Incarti n.
80.2015.246

80.2015.247

Lugano

22 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 6 novembre 2015 contro la decisione del 7 ottobre 2015 in materia di IC 2014 e IFD 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, classe __________, domiciliato a __________, impiegato di banca presso __________, __________, ha ottenuto il 15 ottobre 2014 un diploma, riconosciuto a livello federale, di “Economista bancario dipl. SSS”, rilasciato dall’AKAD Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza SA.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2014, il contribuente, per quanto qui interessa, ha chiesto in deduzione spese professionali, segnatamente spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (veicolo privato) per complessivi fr. 2'156.–, spese supplementari per doppia economia domestica (pasto principale fuori casa) per un ammontare di fr. 3'200.– e spese di perfezionamento e riqualificazione professionale (spese di perfezionamento connesse con l’attività professionale) per un importo complessivo di fr. 2'075.–.

 

 

                                  C.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 26 agosto 2015, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 60’000.– per l’IC e in fr. 67'200.– per l’IFD.

                                         L’autorità fiscale ha ammesso le postulate spese di trasporto (“veicolo privato”) limitatamente all’importo di fr. 2'094.– [Distanza luogo di lavoro-domicilio rettificata secondo i km. effettivi (13.60 km). Le spese di trasporto inerenti la formazione a Vezia non sono ammesse in deduzione]. Ha, per contro, negato sia la deduzione delle spese per pasto fuori casa [Deduzione non concessa; l’esigua distanza dal luogo di lavoro permette di consumare un pasto principale a domicilio], sia la deduzione delle spese di perfezionamento [Le spese di formazione non sono ammesse in deduzione].

 

 

                                  D.   Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 24 settembre 2015, contestando anzitutto la mancata deduzione del pasto principale fuori casa. Ha al riguardo sostenuto che la sua attività lavorativa “mi impone una flessibilità verso i miei clienti. Ciò comporta una scarsa possibilità di pianificazione della pausa pranzo a livello di durata ed orari, inoltre quest’ultimi devono essere concordati con gli altri colleghi per la copertura telefonica dell’ufficio. Per tale motivo mi viene richiesto di essere reperibile in tempi brevi anche nella fascia oraria che va dalle 12.00 alle 14.00. Tale contesto non mi permette di recarmi al domicilio per il pranzo. Nella richiesta di deduzione sono inoltre presenti i pasti fuori casa durante i giorni di formazione svolti presso il centro studi bancari a Vezia. Per ovvie ragioni in questi giorni è impossibile un rientro al domicilio nella pausa pranzo”. Ha poi contestato la mancata deduzione delle spese di perfezionamento, affermando che si tratterebbe “di una formazione svolta dal 2011 al 2014 (vedi certificato allegato) sostenuta nella ragione del 25% da parte del contribuente. La cifra in questione, per l’anno 2014, si attesta a CHF 2'075.–“.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 7 ottobre 2015, ha respinto il gravame, con la seguente motivazione:

                                         Reclamo deciso come a calcolo dell’imponibile: a norma di legge e giurisprudenza è prevista la deduzione per i pasti consumati fuori casa se il contribuente non può rientrare a domicilio, causa notevole distanza e orari sfavorevoli. La distanza è esigua e permette il rientro. L’orario di lavoro, scelto concordato con il datore di lavoro, non è un impedimento al rientro, irrilevante la scelta del contribuente di rientrare. La deduzione per i pasti presi fuori casa non può di conseguenza essere accordata. Pure a norma di legge e giurisprudenza del tribunale fiscale sono deducibili le spese di perfezionamento per essere in grado di svolgere la professione. Il conseguimento di un successivo diploma è da considerarsi ulteriore formazione e i relativi costi non sono deducibili. Non si tratta infatti di un semplice approfondimento nell’ambito professionale appresa, rispettivamente esercitata, quanto piuttosto di una nuova formazione. Le spese per la formazione non sono di conseguenza deducibili.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 evidenzia, con riferimento alla deduzione per pasto principale fuori casa, che l’orario di apertura della filiale in cui esercita la sua attività lavorativa è previsto alle ore 9:00, mentre quello di chiusura alle ore 16:30, fascia oraria in cui egli è tenuto a garantire la massima flessibilità verso i suoi clienti. Per questo motivo sarebbe difficile pianificare con regolarità gli orari quotidiani di lavoro e tornare al proprio domicilio per il pranzo, considerato inoltre che nel 2014 la sua convivente ha svolto un’attività lavorativa a tempo parziale. Per quanto concerne invece le spese di perfezionamento ritiene di aver apportato sufficienti prove. Afferma in particolare che si tratterebbe di un perfezionamento concordato con il suo datore di lavoro, che gli permetterà sia di mantenere il posto di lavoro, sia di “crescere professionalmente”. A suo dire sarebbe poi lacunosa la motivazione espressa dall’autorità fiscale, rilevando parimenti che nei periodi fiscali precedenti tali spese sarebbero state comunque riconosciute. Rettifica infine i costi di formazione da lui sostenuti da fr. 2'075.– a fr. 1'037.50, cui si dovrebbero aggiungere le spese di trasporto pari a fr. 1'260.– (“45 km x 2 x 20 gg x 0.65 = 1'260.–“) e le spese per i pasti fuori casa (“CHF 15 x 20 gg = CHF 300.–“), per un ammontare di complessivi fr. 2'597.50.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d LT e 34 lett. b LIFD. Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto come lo stesso porti sul periodo fiscale 2014 e che non esiste alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione differente (cfr. sentenza TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.; sentenza TF n. 2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).

 

                                         1.2.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

 

                                         1.3.

                                         Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2014, del 23 dicembre 2013). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

                                         Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).

 

                                         1.4.

                                         Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc. (decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).

                                         Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

                                         La qualifica di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010; n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).

 

                                         2.2.

                                         Il tema della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato, per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua formazione di base (decisione TF n. 2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60 p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n. 2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia, conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

 

                                         2.3.

                                         Recentemente il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies (MAS) in International Taxation (cfr. sentenza TF n. 2C_1073/2013 del 25 giugno 2014, in: RF 69/2014 p. 645).

                                         La sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).

                                         Il Tribunale federale ha quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS, proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso (sentenza cit., consid. 2.3).

 

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Venendo al caso in esame, dall’incarto fiscale 2014 emerge solamente che RI 1, dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, ha esercitato la sua attività lavorativa come impiegato di banca presso __________ di __________, con un’occupazione a tempo parziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2014. Il contribuente, come visto in narrativa, ha conseguito, il 15 ottobre 2014, un diploma di “Economista bancario dipl. SSS”, rilasciato dall’AKAD Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza SA, riconosciuto a livello federale, avendo frequentato il ciclo di formazione triennale parallelo all’attività professionale presso la citata scuola (dal 1° settembre 2011 al 1° agosto 2014). Nel periodo fiscale in discussione, i costi del corso sono stati quantificati in complessivi fr. 4'150.–, di cui fr. 3’112.50 a carico del datore di lavoro e fr. 1'037.50 a carico del contribuente (cfr. doc. 1c annesso al presente ricorso).

 

                                         3.2.

                                         Dalla documentazione reperibile su internet si evince che per conseguire un diploma di economista bancario (dipl. SSS) occorre seguire una formazione a tempo parziale (un giorno alla settimana) sull’arco di tre anni, parallelamente all’attività professionale, orientata alla pratica e promossa dall’Associazione svizzera dei banchieri. Questa formazione sostituisce i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami federali superiori in economia bancaria. L’economista bancario dipl. SSS viene considerato come generalista in ambito bancario, capace di una consulenza ad alto livello, che può operare in questo settore con solide competenze di natura pratica. La formazione è in particolar modo orientata verso la pratica e si fonda su standard qualitativi elevati e omogenei per l’intero territorio svizzero. L’attività professionale dell’economista bancario dipl. SSS ingloba contatti diretti con la clientela costituita da privati, professionisti indipendenti, dirigenti di PMI e di grandi aziende (Front Office) e anche mansioni in seno a servizi interni dell’istituto bancario (Middle Office e Back Office) [cfr., per ulteriori dettagli, www.orientamento.ch].

 

                                         3.3.

                                        Come visto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per valutare se il diploma conseguito dal ricorrente nel 2014 sia da considerarsi di perfezionamento o no, occorre vagliare la sua situazione personale. Dagli atti su cui si è basata la decisione dell’Ufficio di tassazione è impossibile stabilire, in particolar modo, quale sia la formazione iniziale/di base (impiegato di commercio o altro?) dell’insorgente, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere il nuovo percorso formativo di economista bancario dipl. SSS e la sua carriera professionale in seno all’__________ (suo datore di lavoro) prima e dopo il conseguimento del diploma in questione. In assenza di documentazione attestante tali aspetti, questa Corte non può esprimersi sulle spese chieste in deduzione dall’insorgente a titolo di spese di perfezionamento. In simili circostanze, appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’autorità fiscale affinché si pronunci nuovamente sulla deducibilità delle postulate spese di perfezionamento e sulla loro eventuale entità, in base alle informazioni e ai principi giurisprudenziali suesposti, non senza prima aver impartito un congruo termine al ricorrente per produrre la documentazione necessaria (come ad esempio, curriculum vitae, diplomi, attestati rilasciati dal proprio datore di lavoro, fatture, ecc.) comprovante la sua situazione personale, come esatto dal Tribunale federale. Qualora la deduzione per spese di perfezionamento dovesse essere riconosciuta, occorre esaminare un’eventuale deduzione per le spese di trasferta (dal domicilio fino alla scuola) e per le spese dei pasti fuori casa, spese che l’insorgente deve in ogni caso comprovare.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente censura inoltre la mancata deduzione dell’importo totale di fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica, giustificandole con gli orari lavorativi, sostenendo in particolare che le richieste di appuntamento da parte dei suoi clienti sono nella fascia oraria tra le ore 11:30 e le ore 14:00. A suo dire, sarebbe dunque difficile pianificare con regolarità i suoi orari quotidiani di lavoro e quindi di recarsi al proprio domicilio per pranzare, adducendo parimenti che, nel 2014, la sua convivente svolgeva anch’essa un’attività a tempo parziale.

 

                                         4.2.

                                         Secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014). Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo citato). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 del decreto esecutivo citato).

                                         Per l’imposta federale diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle spese professionali del 10 febbraio 1993). Per il periodo fiscale 2014 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza citata). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’Ordinanza citata).

 

                                         4.3.

                                         La ragione per la quale l’autorità fiscale ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il pasto fuori casa è l’esigua distanza tra il domicilio di __________ e il luogo di lavoro di __________, che gli permetterebbe di rientrare al proprio domicilio. A suo giudizio, inoltre, “L’orario di lavoro, scelto o concordato con il datore di lavoro, non è un impedimento al rientro, irrilevante la scelta del contribuente di non rientrare”.

                                         Dalla consultazione dei siti internet che consentono di stabilire percorsi e distanze (cfr., per esempio, www.viamichelin.ch), risulta effettivamente che la distanza tra __________ (domicilio) e __________ (luogo di lavoro) è di tre chilometri, come indicato dal contribuente nella sua dichiarazione d’imposta 2014. L’autorità fiscale ha addirittura aumentato questa distanza a 3,4 km (consultando nondimeno un altro sito internet). Oltre alla lunghezza del percorso entrano tuttavia in considerazione anche altri motivi, ed in particolare gli orari di lavoro e soprattutto la durata della pausa di mezzogiorno. A tale proposito, secondo l’opinione della dottrina, una pausa di un’ora rappresenta ancora un lasso di tempo ragionevole per permettere al contribuente di rincasare e cucinare il pranzo, soprattutto se la distanza tra domicilio e posto di lavoro è minima (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 26 LIFD, p. 651). Altri elementi da tenere in considerazione sono i tempi di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, inevitabilmente influenzati dai sempre più frequenti ingorghi stradali. Non invece l’asserito peggioramento della qualità di vita per chi deve rincasare sul mezzogiorno, dal momento che la necessità di una spesa professionale non va misurata in base alla comodità, ma piuttosto in funzione della sua relazione con l’acquisizione del reddito, chiedendosi in particolare se non sia ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza n. 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 p. 872, consid. 2b).

 

                                         4.4.

                                         L’insorgente, in questa sede, sostiene quanto segue:

                                         La filiale del mio datore di lavoro presso la quale svolgo la mia attività lavorativa prevede orari di apertura (e quindi di servizio alla clientela) dalle 09.00 alle 16.30. In tale orario devo poter garantire ai miei clienti la massima flessibilità. In particolare le richieste d’appuntamento, per ovvi motivi dovuti ai loro orari di lavoro, vanno dalle 11.30 alle 14. Per tale ragione mi risulta difficile pianificare con regolarità i miei orari quotidiani di lavoro e quindi di recarmi al luogo di domicilio per pranzare. Da considerare inoltre che durante il 2014 la mia convivente svolgeva anch’essa un’attività lavorativa a tempo parziale (50%).

                                         A parte queste poche informazioni, non si conoscono, nel dettaglio, gli orari di lavoro del ricorrente. In particolare non è dato sapere quali siano i termini del contratto di lavoro, se e in che misura il dipendente può usufruire di un orario flessibile e quale sia la durata effettiva della pausa di mezzogiorno (per valutare se può rincasare e cucinare il pranzo). Neppure sono disponibili informazioni precise e documentate in merito all’effettivo numero di appuntamenti con clienti nell’orario indicato dall’insorgente (11.30-14.00).

                                         Anche a questo riguardo si giustifica di rinviare gli atti all’RS 1, affinché addotti una nuova decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con RI 1, questi aspetti decisivi, tenendo comunque presente il fatto che egli, nel periodo fiscale litigioso, ha svolto la sua attività lavorativa anche a tempo parziale (dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014).

 

 

                                   5.   Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione su reclamo del 7 ottobre 2015 è annullata ai sensi dei precedenti considerandi e gli atti sono rinviati all’RS 1 per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 ottobre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per ulteriori accertamenti e per nuova decisione ai sensi della presente decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                        

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: