Incarti n.
80.2015.200

80.2015.201

Lugano

4 dicembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 24 settembre 2015 contro la decisione del 26 agosto 2015 in materia di IC e IFD 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione datata 24 giugno 2015, notificata per posta semplice, l’RS 1 ha intimato ai coniugi RI 1 e __________ la tassazione IC/IFD 2013;

 

                                     -   con scritto del 7 agosto 2015 (data del timbro postale), l’avv. RI 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione;

 

                                     -   l’autorità di tassazione si è rivolta al reclamante, con lettera del 12 agosto 2015, attribuendogli un termine per “giustificare e documentare i motivi del ritardo” nell’invio del reclamo;

                                     -   il contribuente ha preso posizione con scritto del 17 agosto 2015, argomentando che, sebbene la data stampata sulla decisione impugnata fosse il 24.6.2015, “la decisione è pervenuta al [suo] domicilio __________ a __________ per lettera semplice diversi giorni dopo questa data (quando oltretutto er[a] in ferie)”;

 

                                     -   ha sottolineato di non essere in grado di documentare la data esatta di intimazione a ragione delle modalità di invio adottate dall’Ufficio di tassazione, “ciò che rende materialmente impossibile qualsiasi verifica”, e concludeva che, non avendo l’autorità fiscale provato la data di notificazione della decisione, il reclamo doveva essere considerato ricevibile;

 

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 26 agosto 2015, osservando che “quanto presentato in data 17.08.2015 non è sufficiente a sanare il vizio di forma”;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della decisione dell’Ufficio di tassazione ed il rinvio degli atti a quest’ultimo affinché entri nel merito del reclamo;

 

                                     -   il ricorrente rimprovera all’autorità fiscale di aver “dichiarato il reclamo tardivo apoditticamente, senza recarne né prova né indizio, basandosi unicamente sulla data stampata sulla decisione; ciò in violazione dell’obbligo della prova a suo carico ai sensi dell’art. 8 CC”;

 

                                     -   a suo avviso, “non avendo l’amministrazione fornito nessuna prova della asserita data di notifica va ritenuta la versione favorevole ricorrente ed il reclamo va giudicato tempestivo”;

 

                                     -   nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2015, l’Ufficio di tassazione ha proposto la reiezione del ricorso.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, in considerazione del fatto che non hanno rispettato il termine di trenta giorni per contestare la decisione di tassazione;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC e IFD 2013 dei contribuenti, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

 

                                     -   preliminarmente, devono essere condivise le perplessità del ricorrente in merito alla motivazione della decisione impugnata, che non si confronta in modo compiuto con gli argomenti addotti dal contribuente in risposta alla richiesta di spiegazioni dell’Ufficio di tassazione;

 

                                     -   benché infatti sia stata la stessa autorità fiscale a chiedergli di giustificare l’apparente inosservanza dei termini di reclamo, essa non ha poi minimamente esaminato il contenuto della risposta del contribuente, ma si è limitata ad affermare che “quanto presentato in data 17.08.2015 non è sufficiente a sanare il vizio di forma”;

 

                                     -   a quest’ultimo riguardo si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

 

                                     -   per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a);

 

                                     -   l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

 

                                     -   una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi);

 

                                     -   né nella decisione impugnata né nelle osservazioni al ricorso l’Ufficio di tassazione ha spiegato perché, nonostante che l’onere della prova della notificazione della decisione fosse a suo carico, il reclamo fosse irricevibile in quanto tardivo;

 

                                     -   è pertanto perlomeno dubbio che la motivazione della decisione su reclamo sia conforme ai requisiti ricordati;

 

                                     -   la questione può tuttavia essere lasciata aperta, per il fatto che il ricorso deve comunque essere accolto;

 

                                     -   infatti, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   nel caso in esame, è controversa la data dell’avvenuta notificazione della decisione di tassazione;

 

                                     -   l’autorità fiscale infatti non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata;

 

                                     -   il ricorrente sostiene tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo nei giorni successivi e comunque in un momento tale da indurlo alla conclusione che il reclamo del 7 agosto 2015 era ricevibile;

 

                                     -   le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT);

 

                                     -   se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);

 

                                     -   per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

 

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

 

                                     -   notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo, unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che deve sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di notificazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata);

 

                                     -   se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (ibidem);

 

                                     -   la giurisprudenza non richiede tuttavia la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579);

 

                                     -   tornando al caso in esame, l’autorità non ha provato né reso verosimile in alcun modo la data in cui sostiene che la decisione sarebbe stata notificata;

 

                                     -   da parte sua, l’insorgente ha sostenuto che “la decisione è pervenuta al [suo] domicilio privato a __________ per lettera semplice diversi giorni dopo questa data (quando oltretutto er[a] in ferie)”, ma l’onere della prova non era evidentemente a suo carico;

                                     -   è vero che l’affermazione secondo cui era in ferie potrebbe indurre a ritenere che la decisione sia effettivamente pervenuta alla data stampata dall’Ufficio di tassazione o nei giorni immediatamente seguenti, con la conseguenza che il reclamo era tardivo;

 

                                     -   tuttavia, il fatto che l’onere della prova sia a carico dell’autorità non permette altra soluzione che quella di accettare la tesi del ricorrente, secondo cui la decisione è pervenuta un paio di settimane dopo la data del preteso invio;

 

                                     -   diverso sarebbe il caso in cui lo stesso destinatario dell’invio avesse ammesso la tardività del suo reclamo in una lettera, che secondo il Tribunale federale costituirebbe un mezzo di prova pertinente che stabilisce il carattere tardivo del reclamo (cfr. in questo senso la già citata sentenza del Tribunale federale in RDAF 2008 II 197 consid. 2.4.1);

 

                                     -   ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo del contribuente;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali;

 

                                     -   al ricorrente, avvocato che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297 consid. 5 e giurisprudenza citata).

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: