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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 10 agosto 2015 contro la decisione del 31 luglio 2015 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali. |
Fatto
- RI 1, nato nel 1995, vive a __________ con la zia RA 1;
- con decisione su reclamo del 31 luglio 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.– per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta;
- RA 1, in nome e per conto del nipote, ha contestato la suddetta decisione con lettera del 10 agosto 2015, adducendo un errore nell’invio della richiesta di una proroga del termine di presentazione della dichiarazione d’imposta;
- con raccomandata dell’11 agosto 2015, questa Camera si è rivolta a RA 1, attribuendole un termine di dieci giorni per produrre la procura del nipote o eventualmente una decisione di curatela, avvertendola che in caso contrario il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- alla richiesta in questione non è stato dato alcun seguito.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- nella fattispecie, come visto, l’insorgente non ha mai prodotto la procura per rappresentare il nipote RI 1, espressamente richiestale da questa Camera;
- secondo l’art. 190 cpv. 2 seconda frase LT (di uguale tenore dell’art. 117 cpv. 2 seconda frase LIFD), nel caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente, l’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta;
- se la procura non viene prodotta nel termine attribuito dall’autorità, il reclamo o il ricorso viene dichiarato irricevibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 1988, in ASA 59 p. 415 = StE 1989 B 93.6 n. 9 = RF 1990 p. 552, consid. 3a e giurisprudenza citata);
- in simili circostanze, il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -.
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Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: