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Incarti n. 80.2015.219 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 ottobre 2015 contro la decisione del 23 settembre 2015 in materia di rimborso dell’imposta preventiva 2013. |
Fatti
A. In data 1° aprile 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha intimato ai coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, le decisioni di tassazione IC/IFD 2013. Con le stesse l’Autorità fiscale ha accertato redditi da sostanza divergenti da quanto dichiarato dai contribuenti. In particolare è stato aggiunto ai redditi da sostanza mobiliare il dividendo di CHF 100'000.–, riconosciuto ai contribuenti dalla società __________ SA, __________, di cui dispongono della totalità delle azioni, e scaduto il 27 dicembre 2013.
I contribuenti hanno interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 in data 24 aprile 2015, contestando la ripresa del dividendo, e sostenendo che, essendo stato versato dalla società nel 2014, andava inserito della dichiarazione d’imposta 2014. Subordinatamente, qualora il dividendo dovesse essere tassato nel 2013, i contribuenti hanno postulato il rimborso dell’imposta preventiva.
B. Con scritto del 16 giugno 2015 l’RS 1 ha quindi invitato i contribuenti a produrre copia del verbale assembleare della __________ SA inerente alla delibera del dividendo scaduto il 27 dicembre 2013, nonché le relative registrazioni contabili.
Il 28 agosto 2015 lo RA 1 ha prodotto per conto dei contribuenti la documentazione richiesta: da essa risulta che il 27 dicembre 2013 l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di CHF 100'000.– dall’utile di bilancio al 31.12.12. La società ha quindi trattenuto l’IP di CHF 35'000.– e trasmesso all’AFC il modulo 103 in data 27 gennaio 2014. Nel modulo 103 viene indicata come data di scadenza del dividendo il 27 dicembre 2013, coerentemente con la delibera assembleare di pari data che non prevede una scadenza diversa. La società ha in seguito versato all’azionista CHF 65'000.– in data 13 febbraio 2014.
Nel produrre i predetti documenti, lo studio fiduciario ha dichiarato che la mancata esposizione del dividendo in scadenza il 27 dicembre 2013 nella dichiarazione d’imposta 2013 è purtroppo da ricondursi ad una loro “errata interpretazione”.
C. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 23 settembre 2015, ha respinto il reclamo, considerando che il dividendo 2012, deliberato e scaduto il 27 dicembre 2013, andava esposto nella dichiarazione d’imposta 2013. Non avendolo fatto, per i ricorrenti è stato quindi considerato perento il diritto al rimborso ex art. 23 LIP per mancata spontanea dichiarazione del reddito colpito dall’imposta preventiva.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano ora contro la predetta decisione, non contestando di avere omesso nella dichiarazione d’imposta 2013 il dividendo, in scadenza il 27 dicembre 2013, riconosciuto loro da __________ SA, ma escludendo qualsiasi intenzionalità al riguardo. A mente dei ricorrenti si è trattato di un’errata interpretazione dello studio fiduciario circa la scadenza del dividendo. L’intenzione di esporlo nella dichiarazione d’imposta 2014 risulterebbe comunque chiara dalla presentazione del modulo 103 avvenuta già il 23 gennaio 2014. La decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva.
E. L’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 3 novembre 2015, rileva che in base alla circolare 40 dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni, non è data una dichiarazione spontanea, con conseguente perenzione del diritto al rimborso ex art. 23 LIP, qualora la dichiarazione dei redditi colpiti da imposta avvenga solo a seguito di richiesta o di un altro intervento dell’Autorità fiscale.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico non hanno formulato osservazioni. Da parte loro, i ricorrenti non hanno replicato.
Diritto
1. I ricorrenti non contestano la ripresa, nella decisione di tassazione 2013, del dividendo 2012, scaduto il 27 dicembre 2013, pari a CHF 100'000.--. Essi chiedono la riforma della decisione impugnata che nega loro la restituzione dell’imposta preventiva, pari a CHF 35'000.--, in quanto perenta per mancata dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.
Nella fattispecie occorre quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto al rimborso ex art 23 LIP.
2. 2.1
Secondo l’art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da tale reddito.
Secondo il Tribunale federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili (“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n. 2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).
2.2.
Il contribuente deve inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta preventiva.
Come già ricordato in precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
2.3.
In seguito all’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013), che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP, l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc. 80.2015.76/77).
Al paragrafo 3.1, la Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.
Al fine di evitare la perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben 40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).
2.4.
Venendo alla fattispecie, si rileva che la dichiarazione dei redditi 2013, presentata dai contribuenti il 10 dicembre 2014, non espone il dividendo 2012, scaduto il 27 dicembre 2013.
Pure risulta pacifico che l’aggiunta ai redditi dei contribuenti del dividendo loro versato da __________ SA è stata operata, in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni dei contribuenti successive alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, ma autonomamente dall’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, con decisione 1° aprile 2015, data alla quale i contribuenti non avevano nemmeno ancora presentato la dichiarazione dei redditi 2014.
Alla luce di quanto precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1, 2.2 e 2.3 che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Su tale aspetto i ricorrenti contestano di avere voluto evitare, con l’omessa dichiarazione, la tassazione del dividendo, sostenendo che si tratterebbe semmai di un errore della fiduciaria che li ha assistiti in sede di dichiarazione dei redditi 2013. La presentazione, già nel gennaio 2014, del modulo 103 all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni da parte della società, ulteriormente dimostrerebbe l’assenza di qualsiasi intenzionalità nel non volere dichiarare il dividendo in parola.
2.5.
A tale riguardo, poco importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una sottrazione d’imposta.
Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3; 2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5; 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2; 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1). L’ “errore”, che secondo i ricorrenti sarebbe alla base della mancata dichiarazione del reddito, è dunque certamente atto a fondare la decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.
2.6.
Ad una diversa conclusione non è possibile giungere nemmeno considerando, come invocato dai ricorrenti, la presentazione del modulo 103 da parte della società prima della dichiarazione d’imposta personale degli azionisti riferita al 2013.
Anche da questa prospettiva il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la mancata dichiarazione spontanea del dividendo nella dichiarazione dei redditi personale dell’azionista, non può essere sanata nemmeno attraverso la sottoscrizione da parte degli stessi contribuenti, ma nella loro qualità di organi societari, del modulo 103 indirizzato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1). L’Alta Corte ha in particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’IP va rivolta alle Autorità fiscali cantonali e non all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (art. 30 cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso le Autorità fiscali cantonali inoltre vige in sede di istanza di rimborso l’ obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa, rispettivamente di notificare i redditi sottoposti all’imposta preventiva. In caso contrario il diritto è perento (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.2 e 7.3).
2.7.
In considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale ricordata, la mancata indicazione del reddito in sede di dichiarazione d’imposta 2013 comporta pertanto la perdita, ex art. 23 LIP, del diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione, che nega il rimborso per intervenuta perenzione, è ineccepibile.
3. Per quanto precede si deve concludere che il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: