Incarto n.
80.2015.175

Lugano

23 febbraio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 17 agosto 2015 in materia di denegata giustizia.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, cittadino di __________, si è trasferito in Svizzera nel corso del 2007, in provenienza dalla __________, e da allora risiede a __________ con un permesso di dimora.

                                         Dopo aver ottenuto dall’RS 1 due proroghe del termine, il 10 dicembre 2013 il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012.

 

 

                                  B.   La __________, in nome e per conto del contribuente, ha sollecitato l’evasione della tassazione 2012, con lettera del 17 novembre 2014.

                                         Con scritto del 15 gennaio 2015, l’RA 1, quale patrocinatore del contribuente, si è rivolto all’autorità fiscale, sollecitando l’evasione della tassazione per il periodo fiscale 2012, in considerazione del fatto che “il contribuente ha in atto un piano di pagamento rateale delle imposte scadute per il periodo 2007-2011, al quale può far fronte solo con grandi sforzi”. Poiché, secondo il legale del contribuente, la tassazione in questione avrebbe dovuto “definirsi con un possibile credito d’imposta”, a suo avviso l’adozione della decisione di tassazione avrebbe facilitato il saldo delle imposte arretrate.

                                         Il 10 luglio 2015 il rappresentante del contribuente sollecitava nuovamente l’Ufficio di tassazione, avvertendolo che avrebbe atteso fino al 20 luglio 2015, per poi inoltrare “formale reclamo”.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 17 agosto 2015, inviato all’Ufficio di tassazione, RI 1 lamenta la “mancata emissione, nonostante ripetute richieste e solleciti, della notifica di tassazione per l’anno 2012 (art. 29 cpv. 1 Cost.)”.

                                         La Divisione delle contribuzioni ha trasmesso il reclamo alla Camera di diritto tributario, il 4 settembre 2015, ritenendo che “il ricorso per denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso”.

 

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2015, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Rilevato come il contribuente abbia beneficiato di due proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione d’imposta, l’autorità resistente sottolinea anche che l’RS 1 “con solo 30 tassatori a disposizione, si trova annualmente confrontat[o] con l’evasione di circa 50'000 incarti”. Tenuto conto del fatto che le leggi applicabili non prevedono termini d’ordine entro i quali l’autorità di tassazione deve decidere, fatti salvi i termini perentori di prescrizione del diritto di tassare, la Divisione ritiene che il tempo trascorso “rientri ancora ampiamente nei normali limiti imposti dalle esigenze amministrative per procedere all’emissione della decisione di tassazione”. In conclusione, segnala che “prossimamente l’autorità fiscale competente, procederà con l’emissione della decisione di tassazione 2012”.

 

 


Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con il ricorso in esame, il contribuente lamenta un diniego di giustizia, per il fatto che l’RS 1 non gli ha ancora notificato la decisione di tassazione IC e IFD 2012.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n. 2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però anche che l'istante possa esigere l’emanazione di una decisione. In effetti un’autorità non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di competenza. In altri termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica, il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un interesse degno di protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità di prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135 I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art. 25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge ticinese sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Per converso, chi non può vantare un interesse legittimo ad un accertamento immediato non può pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il contribuente ha indirizzato il suo “reclamo” all’autorità di tassazione, la quale lo ha trasmesso alla Camera di diritto tributario, ritenendola competente, come già stabilito in una sentenza del 28 maggio 2013 (inc. 80.2013.98).

 

                                         2.2.

                                         La legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.

                                         Dovendo definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264). 

 

                                         2.3.

                                         Le decisioni dell’Ufficio di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla stessa autorità (articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di diritto tributario (articoli 140 LIFD e 227 LT). La Camera di diritto tributario è allora competente a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro l’Ufficio di tassazione (cfr. la citata sentenza CDT n. 80.2013.98 del 26 maggio 2013 consid. 2; nello stesso senso anche la sentenza CDT n. 80.95.00123 del 27 ottobre 1995 consid. 3.1.).

 

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come già accennato, l’art. 29 cpv. 1 Cost. attribuisce ad ognuno il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Il carattere ragionevole del termine si valuta secondo le circostanze particolari della causa, tenuto conto in particolare della sua complessità, del comportamento dell’istante e di quello delle autorità competenti, come pure del significato del procedimento per l’interessato (sentenza del Tribunale federale 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid 7.1, con riferimento a: DTF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).

 

                                         3.2.

                                         Nel diritto tributario cantonale non sono previsti termini entro i quali l’autorità fiscale deve adottare e notificare la tassazione al contribuente. D’altronde, come ha rilevato la stessa Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni, il contribuente ha a sua volta chiesto ed ottenuto due proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione, ritardando di fatto di circa otto mesi l’adempimento dei suoi obblighi procedurali. Se ciò non implica che l’autorità fiscale possa di conseguenza indugiare a piacimento, si deve tuttavia ritenere che possa a sua volta considerare la pratica come non particolarmente urgente.

                                         Anche senza addentrarsi nel contenuto della dichiarazione, va del resto sottolineato che la necessità di qualche accertamento, ed eventualmente di un supplemento di collaborazione del contribuente, non sembra potersi escludere. Il contribuente risiede infatti nel Canton Ticino da alcuni anni, durante i quali ha sempre dichiarato redditi del lavoro di una certa importanza, che sono anche stati assoggettati alla ritenuta d’imposta alla fonte. Se negli anni precedenti lo stipendio proveniva dalla __________ Sagl di __________, nel periodo fiscale in discussione, dal mese di maggio il ricorrente è stato retribuito dalla __________ SA di __________, società da lui stesso controllata. Di questa società si è già occupato anche l’Ispettorato fiscale, che ha esperito una verifica per i periodi dal 2008 al 2010. Dall’ultima dichiarazione risulta inoltre una importante modifica della situazione patrimoniale, caratterizzata in particolar modo dall’estinzione di debiti ipotecari per diversi milioni di franchi.

                                         In queste circostanze, è comprensibile che l’autorità di tassazione necessiti di un certo tempo per intraprendere controlli e approfondimenti. Che poi il contribuente e la società di cui è azionista siano anche coinvolti in procedimenti all’estero è un fatto di dominio pubblico, che può a sua volta giustificare un prolungamento della procedura di tassazione.

 

 

                                         3.3.

                                         L’insorgente giustifica il suo sollecito con la necessità di poter disporre della liquidità che dovrebbe scaturire dall’incasso di non meglio precisati crediti d’imposta. Essendo il suo reddito del lavoro assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte, non si può in effetti escludere che la tassazione ordinaria sostitutiva – prevista per i contribuenti, i cui proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte superano, nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale e dal Dipartimento federale delle finanze per l’imposta federale diretta (art. 113 cpv. 1 LT e 90 cpv. 2 LIFD) – comporti un credito a suo favore.

                                         Visto l’insieme delle circostanze e tenuto conto dell’importanza dei redditi del contribuente, è tuttavia difficile immaginare che un ritardo nel rimborso dei crediti in questione possa comportare seri problemi di liquidità. Per quanto concerne il “piano di pagamento rateale per le imposte 2007-2011”, a cui fa riferimento il ricorrente, si può ritenere che l’autorità di tassazione prenderebbe in considerazione anche il fatto che la procedura di tassazione per il 2012 è ancora in corso, prima di intraprendere eventuali procedure esecutive.

 

                                         3.4.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, si può escludere che all’autorità fiscale possa essere rimproverata una violazione del principio di celerità. Nelle sue osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha peraltro annunciato che adotterà una decisione “prossimamente”. Essendo nel frattempo trascorsi due anni dall’inoltro della dichiarazione, è effettivamente auspicabile che l’Ufficio intraprenda quanto prima le verifiche che ancora ritiene necessarie e che adotti poi una decisione.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: