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Incarti n. 80.2015.158 |
Lugano 16 ottobre 2015 |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 7 agosto 2015 contro la decisione del 22 luglio 2015 in materia di IC e IFD 2014. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, nel periodo fiscale 2014 svolgeva la professione di boscaiolo per la ditta __________ Sagl di __________ (__________).
Nella dichiarazione fiscale 2014, per quanto qui di interesse, il contribuente chiedeva la deduzione dell’importo di fr. 15'050.– per le trasferte giornaliere con il veicolo privato e dell’importo di fr. 1'600.– per doppia economia domestica (pasti consumati fuori casa).
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24 giugno 2015, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 38'900.– per l’IC e in fr. 41'400.– per l’IFD.
L’autorità ammetteva in deduzione le spese per il pasto principale consumato fuori casa. Negava invece le spese per l’utilizzo del veicolo privato, sostenendo che detta deduzione non potesse venir ammessa in difetto dei requisiti di legge: il certificato di salario allegato alla dichiarazione d’imposta era infatti spuntato alla casella “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 luglio 2015, nel quale contestava le correzioni operate dall’autorità di tassazione. Egli sottolineava in particolar modo di essere costretto ad utilizzare la propria vettura per raggiungere il posto di lavoro, percorrendo giornalmente un tragitto di 50 chilometri di andata e di ritorno.
L’autorità di tassazione, con nuova decisione del 22 luglio 2015, modificava la tassazione a svantaggio del reclamante, commisurando il reddito imponibile in fr. 40'500.– per l’IC e in fr. 43'000.– per l’IFD. Rispetto alla decisione precedente, l’autorità dimezzava le spese per doppia economia domestica, spiegando nella motivazione allegata che il contribuente aveva percepito un’indennità per perdita di guadagno, causa infortunio, durante diversi mesi. Negava nuovamente le spese di trasporto con il veicolo privato, rinviando a quanto indicato nel certificato di salario (“trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”).
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta unicamente la mancata deduzione delle spese di trasporto dichiarate di fr. 15'050.–. Egli allega al gravame un nuovo certificato di salario, accompagnato da uno scritto del proprio datore di lavoro, che dichiara di aver erroneamente barrato la casella “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”.
E. Nelle proprie osservazioni del 24 agosto 2015, l’autorità di tassazione, preso atto della documentazione prodotta dal ricorrente e previa presentazione di una copia del contratto di lavoro, propone la deduzione delle seguenti spese professionali di trasferta:
94 km al giorno x 110 giorni di lavoro x fr. 0.70 al km = fr. 7'238.–
F. Con scritto dell’11 settembre 2011, inviato per lettera raccomandata, questa Camera ha richiesto al ricorrente di produrre, entro il termine di dieci giorni, una copia del contratto di lavoro e delle buste paga ricevute nel corso dell’anno, invitandolo inoltre ad informarla sull’effettiva esistenza di un’automobile privata, che dalla dichiarazione d’imposta non traspariva.
Non ritirata nel termine di giacenza, la raccomandata è ritornata al mittente il 23 settembre 2015. Lo stesso giorno è stata rispedita per posta semplice al ricorrente, che ha risposto con successivo scritto del 26 settembre 2015, allegando la documentazione richiesta.
Diritto
1. 1.1.
Prima di entrare nel merito del gravame, occorre chiedersi se lo scritto di risposta del 26 settembre 2015 è tempestivo. Solo in questo caso, infatti, la documentazione allegata può essere presa in considerazione da questa Camera.
1.2.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, un invio raccomandato è considerato come validamente notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione da parte di un’autorità (cosiddetta “Zustellfiktion”; cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
Nella fattispecie, il termine di dieci giorni per produrre la documentazione richiesta da questa Camera ha cominciato a decorrere il 21 settembre 2015. La risposta del ricorrente, spedita per raccomandata il 26 settembre 2015 è quindi tempestiva.
2. 2.1.
L’unica censura sollevata dal ricorrente concerne il mancato riconoscimento delle spese professionali di trasporto con il veicolo privato, dichiarate nella misura di fr. 15'050.–.
2.2.
L’autorità di tassazione, basandosi direttamente sul certificato di salario allegato alla dichiarazione d’imposta, le ha inizialmente negate. Nella decisione qui impugnata, l’autorità ha nuovamente posto l’accento sul fatto che fosse crociata la casella “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”.
Con il presente gravame, RI 1 ha tuttavia prodotto un nuovo certificato di salario, accompagnato da uno scritto della sua datrice di lavoro, nel quale affermava di aver erroneamente barrato la casella “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro” e di non avere partecipato in alcun modo alle spese di trasporto del dipendente. Nelle proprie osservazioni del 24 agosto 2015, preso atto di questi nuovi documenti, l’autorità fiscale ha quindi proposto di riconoscere in deduzione, previa presentazione di una copia del contratto di lavoro, spese professionali di trasporto con il veicolo privato nella misura di fr. 7'238.–. Rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente, l’autorità suggerisce di ridurre a 47 chilometri la distanza della singola tratta e di dimezzare i giorni di lavoro, così da tenere in considerazione la sua inattività per infortunio.
2.3.
Il ricorrente, come visto, ha tempestivamente prodotto l’ulteriore documentazione richiestagli da questa Camera.
Allo scritto del 26 settembre 2015 ha in particolar modo allegato una copia del contratto di lavoro concluso con la __________ Sagl di __________, dal quale si evince che percepiva uno stipendio lordo orario di fr. 27.–, pari ad uno stipendio mensile di circa fr. 4'860.–. Non risulta, per contro, che le parti avessero concordato delle indennità supplementari per spese, né tanto meno la messa a disposizione di un’automobile di servizio. Il ricorrente, del resto, ha pure presentato una copia del contratto di leasing concluso il 25 ottobre 2013 con la società __________ AG ed avente per oggetto un pick-up __________ del gruppo __________. Ha infine prodotto una tabella riassuntiva degli stipendi percepiti nel 2014 (accompagnata dagli estratti conto della __________), dalla quale emerge segnatamente quanto segue:
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Mese |
Stipendio lordo |
Stipendio netto |
SUVA |
Auto |
Bonifico |
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gennaio |
4'185.– |
3'822.95 |
0.– |
0.– |
3'822.95 |
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febbraio |
4'374.– |
3'995.65 |
0.– |
0.– |
3'995.65 |
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marzo |
4'320.– |
3'946.30 |
0.– |
0.– |
3'946.30 |
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aprile |
4'590.– |
4'192.95 |
0.– |
0.– |
4'192.95 |
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maggio |
3'969.– |
3'625.70 |
0.– |
0.– |
3'625.70 |
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giugno |
0.– |
0.– |
4'616.20 |
0.– |
4'616.20 |
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luglio |
0.– |
0.– |
4'336.45 |
0.– |
4'336.45 |
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agosto |
0.– |
0.– |
4'336.45 |
0.– |
4'336.45 |
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settembre |
0.– |
0.– |
4'196.55 |
0.– |
4'196.55 |
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ottobre |
2'430.– |
2'219.80 |
2'493.– |
0.– |
4'712.80 |
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novembre |
2'430.– |
2'219.80 |
2'123.20 |
0.– |
4'343.– |
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dicembre |
4'185.– |
3'822.95 |
0.– |
0.– |
3'822.95 |
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Totale |
30'483.– |
27'846.– |
22'101.85 |
0.– |
49'947.95 |
3. 3.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2014, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).
3.3.
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 della medesima ordinanza federale), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 seconda frase dell’ordinanza federale).
3.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n. 2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002, consid. 4.2).
3.5.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va quindi risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, p. 682/83).
Come questa Camera ha già avuto modo di osservare, fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un’ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno. Un altro criterio consiste nell’ammettere la deduzione per l’automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un’ora e con l’automobile basta meno della metà del tempo
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l’eccezione. Sebbene l’autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici (cfr. p. es. CDT n. 80.2008.11 del 5 marzo 2008, consid. 2.2 con rimandi).
4. 4.1.
Nella fattispecie, la necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane da __________ (località __________) a __________ (Cantone __________) e ritorno non è oggetto di discussione. Del resto, la trasferta con i mezzi pubblici richiederebbe mediamente due ore di viaggio e comporterebbe inoltre almeno tre cambi di mezzo (funivia fino a __________, treno fino a __________, treno fino a __________ e autopostale fino a __________). Il tempo di percorrenza della medesima tratta con il mezzo privato è invece, al netto del traffico veicolare, inferiore all’ora. Ciò che permette al ricorrente di risparmiare grossomodo un’ora a tratta e soprattutto di evitare tre cambi di mezzo, senza dimenticare infine che nella sua funzione di boscaiolo dovrà, a volte, raggiungere località più discoste e ancor meno servite dai mezzi pubblici.
Oggetto di discussione è piuttosto la misura della deduzione. Il ricorrente chiede che gli sia riconosciuto l’importo di fr. 15'050.–, fondandosi su una distanza di 50 chilometri a tratta e su 220 giorni di lavoro. L’autorità di tassazione, come visto, propone invece di riconoscere in deduzione l’importo di fr. 7'238.–, basandosi su una distanza di 47 chilometri e 110 giorni lavorativi.
4.2.
La distanza tra __________ (località __________) e __________ va effettivamente rettificata in 47 chilometri (cfr., per esempio, gli appositi siti internet www.viamichelin.ch oppure www.tcs.ch, prodotto dallo stesso ricorrente). Questa Camera ha più volte considerato legittimo l’uso di simili strumenti di semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro (cfr. p. es. CDT n. 80.2002.130 del 5 settembre 2002). Non si può certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro. Nel loro insieme, tuttavia, simili strumenti servono a garantire un’applicazione coerente ed uniforme della legge
Nel caso in esame, quindi, il totale dei chilometri giornalieri percorsi da __________ a __________ e viceversa, quantificato dal ricorrente in 100 chilometri, va ammesso nella limitata misura di 94 chilometri.
4.3.
L’autorità di tassazione propone inoltre di dimezzare i giorni di lavoro (da 220 a 110 giorni), così da tenere in considerazione l’incidente occorso al ricorrente e coperto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Certo, la durata del lavoro, quantificata dall’autorità fiscale su 110 giornate, rappresenta nuovamente una semplificazione. Alla luce della tabella riassuntiva degli stipendi del 2014, dalla quale emerge in particolar modo che lo stesso ha beneficiato delle indennità della SUVA dal mese di giugno al mese di novembre, essa costituisce nondimeno una ragionevole media, che tiene inoltre in considerazione le vacanze, i giorni festivi e ogni altra assenza per qualsivoglia motivo.
Come ogni altra semplificazione, anche tale schematizzazione non è irrefragabile. Secondo un consolidato principio, spetta però al contribuente provare quegli elementi che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Nel caso in esame, per contro, il ricorrente si è limitato a produrre la citata tabella riassuntiva degli stipendi del 2014, senza presentare le buste paga richiestegli da questa Camera e senza nemmeno tentare di giustificare i giorni di attività e quelli di inattività.
4.4.
In simili circostanze, non resta che seguire la proposta dell’autorità di tassazione e quantificare in 110 giorni la durata del lavoro. La deduzione per spese professionali di trasporto con il veicolo privato va quindi commisurata in fr. 7'238.–, così come proposto dall’autorità di tassazione:
94 km al giorno x 110 giorni di lavoro x fr. 0.70 al km = fr. 7'238.–
5. 5.1.
Visto tutto quanto sopra, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che vanno riconosciute spese professionali di trasporto con il veicolo privato nella misura di fr. 7'238.–.
5.2.
Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
Nella fattispecie è indubbio che il ricorrente, se avesse inviato prima il nuovo certificato di salario (la prima decisione di tassazione del 24 giugno 2015 già faceva riferimento al trasporto gratuito indicato nel vecchio certificato) avrebbe potuto evitare di sollevare questa censura dinanzi alla Camera di diritto tributario. Si giustifica quindi di porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante l’esito del gravame gli sia parzialmente favorevole.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 luglio 2015 è riformata nel senso che viene concesso in deduzione, a titolo di spese professionali di trasporto con il veicolo privato, l’importo di fr. 7'238.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio delle __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: