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Incarti n. 80.2015.22 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 21 gennaio 2015 contro la decisione del 12 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, nonostante un primo richiamo e una diffida, con decisione del 17 luglio 2014 l’RS 1 le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.- e le attribuiva un termine di venti giorni per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 17 settembre 2014 l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2013 allestita d’ufficio. L’autorità stabiliva il reddito imponibile complessivo in fr. 40'200.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 6'000.- .
L’Ufficio di tassazione indicava di aver proceduto con la tassazione d’ufficio, in quanto la contribuente non aveva dato seguito alla diffida del 17 giugno 2014. La avvertiva che poteva impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa fosse manifestamente inesatta. Le indicava che il reclamo doveva essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, il che significava che doveva allegare la “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione con “ richiesta di reclamo/ revisione StE 2013” del 24 novembre 2014, a cui allegava la dichiarazione d’imposta 2013. Indicava che dal mese di gennaio 2013 fino a giugno 2013 aveva frequentato una scuola a __________ per “ottenere un Master”. In seguito, a causa di un infortunio, non aveva più potuto lavorare fino ad ottobre 2013. Nel mese di novembre aveva poi “fatto il terzo Master of Hair”, sempre a __________. Faceva notare che le attestazioni dell’ospedale documentavano che lo stipendio da lei percepito durante i mesi dell’infortunio era stato versato dall’assicurazione. Infine, indicava che aveva ricevuto aiuti finanziari dal padre per comprare il cibo e che aveva potuto vivere gratuitamente a casa del suo fidanzato.
D. Con scritto del 28 novembre 2014 l’Ufficio circondariale di tassazione comunicava alla contribuente che il reclamo era tardivo e le assegnava un termine scadente il 9 dicembre 2014 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, avvertendola che in caso contrario il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. Con lettera del 9 dicembre 2014, la contribuente comunicava in particolare che il suo compagno, dal quale dipende in parte finanziariamente, aveva perso il posto di lavoro e pertanto ad inizio settembre si erano trasferiti nel Canton __________, al fine di trovare entrambi una nuova occupazione. A causa del trasloco e dell’”affannosa ricerca di un nuovo impiego” si era trovata costretta a ritardare l’allestimento della dichiarazione delle imposte.
F. Con decisione del 19 dicembre 2014 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo della contribuente. Indicava che lo scritto inoltrato dalla contribuente il 9 dicembre 2014, volto a giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente a sanare il vizio di forma.
G. Con lettera del 21 gennaio 2015, RI 1 sosteneva in particolare che il calcolo effettuato dall’Ufficio di tassazione era errato, in quanto nel periodo fiscale in questione non aveva guadagnato nulla e in sostanza era nulla tenente. Comunicava che aveva versato il minimo dei contributi AVS e che il Comune di Aranno, considerata la sua “situazione di studente degente” senza alcun guadagno, le aveva coperto le spese della cassa malati. Ribadiva che in seguito alla perdita del posto di lavoro del suo compagno, si erano entrambi trasferiti in Svizzera interna per cercare un nuovo impiego. Indicava di aver inviato già in precedenza tutta la documentazione a comprova della sua situazione e chiedeva pertanto che la decisione di tassazione fosse rivista.
H. Con scritto del 23 gennaio 2015 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna si rivolgeva alla contribuente, chiedendole di comunicare se la sua lettera del 21 gennaio 2015 fosse da considerare quale ricorso contro la decisione su reclamo del 19 dicembre 2014. Le segnalava che in tal caso la sua lettera sarebbe stata trasmessa per competenza alla Camera di diritto Tributario.
La contribuente rispondeva al suddetto scritto, confermando che la lettera del 21 gennaio 2015 andava considerata un ricorso.
I. Con osservazioni del 10 febbraio 2015 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna propone di respingere il gravame, confermando la validità del proprio operato.
L. Con replica dell’11 febbraio 2015, presentata assieme al suo compagno __________ (il quale ha a sua volta contestato la propria decisione di tassazione 2013), la contribuente sottolinea come entrambi avevano inviato all’autorità fiscale già nel mese di novembre 2014 tutta la documentazione necessaria ad “attestare la verità” di quanto avevano dichiarato. Indicano che sono entrambi senza lavoro e di essere di fatto nulla tenenti. Lei ha oltretutto “perso tutto in un fallimento privato” e da allora non ha più percepito stipendi e di conseguenza ha pagato il minimo di contributi AVS.
Ritengono pertanto che la decisione di tassazione d’ufficio sia iniqua, poiché non corrisponde alla loro reale situazione finanziaria; difatti non sarebbero nemmeno in grado di saldare le relative imposte dovute. Osservano che le loro ragioni sono “state comprese ed accettate” dall’autorità fiscale di Zurigo, con la quale vi era un problema simile, e che di conseguenza non hanno versato alcun tributo.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.3.
Nella fattispecie la contribuente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non aveva inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013. Come visto, l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova. A prima vista, la contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo (finalmente) allegato con il reclamo del 24 novembre 2014 la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi. L’Ufficio di tassazione ha tuttavia contestato la tempestività dello scritto del 24 novembre 2014, considerandolo quale reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio del 17 settembre 2014. Ne consegue che a questa Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.
2.4.
Richiestole di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione di tassazione, la contribuente ha spiegato che a partire dal mese di gennaio 2013 fino a giugno 2013 aveva frequentato una scuola a __________ per “ottenere un Master”. In seguito, aveva subito un infortunio (rottura del tendine della mano) che le aveva impedito di lavorare fino al mese di ottobre 2013 e quindi non aveva potuto seguire un “periodo di studio/apprendistato pratico nel mondo della moda/make up”. A novembre 2013 ha poi iniziato “il terzo Master of Hair a __________”. Inoltre, il suo compagno, da cui dipende in parte finanziariamente, aveva perso il posto di lavoro e pertanto ad inizio settembre si erano trasferiti nel Canton __________, al fine di trovare entrambi nuovi sbocchi professionali. Tutta questa concomitanza di circostanze, in particolare il trasloco e la preoccupazione di trovare un nuovo impiego, ha fatto si che lei accumulasse un ritardo nell’allestimento della dichiarazione d’imposta.
2.5.
Come visto, la contribuente riconduce in parte il ritardo nel presentare reclamo all’infortunio subito alla mano.
Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie è pertanto evidente che la rottura del tendine della mano è ben lungi dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia.
2.6.
Secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l’IC) o dalla Svizzera (per l’IFD) è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997, Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Anche in questo frangente l’art. 133 cpv. 3 LIFD trova applicazione; il contribuente deve fare valere l’impedimento nei trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.
Inoltre, un impedimento passeggero non può essere preso in considerazione, a maggior ragione quando quest’ultimo non si presenta alla scadenza del termine per presentare reclamo“ (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 14 ad art. 134 LIFD, p. 1284).
Visto quanto precede, neppure il preteso trasferimento nel Canton __________ sarebbe sufficiente a giustificare una restituzione del termine di reclamo. A questo proposito, va tuttavia precisato che, mentre la contribuente ha indicato di aver traslocato con il compagno ad inizio settembre, dagli atti ufficiali risulta per contro che non ha mai notificato alle autorità comunali di __________ il proprio trasferimento, diversamente dal compagno. Ancora nella corrispondenza intercorsa con la Camera di diritto tributario, del resto, l’insorgente indica di essere domiciliata ad ____________________ In ogni caso l’eventuale trasloco non sarebbe sufficiente a giustificare una restituzione dei termini.
3. 3.1.
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto i motivi da lei invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare nel merito delle censure sollevate dal contribuente.
3.2.
Per quanto attiene alle difficoltà economiche invocate della contribuente, le si ricorda che le stesse non sono in grado di giustificare una modifica della tassazione, ma vanno semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo l’art. 246 cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.
Va comunque rilevato che l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: