Incarti n.
80.2015.262

80.2015.263

Lugano

22 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 dicembre 2015 contro la decisione del 4 novembre 2015 in materia di IC e IFD 2012.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato il __________, cittadino italiano, separato (dal __________), è al beneficio nel Canton Ticino di un permesso di dimora tipo B valido per tutta la Svizzera, senza l’esercizio di un’attività lucrativa, dal __________. Il Principato del Liechtenstein, il 9 novembre 2011, gli ha a sua volta rilasciato un permesso di frontaliere [“Grenzgängermeldebestätigung für EWR-Staatsangehörige” (GMB), valevole fino al 31 ottobre 2016], poiché quest’ultimo aveva iniziato la sua attività lavorativa come dipendente (“Fachspezialist II” / “Mitglied des Kaders”), in ambito assicurativo, presso la __________, __________, il 1° novembre 2011.

                                  B.   Per il periodo fiscale 2011, con decisione del 17 ottobre 2012, l’RS 1 ha accertato un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 22'651.– e nulla in merito ad eventuali spese professionali.

                                         Per il periodo fiscale successivo, il contribuente ha esposto, quale reddito da attività dipendente, l’importo di fr. 154'089.–, e quali spese professionali la somma complessiva di fr. 33'020.–. Notificando al contribuente la tassazione IC e IFD 2012, con decisione del 29 ottobre 2014, l’RS 1 ha in particolare commisurato in fr. 154'089.– il reddito dell’attività dipendente e ha ridotto le spese professionali a fr. 25'166.–, calcolando un reddito complessivo di fr. 100'000.– per l’IFD rispettivamente di fr. 96'500.– per l’IC.

 

 

                                  C.   Il contribuente, per il tramite della sua rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26 novembre 2014, postulando “di rettificare la tassazione, assegnando il reddito di attività lavorativa dipendente al Liechtenstein nell’ambito del riparto internazionale d’imposta. Considerata la presenza di un immobile in Italia, al Canton Ticino restano soltanto (a livello teorico) i fattori imponibili degli eventuali redditi e sostanza mobiliare (tuttavia non presenti per l’anno 2012)”, e di essere sentiti. A suo giudizio, la decisione impugnata violerebbe l’art. 5 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale del 22 giugno 1995.

 

 

                                  D.   L’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 4 novembre 2015, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la seguente motivazione:           

                                         Come co(n)fermato dal rappresentante del contribuente con lettera del 19 ottobre 2015 il salario percepito da __________ non è assoggettato ad imposizione nel Principato del Li(e)chtenstein. Considerato quanto sopra viene quindi confermata la piena imponibilità di tale reddito ed il reclamo viene respinto e la decisi(o)ne di prima istanza viene quindi confermata.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della sua rappresentante, chiede nuovamente di rettificare la decisione di tassazione dopo reclamo del 4 novembre 2015, nel senso che il reddito da attività dipendente di fr. 154'089.– sia assegnato al Principato del Liechtenstein invece che al Canton Ticino. In via subordinata, domanda, nella misura in cui egli fosse considerato come “frontaliero, con rientro giornaliero in Ticino”, che gli atti siano ritornati all’RS 1 per stabilire le relative spese di trasferta. Il ricorrente sostiene in particolare di non essere un frontaliere ai sensi della Convenzione CH-FL, poiché non rientrerebbe giornalmente a __________. Per questo motivo, l’art. 5 cpv. 2 della citata Convenzione non potrebbe trovare applicazione al caso concreto e il diritto di imporre il suo reddito spetterebbe esclusivamente al Principato del Liechtenstein, Stato in cui egli, nel periodo fiscale litigioso, aveva esercitato la sua attività lavorativa.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD). Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD). La dimora fiscale in Svizzera è invece data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 LIFD).

                                         L’art. 2 cpv. 1 - 3 LT, per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell’art. 3 cpv. 1 - 3 LIFD.

                                         L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 7 cpv. 1 LT).

 

                                         1.2.

                                         Per l’art. 5 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale conclusa il 22 giugno 1995 (RS 0.672.951.43, di seguito Convenzione CH–FL), salve le disposizioni del cpv. 2 e dell’articolo 7 cpv. 1, i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili solo in questo Stato, eccetto che l’attività sia esercitata nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi esercitata, i redditi ricevuti a questo titolo sono imponibili solo in quest’altro Stato.

                                         L’art. 5 cpv. 2 Convenzione CH-FL prevede tuttavia che, salve le disposizioni dell’art. 7 cpv. 1, i redditi da attività dipendenti ricevuti da persone che hanno domicilio in uno Stato, il cui luogo di lavoro è situato nell’altro Stato e che vi si recano in linea di massima ogni giorno feriale (frontalieri) sono imponibili solo nello Stato in cui sono residenti.

                                         Mentre il primo capoverso prevede che il reddito dell’attività lucrativa dipendente sia imposto in base al principio del luogo di lavoro, il secondo stabilisce invece una disciplina speciale per i frontalieri, cioè per le persone che hanno il domicilio in uno Stato ed il luogo di lavoro nell’altro Stato, nel quale si recano in linea di massima ogni giorno feriale.

                                         Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l’art. 5 cpv. 2 Convenzione CH-FL non presuppone che un frontaliere debba tornare al proprio domicilio, senza eccezioni, ogni giorno lavorativo. È sufficiente un rientro regolare (decisione TF n. 2C_215/2009 del 1° ottobre 2009, consid. 3.4 e 4.).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso concreto, come visto in narrativa, nel periodo fiscale litigioso, RI 1, cittadino italiano, era titolare di un permesso di dimora tipo B, senza l’esercizio di un’attività lucrativa, valido per tutta la Svizzera, in cui è stato indicato il seguente indirizzo: “c/o __________, __________, __________”. Su questo presupposto, adempiva pertanto i requisiti per essere assoggettato illimitatamente alle imposte sul reddito in Svizzera e, per le imposte cantonali, nel Canton Ticino.

                                         L’insorgente ha svolto la sua attività lavorativa come dipendente nel Principato del Liechtenstein, presso la __________, a __________. Egli aveva un valido permesso di frontaliere (rilasciato dal predetto Stato, il 9 novembre 2011, stante la natura del permesso, su richiesta del datore di lavoro del Liechtenstein).

                                         Ne discende che, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzione CH–FL e in considerazione del fatto che i frontalieri non sono tassati nel luogo in cui esercitano la propria attività lavorativa (in casu __________), RI 1 è imponibile solo in Svizzera, Stato in cui egli, nel 2012, aveva la propria dimora fiscale.

 

                                         2.2.

                                         Il ricorrente sostiene invece di non essere un frontaliere ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzione CH–FL, poiché non rientrerebbe giornalmente “al proprio domicilio di __________”. A suo dire, il “suo status è quello di dimorante con rientro settimanale (cd. “Wochenaufenthalter”)”, considerato come rientrerebbe “solo nel fine settimana al proprio domicilio di __________”. Di conseguenza, il reddito da attività dipendente da lui conseguito nel Principato del Liechtenstein sarebbe da assegnare a quest’ultimo Stato, e non alla Svizzera.

                                         In primo luogo, si evidenzia che, come visto al consid. 1.2., secondo l’Alta Corte non è necessario che il frontaliere rientri quotidianamente al proprio domicilio, ma è sufficiente un rientro regolare (quindi anche settimanale). L’insorgente non indica peraltro dove risiederebbe durante la settimana, quando soggiornerebbe nel Liechtenstein.

                                         In secondo luogo, il ricorrente, dinanzi all’RS 1, ha prodotto copia del permesso di frontaliere rilasciato dalle autorità del Principato del Liechtenstein, e meglio la cosiddetta “Grenzgängermeldebestätigung für EWR-Staatsangehörige (GMB)”, rilasciata dall’Ausländer- und Passamt (APA), FL-Vaduz, ai cittadini SEE, attivi professionalmente nel Principato del Liechtenstein e che rientrano giornalmente al proprio domicilio al di fuori dello stesso Principato. Le stesse autorità dello Stato in cui il ricorrente ha esercitato la sua attività lucrativa dipendente hanno in tal modo attestato che RI 1, nel periodo fiscale litigioso, è stato considerato come frontaliere. Va anche tenuto presente che sul certificato di salario rilasciato il mese di gennaio 2013 dalla __________, di __________ (e non di __________) non è stata trattenuta alcuna imposta alla fonte dal datore di lavoro.

                                         Da ultimo, giova ricordare che, di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Spettava dunque al ricorrente dimostrare e sostanziare concretamente di non essere un frontaliere, in contrasto con le risultanze del permesso di “Grenzgänger”.

 

                                         2.3.

                                         In queste circostanze, la decisione impugnata, con cui l’RS 1 ha deciso l’imponibilità del reddito conseguito da RI 1 nella misura del 100%, non presta il fianco a critiche.

 

 

                                   3.   L’insorgente postula, in via subordinata, “nel caso questo tribunale dovesse considerare il contribuente quale frontaliere, con rientro giornaliero in Ticino”, che “gli atti vengano ritornati all’Ufficio di tassazione per la determinazione delle relative spese di trasferta, deducibili quali spese professionali”.

                                         Va al riguardo rilevato che dal contratto di lavoro del 27 ottobre 2011 concluso tra RI 1 e la __________, __________, risulta che il datore di lavoro invece di mettere a disposizione a quest’ultimo un’autovettura, ha deciso di concedergli una retribuzione forfettaria di complessivi fr. 1'200.– mensili. Per di più il datore di lavoro ha deciso di risarcirgli i costi di benzina in connessione con l’attività professionale (debitamente comprovati) secondo le direttive delle spese della __________. Sul certificato di salario datato gennaio 2013 relativo all’anno 2012 risulta, in effetti, che RI 1 ha ricevuto dal proprio datore di lavoro, a titolo di spese forfettarie per l’autovettura, l’importo complessivo di fr. 14'400.– (fr. 1'200.– mensili moltiplicati per dodici mesi). Nella dichiarazione d’imposta del 2012, l’insorgente, per l’uso del veicolo privato, ha fatto valere un ammontare di complessivi fr. 26'520.–, mentre l’RS 1, dal canto suo, ha ridotto l’importo a fr. 21'966.–. Va da sé che, considerate le suindicate condizioni contrattuali, l’autorità fiscale è stata estremamente generosa nei confronti dell’insorgente. È pertanto escluso che vi sia spazio per ulteriori deduzioni.

                                         Anche in questo caso, d’altronde, il ricorrente non offre la minima prova delle spese che pretende di dedurre dal reddito imponibile.

                                                                                                                                 

 

                                   4.   Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’080.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                        

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: