Incarti n.
80.2015.212

80.2015.213

Lugano

2 maggio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini e Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi,

assente

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 13 ottobre 2015 contro la decisione del 14 settembre 2015 in materia di IC e IFD 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, divorziato, vive a __________ con la compagna __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (nel 1993) e __________ (nel 1999).

                                         Di professione farmacista, il contribuente svolge la propria attività indipendente in __________. È inoltre socio e gerente della __________ Sagl di __________, società con scopo la commercializzazione di apparecchiature per l’estetica e la terapia del dolore, prodotti cosmoceutici, trattamenti di bellezza e benessere. Altra socia è la convivente __________.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2011, RI 1 esponeva una perdita aziendale di fr. 2'053.– e un reddito da attività dipendente accessoria di fr. 1'680.–

                                         L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 17 luglio 2017, sottoponeva al contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2011, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria per il mantenimento della sua famiglia, invitandolo a prendere posizione. Ribadiva l’invito con ulteriore scritto del 4 novembre 2014, trasmesso per posta A Plus, avvertendolo che in caso contrario avrebbe allestito una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  C.   RI 1, rappresentato dalla RA 1, rispondeva con scritto del 17 novembre 2014, ponendo l’accento sull’esistenza di un debito di fr. 55'000.– contratto nei confronti della __________ Sagl, che per una svista non era stato inserito nella dichiarazione fiscale.

                                         L’autorità fiscale, con decisione dell’8 luglio 2015, gli notificava la tassazione IC/IFD 2011, aggiungendo alle entrate dichiarate altri redditi per fr. 96'000.–. Nelle motivazioni allegate spiegava trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. Nei rimedi giuridici ricordava inoltre che una tassazione allestita d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta e che il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

 

 

                                  D.   Il rappresentante del contribuente, con scritto di posta elettronica dell’11 agosto 2015, si rivolgeva direttamente al tassatore incaricato, chiedendogli un incontro anche a nome della convivente __________. Incontro che ha avuto luogo il successivo 17 agosto 2015.

                                         Con scritto del 6 settembre 2015, RI 1 si rivolgeva direttamente all’autorità di tassazione, chiedendole “di voler riaprire la notifica tassazione 2011, in quanto palesemente a discapito del sottoscritto”. Il contribuente aggiungeva poi di non essere riuscito “ad inoltrare ricorso nei canonici 30 gg a seguito dell’assenza prima mia e poi del nuovo commercialista”.

 

 

                                 E.   L’autorità di tassazione, con decisione del 14 settembre 2015, considerava lo scritto del 6 settembre 2015 quale reclamo tardivo, dichiarandolo conseguentemente irricevibile.

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, nuovamente rappresentato dalla RA 1, postula la riapertura della tassazione IC/IFD 2011.

                                         Il ricorrente ammette di avere inoltrato un reclamo tardivo, seppure di un giorno, sottolineando tuttavia la “manifesta iniquità” della tassazione. In primo luogo perché si sarebbe convenuto di tenere in sospeso le tassazioni e di evaderle una volta chiarita la sua posizione, quella della convivente __________ e della __________ Sagl. In secondo luogo perché in occasione dell’incontro del 17 agosto 2015, alla presenza di tutti i tassatori coinvolti, sarebbe emersa “l’evidente inesattezza dei dati esposti a suo tempo nelle dichiarazioni fiscali e la conseguente penalizzazione a discapito del Sig. RI 1”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 6 settembre 2015, con cui il contribuente chiedeva di voler riaprire la tassazione 2011 “in quanto palesemente a discapito del sottoscritto”, considerandolo come un reclamo tardivo.

                                         A questa Camera non resta quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della tassazione.

 

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo l’Alta Corte, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

 

                                         2.3.

                                         Come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha ricordato, nei rimedi giuridici, che una tassazione allestita d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta e che il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

                                         Non ha invece indicato che in mancanza di tali requisiti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Né vi ha provveduto dopo l’inoltro del reclamo, invitando il contribuente a emendare il gravame, conformemente ai requisiti degli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). Ma questo semplicemente perché ne ha contestato la tempestività, considerando lo scritto del 6 settembre 2015 come un reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio dell’8 luglio 2015. Ne consegue che a questa Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il termine di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 cpv. 4 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

 

                                         3.2.

                                         Come esposto in narrativa, lo scritto del 6 settembre 2015, con cui il contribuente chiedeva di voler riaprire la tassazione 2011, non è il primo indirizzato all’autorità. Dalla documentazione prodotta risulta infatti che il rappresentante del contribuente, con precedente scritto di posta elettronica dell’11 agosto 2015, si è rivolto direttamente al tassatore incaricato, chiedendogli un incontro anche a nome della convivente __________.

                                         Tale scritto non può tuttavia essere considerato un valido reclamo. Non soltanto perché non prova che la tassazione d’ufficio è “manifestamente inesatta”, ma anche perché non adempie alle ulteriori condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, pena la sua irricevibilità. Come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 19 ad art. 132, p. 1275). Un gravame non può pertanto essere inoltrato tramite telefax (decisione TF n. 1C_234/2011 del 27 maggio 2011; DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6) o posta elettronica, perlomeno se difetta una valida firma elettronica (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, loc. cit., e giurisprudenza citata).

 

                                         3.3.

                                         A giusta ragione, l’autorità di tassazione ha considerato solo lo scritto del 6 settembre 2015 quale reclamo contro la decisione di tassazione.

                                         Tale scritto, per stessa ammissione del ricorrente, è ampiamente tardivo e non sono d’altra parte ravvisabili validi motivi di restituzione dei termini nel senso degli art. 195 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Non lo è certamente un’assenza per ferie del tutto prevedibile del contribuente (che è peraltro rientrato al proprio domicilio il 18 luglio 2015) o del suo rappresentante (che in simili circostanze ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale da poter ricevere tutte le comunicazioni anche durante la prevista vacanza e poter così evadere tempestivamente tutti gli incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno). Non lo è nemmeno la pretesa sospensione della procedura, in attesa di chiarire la posizione della compagna __________ e della __________ Sagl.

 

                                         3.4.

                                         Quest’ultima circostanza potrebbe tutt’al più costituire un motivo di revisione della tassazione passata in giudicato per violazione di principi essenziali della procedura (art. 232 cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD), qualora fosse dimostrato che l’autorità ha dissuaso il contribuente e il suo rappresentante dal compiere qualunque atto, facendogli credere che la procedura fosse stata effettivamente sospesa, per poi dichiarargli irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Ma anche in tale caso, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto contestare l’operato dell’autorità di tassazione già nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo, senza attendere quasi due mesi dalla notificazione della decisione di tassazione (cfr. le decisioni TF n. 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1).

                                         Lo scritto del 6 settembre 2015 non può quindi essere considerato un’istanza di revisione nel senso degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD. È qui appena il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In tale prospettiva, non si può in particolar modo ammettere che un contribuente possa contestare una decisione passata in giudicato sulla base di argomentazioni giuridiche in precedenza trascurate.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: