Incarti n.
80.2015.169

80.2015.170

Lugano

15 gennaio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 28 agosto 2015 contro la decisione del 5 agosto 2015 in materia di IC e IFD 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, divorziato, lavora alle dipendenze della __________ AG, società a sostegno del gruppo __________ nel campo commerciale e nello sviluppo di nuovi mercati, quale responsabile per l’__________, la __________ e il __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2014, il contribuente esponeva redditi per un totale di fr. 235'564.– e faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 33'451.–.

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 28 maggio 2015, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 204'400.– per l’IC ed in fr. 205'000.– per l’IFD.

                                         Rispetto alla dichiarazione, l’autorità aveva ridotto a fr. 1'798.– le spese di gestione e manutenzione degli immobili.

 

 

                                  C.   Il contribuente, con scritto del 9 luglio 2015, comunicava all’autorità di tassazione di essersi involontariamente dimenticato di dichiarare l’importo di fr. 100'000.– versato nella cassa pensione a titolo di riscatto di anni di contributi, allegando alla missiva la relativa attestazione allestita dalla __________ AG.

                                         L’autorità, con lettera del 13 luglio 2015, lo informava di considerare il suo scritto quale reclamo tardivo. Gli assegnava quindi un termine per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, avvertendolo che in caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

 

 

                                  D.   Con scritto del 20 luglio 2015, il contribuente spiegava di non aver potuto osservare il termine di reclamo di trenta giorni in quanto “assente all’estero per lavoro”.

                                         L’Ufficio di tassazione, con decisione del 5 agosto 2015, dichiarava irricevibile per tardività il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Il contribuente ha inviato il reclamo per posta il 9 luglio 2015, ossia ben oltre il termine di 30 giorni. Ha indicato di non aver potuto rispettare il termine di 30 giorni siccome era assente all’estero per lavoro. La giustificazione non consente la restituzione del termine di legge. Il reclamo è dichiarato irricevibile per tardività.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, ammette di avere presentato tardivamente reclamo. Sostiene tuttavia di essere stato chiamato, in modo del tutto imprevisto, a partecipare a un importante progetto commerciale a __________, sede principale del gruppo __________, per un periodo di quasi due mesi, dalla metà del mese di maggio agli inizi del mese di luglio, ciò che gli avrebbe impedito di reagire tempestivamente alla decisione di tassazione. A giustificazione delle sue argomentazioni allega una dichiarazione scritta della __________ AG, nella quale conferma che un suo soggiorno di quasi due mesi a __________ non era previsto.

 

 

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 2 settembre 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame. A suo avviso, l’assenza all’estero per motivi di lavoro non può considerarsi del tutto imprevedibile, senza dimenticare inoltre che si sarebbe potuto pretendere dal contribuente, dopo i primi giorni d’assenza e visto il protrarsi del soggiorno, che ponesse rimedio alle incombenze amministrative lasciate sospese.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in quanto tardivo.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

 

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’autorità fiscale il 28 maggio 2015, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 9 luglio 2015. Ancora in questa sede il ricorrente ammette di avere presentato il gravame con “soli” dodici giorni di ritardo (cfr. ricorso del 28 agosto 2015, p. 2), invocando tuttavia il suo imprevisto soggiorno lavorativo all’estero quale motivo di restituzione del termine.

 

                                         2.3.

                                         Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

                                         Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

 

                                         2.4.

                                         Nella fattispecie proprio poiché la partenza per l’estero è avvenuta per ragioni lavorative, è evidente che non si tratta di un’assenza imprevista, che non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio, incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, anche volendo ammettere che sia dovuto partire per __________ senza alcun preavviso, si sarebbe comunque potuto pretendere dal contribuente, dopo i primi giorni d’assenza e visto il protrarsi del soggiorno, che ponesse rimedio alle proprie incombenze amministrative lasciate sospese. L’importante progetto commerciale al quale partecipava non gli avrebbe infatti impedito di tutelare i suoi interessi fiscali, né, se del caso, di incaricare una terza persona di occuparsene.

 

                                         2.5.

                                         Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare nel merito delle censure sollevate dal contribuente, indipendentemente dal carico fiscale che la mancata dichiarazione dell’importo di fr. 100'000.– versato nella cassa pensione a titolo di riscatto di anni di contributi gli ha provocato. Del resto, sia detto per inciso, l’autorità di tassazione non poteva avvedersi dell’errore commesso dal contribuente, senza dimenticare inoltre che essa può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale.

                                         Al ricorrente rimane tuttavia impregiudicata la facoltà di richiedere all’autorità di tassazione di voler ritenere lo scritto del 9 luglio 2015 alla stregua di una domanda di revisione nel senso degli art. 232 LT e 147 LIFD.

 

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: