Incarti n.
80.2015.204

80.2015.205

Lugano

23 giugno 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretario

Sabrina Gianola, vicecancelliera,

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 9 ottobre 2015 contro la decisione del 9 settembre 2015 in materia di IC e di IFD 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 e RI 2 [sino al periodo fiscale 2013 coniugi] giungevano in Svizzera il 1°.12.2010. Per il periodo fiscale 2010, i medesimi venivano imposti secondo il dispendio.

                                         Il 2 aprile 2013  contribuenti presentavano la dichiarazione 2011 per l’imposizione secondo il dispendio. Le spese di mantenimento erano commisurate in fr. 405'000.–.

                                         In seguito, il 28 agosto 2014, inviavano all’RS 1 la dichiarazione d’imposta sul reddito e sulla sostanza, chiedendo di passare al regime di tassazione ordinaria. In questo contesto, dichiaravano “altri redditi”, imponibili in __________, pari a fr. 84'804.-- ed un reddito imponibile complessivo di fr. 22'042.--, aggiungendo di non possedere sostanza.

 

 

                                  B.   Con decisione del 17.9.2014, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 190'300.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 252'200.–) ed in fr. fr. 209'100.– per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 281'600.–). La sostanza imponibile era stabilita in fr. 4'976'000.– (sostanza determinante per l’aliquota fr. 6'942'000.–).

A motivazione dei dati accertati, il fisco precisava, in relazione agli “altri redditi” di fr. 240'000.–, “valori esposti secondo valutazione d’ufficio”. In merito al reddito ed alla sostanza determinanti per l’aliquota proponeva le seguenti considerazioni:

                                         Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti.

 

 

                                  C.   Con reclamo 13/14.10.2014 i coniugi RI 1 si aggravavano contro la decisione di tassazione del 17.9.2014. A fondamento dell’impugnativa, gli insorgenti lamentavano che i valori accertati non erano corretti. I medesimi rendevano attenta l’autorità di come dal 2010 la loro situazione finanziaria fosse radicalmente mutata, avendo subito un dissesto finanziario e ritenuto come RI 1 fosse stato nel frattempo incarcerato in __________ (e lo era anche al momento dell’impugnativa). I reclamanti chiedevano di essere sentiti, come anche di poter fornire le prove richieste e necessarie per la nuova valutazione della loro situazione fiscale.

 

 

                                  D.   Con scritto 24.10.2014 l’UT chiedeva ai coniugi RI 1 di voler designare un rappresentante in Svizzera tenuto conto di come – già dal 2013 – essi si fossero ritrasferiti in __________.

                                         Il 12.12.2014 la RA 1, dichiarava di fungere da tramite, precisando come non le fosse possibile rappresentare i contribuenti, e trasmetteva i documenti inviati dai contribuenti, a comprova del fatto che a loro dire la loro situazione economica avrebbe subito un drastico mutamento.

 

 

                                  E.   Con missiva 20.4.2015, l’UT richiedeva ai reclamanti di voler fornire della documentazione a comprova degli aiuti finanziari ricevuti per il mantenimento (addebiti dal conto di chi ha versato i soldi e accrediti bancari dei signori RI 1). In calce allo scritto veniva specificato:

                                         Vi avvertiamo che questo scritto vale quale diffida non avendo dato seguito ad una nostra precedente richiesta. In caso di inosservanza al presente invito si procederà all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

 

 

                                  F.   Con decisione 9.9.2015 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva la sostanza imponibile a fr. 153'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 2’042'000.–, con la seguente motivazione:

                                         In data 14 ottobre 2014 avete presentato reclamo contro la decisione di tassazione 2011 datata 17 settembre 2014, contestando i valori esposti sia come reddito che sostanza. Non essendo stato dato seguito alle varie richieste di documentazione (l’ultima datata 20 aprile 2015 con invio A plus) nelle quali si chiedeva la comprova dei mezzi finanziari utilizzati per il proprio mantenimento, viene confermato il reddito d’altra fonte esposto al punto 7.3. Non viene invece più esposta la sostanza mobiliare in Svizzera al punto 26.2 in quanto è stata in seguito sequestrata.           
Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti.

 

 

                                  G.   Con ricorso 9.10.2015 RI 1 e RI 2 insorgono avverso la decisione di tassazione su reclamo del 9.9.2015, sostenendo che, nel mese di marzo 2014, avrebbero avuto un grosso dissesto finanziario, accompagnato dalla carcerazione di RI 1 per presunta truffa, con il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili [che anche al momento del ricorso si troverebbero confiscati]. Gli insorgenti precisano di aver trasmesso, con scritto 12.5.2015, consegnato a mano all’UT, la comprova del loro sostentamento, al quale avrebbero contribuito famigliari ed amici.

                                         La decisione su reclamo, non avrebbe preso in considerazione la predetta documentazione, sicché sarebbe del tutto arbitraria.

 

 


Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 14 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015, le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cpv. 1). Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite (cpv. 2).

                                         Un’identica disciplina era prevista per l’imposta cantonale dall’art. 13 cpv. 1 e cpv. 2 LT.

 

                                         1.2.

                                         Il Tribunale federale ha altresì ricordato che l’imposizione sul dispendio si sostituisce sì all’imposta ordinaria sul reddito (art. 14 cpv. 1 LIFD), ma non costituisce tuttavia né un accordo fiscale né un “privilegio”, bensì una procedura legale di tassazione che trova il suo epilogo nella notificazione di una decisione di tassazione ordinaria secondo l’art. 131 LIFD (cfr. la sentenza del 10 ottobre 2006, n. 2A.227/2006, in ASA 76 p. 748, consid. 3.2, con riferimento all’art. 6 dell’Ordinanza del 15 marzo 1993 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta [OIDIFD; RS 642.123] e alla dottrina citata). Instaurato per ragioni pratiche, questo regime speciale deve essere concesso, su domanda del contribuente, quando ne sono adempiute le condizioni. Tuttavia, il contribuente può rinunciare all’imposta globale fin dall’inizio dell’assoggettamento o trascorso un certo tempo. In linea di principio, il diritto di rinunciare può essere esercitato in ogni periodo fiscale (cfr. ASA 76 p. 748, consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

 

                                         1.3.

                                         Ne consegue che in sé la richiesta dei ricorrenti di non beneficiare della tassazione sul dispendio, inoltrata dopo aver già presentato la relativa dichiarazione d’imposta, è conforme alla legge.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Presentando la dichiarazione d’imposta ordinaria, il 28 agosto 2014, i ricorrenti hanno indicato un unico reddito, relativo ad un’attività esercitata dalla moglie in __________, e capitali per complessivi fr. 62'443.–.

                                         2.2.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         2.3.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

 

                                         2.4.

                                         Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

                                         2.5.

                                         Di fronte alla dichiarazione d’imposta presentata nel 2014, in evidente contrasto con quella inoltrata un anno prima ai fini della tassazione sul dispendio e accompagnata da una documentazione estremamente ridotta, l’autorità fiscale cantonale non poteva che procedere ad una stima degli elementi imponibili, pur non avendo intrapreso una tassazione d’ufficio in senso formale.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         I ricorrenti hanno ottenuto il permesso di dimora in Svizzera il 1° dicembre 2010, chiedendo di poter pagare un’imposta globale sul dispendio, non esercitando alcuna attività lucrativa in Svizzera. Nella “Dichiarazione e ricapitolazione dei redditi”, sottoscritta il 25 novembre 2010 e rilasciata all’Ufficio stranieri, i contribuenti hanno dichiarato di avere una sostanza mobiliare di fr. 5'000'000.– ed una immobiliare di fr. 2'000'000.– all’estero, senza godere di alcun reddito. Lo stesso giorno hanno poi sottoscritto un accordo con l’autorità fiscale cantonale, accettando che il dispendio annuo venisse determinato in fr. 200'000.–.

                                         Per il 2011, i contribuenti dapprima riempivano il modulo per la dichiarazione secondo il dispendio, firmandolo entrambi il 2.4.2013, ed indicando la somma di CHF 405'000.-- a titolo di spese di mantenimento, precisando altresì di aver corrisposto fr. 81'000.-- a titolo di pigione annua (a far tempo dal 1°.3.2011).

                                         Dal contratto di locazione – firmato il 22.1.2011 – si evince come le parti hanno versato al locatore fr. 22'500.-- quale deposito di garanzia.

                                         In un secondo momento i coniugi hanno postulato l’ammissione alla procedura di dichiarazione di tassazione ordinaria, firmando il modulo relativo il 28.8.2014.

 

                                         3.2.

                                         Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ridotto la sostanza imponibile (cioè quella mobiliare) a fr. 153'000.– e quella determinante per l’aliquota (cioè quella immobiliare) a fr. 2’042'000.–, per tener conto del fatto che la sostanza mobiliare era stata sequestrata.

Ha invece confermato “altri redditi”, imponibili in Svizzera, per fr. 240'000.– e redditi immobiliari netti (considerati solo per l’aliquota) per fr. 75'000.–.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Secondo la tesi dei ricorrenti – per quanto attiene al periodo fiscale 2011 – al loro sostentamento avrebbero provveduto famigliari ed amici, così come risulterebbe comprovato dagli scritti trasmessi.

 

                                        3.3.2.

                                         Agli atti vi sono i seguenti documenti (peraltro redatti in lingua __________):

 

·        contratto di prestito [scritto in __________, dal quale non si evince peraltro la data di stipula] tra la __________ di __________ e RI 1 ed RI 2, per la somma di 750'000.-- corone __________, ossia circa fr. 124'000.-- (cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/, sito consultato il 17.6.2016);

 

·        contratto di prestito [scritto in __________ e del quale non si sa la data di stipula] tra la __________ di __________ e RI 1 ed, per la somma di 100'000.-- corone __________, ossia circa fr. 16'500.-- ( cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/, sito consultato il 17.6.2016);

 

·        contratto di prestito [scritto in __________ e stipulato il 4.7.2011] tra __________ – __________ e RI 2 per la somma di 580'000.-- corone __________, ossia circa fr. 95'700.--   (cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/, sito consultato il 17.6.2016);

 

·        estratto conto della __________ [sempre in lingua __________ e di cui non si conosce né il titolare né l’avente diritto economico] dal quale si evincono due versamenti entrambi da 250'000.-- corone __________ l’uno, ossia circa fr. 41'250.-- l’uno (cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/, sito consultato il 17.6.2016) effettuati il 17.11.2011 ed il 29.11.2011 da parte di __________, __________);

 

                                         Agli atti vi è poi un ulteriore estratto bancario, sempre redatto in lingua __________, datato 22.5.2012. Già per il fatto che si riferisce ad un altro periodo fiscale non deve essere preso in considerazione. Si rileva comunque che da tale documento si evince un versamento, ma non viene comunque menzionato il destinatario (né invero l’istituto di credito).

 

                                         3.3.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (cfr. le sentenze 2P.173/2002 del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 3.2; 2A.129/1997 del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t; inoltre ASA 55 137 consid. 3a).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).                       

 

                                         3.3.4.

                                         Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a produrre dei pretesi contratti di prestito (redatti peraltro in lingua __________ e non tradotti) non accompagnati dalla minima documentazione bancaria. Nulla si sa del resto dei pretesi creditori e dei loro aventi diritto economico, che per quanto noto potrebbero anche identificarsi con gli insorgenti o essere persone loro vicine.

                                         Laddove sussiste invece l’estratto conto bancario, come menzionato sopra, non vi è l’indicazione del titolare del conto o dell’avente diritto economico. Sicché non si sa chi è il destinatario degli stessi.

 

                                         Motivo per cui, la Camera, in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, ritiene come non provati i pretesi contratti di prestito / donazioni ricevuti da parenti ed amici.

 

                                         3.3.5.

                                         Gli ulteriori documenti prodotti dai ricorrenti riguardano il dissesto finanziario da loro subito, ma concernono periodi fiscali posteriori al 2011, sicché, contrariamente a quanto preteso dai reclamanti, non hanno alcuna rilevanza probatoria per dimostrare la loro situazione fiscale nel 2011.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Resta da verificare se le valutazioni operate da parte dell’autorità fiscale possono considerarsi sostenibili, tenuto conto anche delle regole sull’onere della prova.

                                         In sostanza l’UT ha dovuto procedere secondo una tassazione per apprezzamento, tenuto conto della mancata collaborazione dei contribuenti.

 

                                         3.4.2.

                                         Ora, agli atti vi sono pochi elementi certi comprovanti il reddito e la situazione finanziaria degli ex coniugi ricorrenti per il periodo fiscale 2011.

 

                                         Si sa – che durante il 2011 – i contribuenti hanno speso fr. 108'750.-- a titolo di pigioni: dapprima a __________, a __________, ed in seguito a __________ (contratto di locazione con pigione a fr. 7'500.-- al mese).

 

                                         In particolare hanno versato fr. 15'000.-- sia per gennaio sia per febbraio 2011 (pigione __________).

                                         Per febbraio 2011 hanno dovuto corrispondere pure metà del mese (essendo la locazione per la casa di __________ cominciata a metà del mese). Da marzo a dicembre 2011, sono stati corrisposti fr. 7'500.-- al mese (cfr. in merito documentazione presentata per la tassazione secondo il dispendio per il 2011).

                                         L’11.1.2011 è stata iscritta a Registro di commercio la società __________ con capitale di fr. 100'000.-- [100 azioni al portatore], di cui RI 1 era amministratore unico.

                                         Il contribuente non fornisce dati in merito ad eventuali redditi erogati da tale società.

 

                                         Sempre dalla dichiarazione di tassazione emergono oneri assicurativi per la malattia privata pari a fr. 25'752.--.

 

                                         Sicché per il 2011 si ha che i qui contribuenti hanno quanto meno avuto fr. 157'002.-- di uscite (108'750.-- + 25'752.-- + 22'500.--; [affitti / oneri assicurativi / caparra per pigioni]), ai quali devono sicuramente essere aggiunti i costi della vita (cibo, vestiti, ...), altre assicurazioni, ecc..

 

                                         3.4.3.

                                         Ne consegue quindi che la somma di fr. 240'000.-- a titolo di “redditi di altra fonte” appare più che giustificata, posto come da un lato i contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta a dir poco lacunosa e come, d’altro canto, sempre per il 2011, avessero presentato in prima battuta una dichiarazione secondo il dispendio, indicandolo il medesimo in fr. 405'000.--.

                                         Nella situazione descritta, appare già oltremodo generosa la decisione dell’autorità di tassazione, che in seguito al reclamo dei contribuenti ha praticamente azzerato la sostanza mobiliare degli insorgenti – che sarebbe stata imponibile in Svizzera –, senza peraltro disporre di alcuna prova del sequestro dei beni, che il contribuente avrebbe subìto, ed in particolar modo dei capitali che sarebbero stati colpiti da tale provvedimento.

 

 

                                   4.   Visto quanto sopra emerge come l’Ufficio di tassazione abbia proceduto correttamente nel valutare la situazione fiscale dei ricorrenti per quanto attiene al periodo fiscale 2011, non tenendo in considerazione i documenti che avrebbero comprovato il loro sostentamento da parte di amici e famigliari.

 

 

                                   5.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali, già anticipate, consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 5’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 6’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 -;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

Il presidente:                                                         La segretaria: