere alcun pagamento. La ricorrente precisa anche che __________ [amministratore e azionista di RI 1] si era fidato del precedente rappresentante fiscale ed aveva pertanto firmato i bilanci credendo che fossero confacenti alla realtà. Unicamente a seguito dell’approfondimento della situazione, scaturito dalla comunicazione dell’UT di __________, competente per la tassazione di __________, era nata la problematica della “trasposizione” e ci si era resi conto della violazione nell’allestimento dei bilanci di RI 1.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale (lett. b), così come i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione (lett. c).
1.2.
In base ai già menzionati articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, vige il principio di derivazione («Massgeblichkeit») del bilancio fiscale dal bilancio commerciale allestito conformemente alle regole del diritto commerciale, riservate le prescrizioni correttive del diritto tributario come pure le prescrizioni imperative del diritto commerciale (cfr. DTF 141 II 83, consid. 3.1, con riferimento a: DTF 137 II 353 consid. 6.2 p. 359 s.; 136 II 88 consid. 3.1 p. 92; 132 I 175 consid. 2.2 p. 177 s.; 119 Ib 111 consid. 2c).
Il principio di derivazione del bilancio fiscale da quello commerciale ha anche ripercussioni di carattere procedurale: la società contribuente deve lasciarsi imputare la rappresentazione dello stato patrimoniale e del risultato annuale che emerge dai libri contabili che essa tiene regolarmente (cfr. la sentenza 2C_515/2010 del 13 settembre 2011 consid. 2.2, in: StE 2011 B 23.41 n. 5, RF 66/2011 p. 954, con riferimenti).
A quali condizioni possa ancora essere corretto un bilancio, inoltrato all’autorità fiscale insieme alla dichiarazione, non risulta dalla LIFD – né, di riflesso, dalla LT per il diritto cantonale – ma deve essere stabilito in via di interpretazione, tenendo conto del principio di derivazione e di quello di buona fede (DTF 141 II 83, consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2A.275/1998 del 6 marzo 2000 consid. 3 a/bb).
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1.3.
Dottrina e giurisprudenza distinguono fra correzione di bilancio e modifica di bilancio.
Nel caso di una correzione di bilancio, una contabilizzazione in contrasto con il diritto commerciale viene sostituita da una conforme al diritto commerciale. Una correzione è ammessa in ogni momento, fintantoché la tassazione non è passata in giudicato e deve essere intrapresa d’ufficio, poiché consente di rettificare una posta di bilancio che collide con prescrizioni imperative del diritto commerciale. Le autorità fiscali ne tengono conto d’ufficio nel bilancio fiscale. Le correzioni di bilancio possono intervenire a favore o a sfavore della persona giuridica contribuente. Se tuttavia la tassazione è già passata in giudicato, una correzione di bilancio è possibile solo se sono dati i presupposti per procedere ad una revisione (a favore del contribuente) o ad un ricupero d’imposta (a sfavore del contribuente) (cfr. DTF 141 II 83, consid. 3.3 con riferimenti).
Nel caso di una modifica di bilancio, invece, una contabilizzazione conforme al diritto commerciale viene sostituita con una a sua volta conforme al diritto commerciale. Secondo la giurisprudenza, ciò è tuttavia consentito solo fino al momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta. Una modifica del bilancio da parte della società contribuente è ammessa ancora nel corso della procedura di tassazione essenzialmente solo se si dimostra che è stata decisa per un errore scusabile sulle conseguenze fiscali di determinate registrazioni. Sono di solito escluse per contro modifiche del bilancio, che comportano una diversa valutazione allo scopo di compensare riprese decise nella procedura di tassazione o che sono intraprese solo per motivi di risparmio d’imposta. “Correzioni di bilancio” giustificate da simili motivi devono a loro volta essere ammesse con estremo riserbo (DTF 141 II 83, consid. 3.3, con riferimenti).
1.4.
Per esempio, l’Alta Corte ha escluso che potesse essere modificata la contabilità di una società alla quale l’azionista aveva ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto la differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da trasposizione”. Avendo la società acquirente messo a bilancio la partecipazione al prezzo di acquisto convenuto, la successiva riduzione del prezzo mirava solo ad un risparmio d’imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile (cfr. la sentenza 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, in RF 60/2005 p. 429, consid. 5.4).
In un altro caso recente, una società aveva dichiarato un ingente utile in capitale, proveniente dalla cessione di azioni di una società tedesca. In seguito al successivo assorbimento da parte della società madre, la società contribuente aveva presentato una nuova dichiarazione d’imposta, accompagnata da una contabilità modificata, spiegando di essersi resa conto solo al momento della fusione che la partecipazione nella società tedesca era stata detenuta solo a titolo fiduciario per la società madre. Dopo aver negato il riconoscimento fiscale del rapporto fiduciario, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero adempiuti i presupposti per ammettere una modifica di bilancio (sentenza 2C_24/2014 del 29 gennaio 2015, in particolare consid. 4.4).
1.5.
La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene in particolar modo che una società anonima non possa più modificare il proprio bilancio dopo l’approvazione del conto annuale secondo l’art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO (cfr. la citata sentenza 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, in RF 60/2005 p. 429, consid. 5.4).
2. 2.1.
Nel caso che qui ci occupa va osservato come RI 1 abbia acquistato, il 14.4.2011 da __________ (al tempo della sottoscrizione dell’atto notarile __________ amministratore unico ed azionista unico di RI 1):
· l’intera partecipazione societaria (pari al 25% del capitale sociale) da lui detenuta nella società __________ “__________” al prezzo di Euro 800'000.-. Nell’atto pubblico __________ venivano anche indicate le modalità di pagamento del prezzo di vendita, che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 31.12.2011;
· l’intera partecipazione societaria (pari al 50% del capitale so-ciale) da lui detenuta nella società __________ “__________” al prezzo di Euro 250'000.-. Nell’atto pubblico __________ venivano anche indicate le modalità di pagamento del prezzo di vendita, che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 31.12.2011.
2.2.
Con dichiarazione di postergazione di credito fatta dinanzi ad un notaio elvetico, __________ confermava, in qualità di creditore di RI 1, dopo aver preso visione del rendiconto provvisorio del 2011 al 25.7.2011 e con riferimento all’art. 725 CO di rinunciare a chiedere il pagamento del credito, evidenziato nelle passività sotto la voce “correntista” pari ad Euro 1'350'000.- e di postergare detto credito come anche ogni altro suo eventuale credito futuro verso la medesima. Con tale dichiarazione __________ si obbligava a non esigere, né incassare da RI 1 alcuna somma almeno finché ciò non fosse sopportabile dai conti della società.
Con due diversi atti intitolati “scrittura privata di cessione di quote” e datati 25.7.2011 __________ vendeva a __________ (della quale amministratrice unica era __________) e ad __________ (della quale amministratore unico è __________) il 100% della propria partecipazione in RI 1 (50% a ciascuna società) al prezzo di complessivi fr. 100'000.- (fr. 50'000.- per ciascuna società).
2.3.
Unitamente alla dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2011, è stato presentato il bilancio al 31.12.2011 dal quale si evinceva, agli attivi, la posizione “partecipazioni varie” per fr. 1'315'125.– e, ai passivi, la posizione “correntisti” per fr. 1'619'497.72. Il bilancio ed il conto economico venivano sottoscritti da __________, come si evince dalla firma in calce al documento.
Il bilancio in base al quale RI 1 vorrebbe siano determinati gli elementi imponibili ed in particolare i dati inerenti l’imposta sul capitale, è stato presentato ancora successivamente al reclamo interposto avverso la prima decisione di tassazione per il periodo fiscale 2011 di RI 1.
Dagli atti si evince infatti che con e-mail del 23.2.2015 la RA 1 informava l’UTPG di voler “mantenere aperta” la tassazione di RI 1 per il 2011, in quanto le verifiche fiscali inerenti l’azionista della società, ossia __________, pendenti presso l’UT di __________ avrebbero dovuto essere coordinate.
In particolare, l’UT di __________ aveva informato, con e-mail del 12.2.2015, la RA 1 dell’imposizione del reddito di sostanza mobiliare proveniente dalla vendita delle partecipazione nella “__________.” e nella “__________.”. Il fisco aveva messo al corrente quindi il rappresentante di RA 1 dell’esistenza di una trasposizione imponibile ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LT.
Con scritto 10.3.2015 RA 1 esponeva all’UTPG la situazione di RI 1, postulando l’accettazione dei nuovi bilanci “rettificati” i quali prevedevano sempre la posizione negli attivi delle “partecipazioni varie” per fr. 1'315'125.-- e nei passivi risultava la posizione “altre riserve (aggio conferimento partecipate)” per fr. 1'032'528.--.
3. 3.1.
È determinante il fatto che la richiesta della contribuente di poter rettificare il bilancio abbia fatto seguito alla comunicazione dell’autorità di tassazione di voler considerare la cessione delle azioni come una trasposizione, imponibile presso l’azionista.
3.2.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. c prima frase LIFD e 19 cpv. 1 prima frase LT, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). Sono invece esenti da imposta gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 prima frase LT).
Per gli articoli 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett. b LT (entrambi in vigore dal 1.1.2007), è considerato reddito da sostanza mobiliare anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Con quest’ultima disposizione, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della “trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale, facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista consegue un utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in effetti, l’azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l’esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che eviterebbe in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte. La società cessionaria concede pertanto all’azionista una prestazione valutabile in denaro secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1; 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti).
3.3.
Come già ricordato (v. supra, consid. 2.5), il Tribunale federale ha già avuto modo di escludere che potesse essere modificata la contabilità di una società, alla quale l’azionista aveva ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto la differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da trasposizione”.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che il reddito dell’azionista, quale persona fisica, è realizzato nel momento in cui acquista una pretesa ferma nei confronti della società, cioè al momento della scadenza della prestazione. Nel caso esaminato, ha ritenuto che l’azionista avesse realizzato il reddito della sostanza alla data che il contratto di vendita delle azioni aveva stabilito quale termine per il pagamento del prezzo (cfr. la sentenza 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, in RF 60/2005 p. 429, consid. 5.3). In queste condizioni, le parti contraenti non potevano semplicemente modificare a posteriori il prezzo di vendita, poiché il bilancio commerciale approvato è vincolante per le autorità fiscali. E, nel bilancio presentato a queste ultime, era stata registrata la partecipazione acquistata, al valore di acquisto secondo il contratto di compravendita. Secondo il Tribunale federale, tale registrazione non poteva considerarsi in contrasto con il diritto commerciale, cosa che avrebbe giustificato una correzione di bilancio. La successiva riduzione del prezzo mirava solo ad un risparmio d’imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile (sentenza 2P.140/2004 cit., consid. 5.4).
3.4.
Tornando al caso in esame, dai documenti agli atti risulta che la vendita delle partecipazioni avvenuta tra __________ e RI 1 è documentata da due rogiti notarili che attestano l’alienazione a titolo oneroso delle partecipazioni e dall’esistenza pure di atto di postergazione dei crediti a favore di RI 1. I dati che emergono dai contratti in questione sono stati ripresi correttamente nel bilancio della società e nella dichiarazione d’imposta inoltrata all’UTPG. In particolare, le partecipazioni acquistate sono state messe a bilancio al valore di acquisto ed è stato registrato il credito dell’azionista, corrispondente al prezzo di vendita.
Il nuovo bilancio, presentato dopo la notificazione della decisione di tassazione e quando già era pendente il reclamo contro la stessa, non può pertanto considerarsi una legittima correzione di bilancio, motivata da un contrasto con il diritto commerciale.
Come visto in precedenza, sono escluse modifiche del bilancio, che comportano una diversa valutazione allo scopo di compensare riprese decise nella procedura di tassazione o che sono intraprese solo per motivi di risparmio d’imposta.
Nel caso che qui ci occupa, come dimostrato anche dalla tempistica della presentazione del bilancio modificato, emerge come lo scopo dell’operazione fosse unicamente quello di evitare, per l’azionista, un’imposizione in relazione alla vendita delle partecipazioni ad RI 1 (trasposizione).
3.5.
Ne discende pertanto che gli elementi imponibili per il periodo fiscale 2011 di RI 1 devono essere determinati sulla base del bilancio trasmesso all’autorità fiscale con la dichiarazione d’imposta.
4. Il ricorso è respinto. Tasse di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: