Incarto n.
80.2015.163

Lugano

13 luglio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 12 agosto 2015 contro la decisione del 15 luglio 2015 in materia di IC 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, separata di fatto, svolge l’attività di infermiera alle dipendenze dell’__________.

                                         Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, la contribuente ha indicato di provvedere al sostentamento del figlio __________, nato nel 1993, che frequentava __________. Ha fatto valere pertanto la deduzione di fr. 11'100.– per figli a carico e quella di fr. 13'400.– per figli agli studi.

 

 

                                  B.   Notificando alla contribuente la tassazione IC 2014, con decisione del 24 giugno 2015, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 49'000.–. Rispetto alla dichiarazione d’imposta della contribuente, ha negato la deduzione per figli agli studi, “difettando i requisiti di legge”.

 

 

                                  C.   La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2015, nel quale, premesso che suo figlio “sta seguendo una formazione accademica in Italia”, ha definito incomprensibile che non le sia stata riconosciuta la deduzione per figli agli studi.

 

 

                                  D.   L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, con decisione del 15 luglio 2015, nella quale ha ricordato che, secondo il Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, la deduzione per figli agli studi presuppone che gli studi frequentati dal figlio rilascino un titolo o preparino ad un esame riconosciuto. Nel caso concreto, l’Ufficio borse di studio e sussidi (UBSS) aveva respinto a due riprese una richiesta di sussidio inoltrata dal figlio della contribuente, per il fatto che l’__________ di __________, da lui frequentato, “non rientrava tra quelli sussidiabili, visto che non permetteva il conseguimento di un titolo pubblico riconosciuto”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 13'400.– per figli agli studi. L’insorgente ritiene che siano adempiuti tutti i requisiti stabiliti dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT per beneficiare della deduzione richiesta. A suo avviso, il rinvio al decreto esecutivo, che pone il requisito del rilascio di un titolo ricosciuto, non sarebbe giustificato, in difetto di una base legale. In ogni caso, non potrebbe essere vincolante per l’autorità fiscale la decisione dell’UBSS, “che nulla ha a che vedere con l’Ufficio di tassazione”. La ricorrente rileva poi che la deduzione le è stata riconosciuta nel periodo fiscale precedente e non potrebbe pertanto esserle negata nel periodo litigioso.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

 

                                         1.2.

                                         Il decreto esecutivo del 23 dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.    fr. 1’200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

2.    fr. 1’900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.    fr. 4’600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.    fr. 6’400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.    fr. 13’400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 10 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha ritenuto che la ricorrente non adempia i requisiti per poter beneficiare della deduzione per figli agli studi, in considerazione del fatto che la frequenza dell’__________ di __________, da parte del __________, “non permette all’allievo di conseguire un titolo pubblico riconosciuto”.

                                         La contribuente non contesta in sé tale affermazione, ma ritiene che la condizione del riconoscimento del titolo non sia coperta da una base legale sufficiente.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Come già ricordato, l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare “le modalità” e i “limiti” della deduzione per figli agli studi, “tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

 

                                         2.2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza, la delega del potere legislativo all’autorità esecutiva è consentita, sempreché il diritto cantonale non la proibisca, soltanto se sia indicato almeno approssimati-vamente l’oggetto, lo scopo e l’estensione della competenza ac-cordata e a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (DTF 115 Ia 379 consid. 3a). La validità della competenza dele-gata va controllata di caso in caso, avuto riguardo a diversi fatto-ri, e segnatamente all’intensità della lesione dei diritti dei cittadi-ni, alla complessità della materia da disciplinare, alla molteplicità delle soluzioni prospettabili e al carattere eventualmente tecnico della materia stessa (DTF 115 Ia 288 consid. 7a, 104 Ia 199 consid. 2c, 103 Ia 374 consid. 3a; RDAT II-1992 n. 10 consid. 2b; RDAT 1982 n. 51).

                                         La Costituzione ticinese non esclude la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./TI nonché gli art. 76 e segg. della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consi-glio di Stato, del 17 dicembre 2002, Lgc; cfr. sentenza del Tribu-nale federale n. 2P.313/2005 del 14 maggio 2007 consid. 5.4).

 

                                         2.2.3.

                                         L’art. 34 cpv. 1 lett. c LT stabilisce i principi della deduzione per figli agli studi, ponendo i seguenti limiti:

                                         -     età massima del figlio: “fino al ventottesimo anno di età”;

                                         -     il genitore che chiede la deduzione deve provvedere al sostentamento del figlio;

                                         -     inoltre, il figlio non deve “beneficiare di assegni o borse di stu-dio”;

                                         -     il figlio deve frequentare “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo”;

                                         -     il limite massimo della deduzione è di 13'400.- franchi.

                                         In sé la delega rispetta il principio di legalità, essendo contenuta in una legge in senso formale, che dà all’autorità esecutiva delegata indicazioni piuttosto precise. Anche il limite della durata minima di due semestri della scuola o del corso di formazione, frequentato dal figlio che beneficia del sostentamento del contribuente, non è in quanto tale in contrasto con la delega. Si è detto infatti che il legislatore ha esplicitamente attribuito al Consiglio di Stato la competenza a stabilire non solo le “modalità” ma anche i “limiti” della deduzione per figli agli studi.

                                         Sebbene non siano contenuti nelle condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dunque ammissibili gli ulteriori presupposti introdotti dal decreto esecutivo, ed in particolare i seguenti:

                                         -     che si tratti di “scuole, studi o corsi a tempo pieno”;

                                         -     che gli stessi siano “estesi per la durata di almeno due seme-stri”;

                                         -     che gli studenti non percepiscano alcuna “retribuzione né in-dennità”;

                                         -     che i corsi rilascino “un titolo” o preparino “ad un esame rico-nosciuto”.

                                         Il requisito della durata minima di due semestri, non diversamente da quello dell’impegno “a tempo pieno”, in particolare, sebbene non vi siano materiali legislativi che ne illustrino la genesi, pare ispirato dalla preoccupazione di evitare che un contribuente possa beneficiare della deduzione per un figlio che frequenta un qualunque corso serale o pomeridiano, della durata di qualche settimana o mese. Dalla stessa preoccupazione deriva del resto anche l’ulteriore condizione per cui il corso deve rilasciare un titolo o preparare ad un “esame riconosciuto” (cfr. la sentenza CDT n. 80.2007.90 del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t consid. 2.3.).

 

                                         2.2.4.

                                         Come ha già avuto modo di affermare questa Camera (cfr. la già citata sentenza del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa, non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene ai requisiti che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli stessi in entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute, il legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.

                                         Tale conclusione è rafforzata dalla lettura della circolare n. 4 del gennaio 2008 della Divisione delle contribuzioni sulla deduzione per figli agli studi, secondo cui “dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” (circolare cit., par. 2).

 

                                         2.2.5.

                                         Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il decreto esecutivo, adottato dal Consiglio di Stato in base alla delega contenuta nella legge in senso formale, costituisce una base legale sufficiente.

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Secondo l’Ufficio di tassazione, la deduzione richiesta sarebbe esclusa in considerazione del fatto che i corsi in Fashion Design, frequentati dal figlio della ricorrente a __________, non si concluderebbero con il rilascio di “un titolo riconosciuto”.

 

                                         2.3.2.

                                         La circolare della Divisione delle contribuzioni già menzionata espone fra l’altro i criteri in base ai quali il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport valuta quali studi possano essere sussidiati.

                                         Le scuole e i corsi sono raggruppati in tre categorie: scuole postobbligatorie (che preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente), studi superiori (successivi a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o assimilabili) e corsi di perfezionamento professionale (cfr. Circolare cit., par. 2).

                                         Se ci si concentra sugli “studi superiori”, la circolare precisa che vi rientrano “le facoltà universitarie, i politecnici e gli istituti universitari (se lo studente non beneficia di contratti come assistente o ricercatore), le scuole professionali superiori a pieno tempo nelle discipline tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni l’equivalente della SUPSI è la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche superiori (conservatori, accademie, scuole d’arte), le scuole di tecnici, le scuole specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d’interprete), compresi i corsi di lingua in università estere, purché di almeno due semestri continuati” (cfr. Circolare cit., par. 2.2).

 

                                         2.3.3.

                                         L’art. 19 cpv. 4 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc; RL 5.1.1.1), in vigore fino al 31 maggio 2015, nel definire le condizioni per la concessione di assegni e prestiti di studio, prevede che la formazione debba aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto da uno Stato o da un’autorità statale, dalla Confederazione o dai Cantoni.

                                         Gli stessi requisiti sono stati ripresi all’art. 13 cpv. 4 della nuova Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 5.1.3.1), entrata in vigore il 1° giugno 2015. A tale proposito, il Consiglio di Stato, nel suo messaggio che accompagnava il disegno di legge, ha sottolineato che “il diploma rilasciato da una scuola che opera in un determinato Paese deve essere riconosciuto dallo Stato o da un’autorità statale del Paese medesimo”, aggiungendo poi che “mal si comprenderebbe che lo Stato aiuti studenti che ottengono diplomi non riconosciuti dal Paese in cui opera la scuola e l’istituto che li rilascia” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6955 del 25 giugno 2014 concernente la Legge sugli aiuti allo studio, p. 24).

 

                                         2.3.4.

                                         L’Ufficio di tassazione ha fondato il rifiuto di concedere la deduzione richiesta sulla decisione con cui l’UBSS ha respinto la richiesta di borsa di studio, presentata dal figlio della ricorrente. In effetti, il 26 giugno 2013, l’UBSS ha adottato una decisione negativa, sottolineando che “il Cantone non sussidia ogni proposta o qualsiasi tipo di corso che il mercato della formazione offre”, ma “occorre che la scelta di una determinata via formativa porti a conseguire un certificato di studio o professionale riconosciuto dalle competenti autorità”. Nel caso di __________, l’autorità competente ha ritenuto che queste condizioni non fossero adempiute.

                                         Ora, formalmente è vero, come sostiene la ricorrente, che la decisione dell’UBSS non è vincolante per la decisione di tassazione. Infatti, l’UBSS applica la Legge della scuola (ora, Legge sugli aiuti allo studio), mentre l’Ufficio di tassazione adotta decisioni in applicazione della legge tributaria.

                                         I criteri su cui deve basarsi l’Ufficio di tassazione, per verificare il diritto di un contribuente alla deduzione per figli agli studi, sono tuttavia analoghi a quelli che guidano le decisioni dell’UBSS, quando si pronuncia su richieste di borse di studio.

 

                                         2.3.5.

                                         Si tratta pertanto di verificare se il corso, frequentato a __________ dal figlio della contribuente, rilasci un titolo o prepari ad un “esame riconosciuto”.

                                         In primo luogo, va sottolineato che la ricorrente non ha in alcun modo confutato l’affermazione dell’Ufficio di tassazione, secondo cui la frequenza dell’__________ di __________ non permetterebbe a suo figlio “di conseguire un titolo pubblico riconosciuto”. Al contrario, come già ricordato, l’insorgente si è limitata a contestare l’esistenza di una base legale sufficiente. Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è tuttavia ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Considerando anche il fatto che suo figlio segue una formazione all’estero, spetterebbe alla contribuente la prova del riconoscimento dei diplomi rilasciati.

                                         In ogni caso, da una verifica sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) della Repubblica Italiana risulta che l’__________ di __________ è autorizzato ad attivare i corsi e a rilasciare i titoli di diploma accademico di primo livello (fra l’altro, in Fashion Design & Accessories) solo a decorrere dall’anno accademico 2016/2017, ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005, che autorizza il Ministro a conferire a istituzioni non statali già esistenti l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. il decreto del 1° giugno 2016).

 

                                         2.3.6.

                                         Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha negato alla ricorrente la deduzione per figli agli studi, per il fatto che il corso frequentato a __________ da suo figlio __________ non rilascia un titolo riconosciuto, si rivela conforme alla legge.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La ricorrente sostiene infine che l’autorità di tassazione non potrebbe negarle la deduzione nel periodo fiscale in contestazione, alla luce del fatto che l’aveva invece riconosciuta nel periodo fiscale precedente, nelle stesse condizioni.

 

                                         3.2.

                                         A tale riguardo, va ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

 

                                         3.3.

                                         Il fatto che, nella tassazione del periodo fiscale 2013, l’Ufficio avesse ammesso la deduzione per figli agli studi, sebbene __________ frequentasse già l’__________ di __________, non lo vincola dunque per i periodi seguenti.

                                         A tale riguardo si può anche sottolineare che, come ha fatto anche nella dichiarazione d’imposta 2014, sulla prima pagina della dichiarazione per il periodo fiscale 2013 la ricorrente aveva indicato, quale scuola frequentata dal figlio, “UNI __________”. Se non avesse ricevuto dall’UBSS la comunicazione della mancata concessione della borsa di studio, l’Ufficio di tassazione non avrebbe verosimilmente appreso neppure nella procedura di tassazione 2014 che __________ frequentava l’__________. Tenuto conto delle informazioni, perlomeno imprecise, fornite dalla contribuente all’autorità di tassazione, in merito ai corsi frequentati dal figlio, non si vede come si potrebbe far discendere dal principio della buona fede la pretesa che l’Ufficio di tassazione sia vincolato a quanto deciso in relazione al periodo fiscale 2013.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: