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Incarti n. 80.2015.272 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 15 dicembre 2015 contro la decisione del 25 novembre 2015 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
A. RI 1, coniugato con RI 2, di professione consulente aziendale, siede nel consiglio di amministrazione di diverse società. Tra di esse figurava la __________ SA, società con scopo la ricerca, la produzione e la vendita di sistemi e tecnologie basati sulla microelettronica, sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto dell’11 dicembre 2006.
B. La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG chiedeva e otteneva dal contribuente il risarcimento dell’importo complessivo di fr. 240'000.– a titolo di contributi paritetici non pagati, in virtù dell’art. 52 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
C. Nella dichiarazione fiscale 2012, RI 1 esponeva una perdita aziendale di fr. 220’845.–, con l’osservazione che qualora gli altri debitori solidali, nel frattempo partiti per l’__________, avessero dovuto pagargli la loro rispettiva quota, tali somme sarebbero state poste in deduzione dalla perdita registrata.
D. L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna con decisione 1°.4.2015 non ha riconosciuto come deducibile dal reddito il risarcimento danni nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sopportato da RI 1 durante il periodo fiscale 2012. Il reddito imponibile veniva fissato in fr. 55'700.– per l’IC e in fr. 69'800.– per l’IFD. La sostanza imponibile era pari a fr. 0.
E. Con reclamo 28/29.4.2015 RI 1 insorgeva contro la decisione IC/IFD 2012. Il reclamante spiegava di aver corrisposto personalmente la somma di fr. 240'000.–- alla cassa di compensazione AVS/AI/IPG, anche per conto degli altri membri dell’allora Consiglio di amministrazione di __________, partiti all’estero. Secondo RI 1 il pagamento del risarcimento danni è correlato alla sua presenza nel CdA della società fallita, mansione che rientrava nella sua attività quale consulente aziendale. L’insorgente riteneva che del suo reddito facessero parte integrante le remunerazioni percepite in quanto membro di vari consigli di amministrazione di società. Il risarcimento richiesto dalla Cassa di compensazione AVS, siccome strettamente legato alla sua attività professionale e quindi al reddito che ne derivava, doveva pertanto essere dedotto.
F. Con decisione su reclamo 25.11.2015 l’UT si riconfermava nella precedente decisione, negando la deduzione richiesta, a seguito del risarcimento di fr. 240'000.–- operato da RI 1 in favore della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. In particolare l’UT stabiliva:
Con lettera del 28 aprile 2015 il contribuente inoltra reclamo contro la decisione di tassazione 2013 contestando la mancata deduzione dal reddito aziendale del costo AVS legato alla causa __________.
Nel corso dell’audizione non verbalizzata il contribuente si è riconfermato nella sua richiesta producendo di seguito la sentenza del TF con la quale lo stesso si vedeva opposto alla Cassa cantonale di compensazione AVS di Bellinzona per il problema relativo al pagamento dei contributi AVS non soluti dal datore di lavoro e quindi accollati a Dott. RI 1 quale presidente del CdA. In tale causa il ricorrente risulta perdente.
L’analisi della documentazione presentata e le argomentazioni fornite non possono cambiare la decisione di prima istanza adottata dall’ufficio. Come già segnalato dalla giurisprudenza cantonale non si riesce ad intravvedere, nella fattispecie, un rischio d’impresa ordinario tale da incidere sulla capacità contributiva del professionista e quindi poter ammettere in deduzione quanto richiesto. Anche la sola negligenza o dimenticanza non permette di far ricadere questo costo fra quelli deducibili dal reddito aziendale (CDT __________).
Alla luce di quanto sopra il reclamo deve essere respinto.
G. Con tempestivo ricorso 15.12.2015, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, postulano nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 240'000.– versato a titolo di indennizzo alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. In via subordinata chiedono invece che gli sia riconosciuto in deduzione perlomeno l’importo di fr. 160'000.–, corrispondente ai ⅔ versati per conto degli altri amministratori della fallita __________ SA.
I ricorrenti contestano in particolar modo il rinvio alla sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, sostenendo che nel presente caso vi sarebbe un chiaro rapporto di causalità tra l’attività professionale del marito e l’obbligo di risarcire.
Diritto
1.1.1.
Va preliminarmente rilevato come i ricorrenti, da un lato, postulino la deduzione dal reddito del risarcimento imposto a RI 1 ex art. 52 LAVS, ed al contempo, per il medesimo periodo fiscale, indichino nell’elenco debiti la somma di fr. 240'000.– a titolo di “risarcimento causa __________ quale amministratore CdA”. Ora, nel caso in disamina dagli atti non si riesce a comprendere se RI 1 abbia effettivamente versato la somma di risarcimento a favore della Cassa di compensazione AVS proprio nel periodo fiscale 2012. La questione può rimanere inevasa posto come ad ogni modo, per i motivi che qui di seguito verranno esposti, la deduzione del risarcimento non può essere riconosciuta.
1.2.
1.2.1.
Si deve poi rilevare come il ricorrente abbia esposto, nella propria dichiarazione fiscale 2012, unicamente un reddito da attività indipendente, dichiarando una perdita di fr. – 220'845.–, risultante dalla differenza fra le “fatture incassate” (fr. 65'404.–) e le “spese sostenute” (fr. 286'249.–), fra le quali spicca per importanza l’importo di fr. 240'000.–, corrispondente al risarcimento danni che ha dovuto versare alla Cassa compensazione AVS a causa degli oneri sociali rimasti insoluti da parte di __________.
Verosimilmente, nel fatturato indicato dal ricorrente rientrano anche gli onorari percepiti quale membro di consigli di amministrazione. Nonostante nel ricorso egli dichiari – per l’anno fiscale 2012 – di aver ricevuto un reddito di fr. 18'200.– dalla sua attività quale membro di consigli di amministrazione, agli atti non vi è alcuna delle attestazioni ex art. 203 cpv. 1 lit. a LT (per l’IFD art. 129 cpv. 1 lit. a LIFD), che avrebbe dovuto essere trasmessa direttamente dalle persone giuridiche all’autorità fiscale relativamente alle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione.
1.2.2.
In ogni caso, l’attività quale membro del consiglio di amministrazione è qualificata come attività dipendente. Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT, tutti i guadagni derivanti da un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico, nonché tutte le entrate accessorie sono imponibili quali proventi da attività lucrativa dipendente. Tra questi proventi figurano anche le retribuzioni percepite in qualità di membro di un consiglio d’amministrazione (DTF 121 I 259 consid. 3 e 4; cfr. anche: sentenza 2A.468/1999 del 27 ottobre 2000, in: ASA 71 p. 651 consid. 4; sentenza 2A.461/2002 del 2 giugno 2003, in RDAF 2003 II p. 656, consid. 3.1; sentenza n. 2C_292/2007 del 9 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.1). Nello stesso senso l’onorario quale membro di un consiglio d’amministrazione percepito personalmente dal titolare del mandato costituisce un elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10; DTF 133 V 498 consid. 5.2.; 105 V 113 consid. 3).
1.2.3.
Quali spese per il conseguimento del reddito, le prestazioni di risarcimento danni legate all’attività come membro del consiglio di amministrazione non possono essere dedotte da redditi da attività indipendente. La deduzione di un versamento per risarcimento danni in relazione con l’attività di membro del CdA può di principio essere ammessa unicamente in corrispondenza con il reddito conseguito per lo svolgimento di tale attività [quale membro di quel corrispondente Consiglio di amministrazione] (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürchersteuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 13 ad § 27, p. 524 e giurisprudenza citata).
1.2.4.
Come rammentato in ingresso, , per il periodo fiscale 2012, ha dichiarato unicamente redditi da attività indipendente. Anche volendo ammettere che fra i ricavi da lui dichiarati come “fatture incassate” rientrino degli onorari percepiti quale membro dell’amministrazione di persone giuridiche, è escluso che egli abbia percepito prestazioni a tale titolo dalla __________, che risulta essere fallita ed essere stata radiata dal Registro di commercio a fine 2010.
Già solo per questa ragione la deduzione postulata da RI 1 non può essere ammessa.
Ma, come risulta dai considerandi a seguire, l’esito del ricorso non muterebbe neppure nel caso in cui, nel periodo fiscale litigioso, il contribuente avesse percepito ancora un reddito da attività dipendente per la sua attività quale membro del CdA di __________.
2. 2.1.
Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).
In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale (lett. d).
In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
2.2.
La dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia ancora ai redditi della sostanza (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).
L’attuale tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma anche tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
3. 3.1.
Le prestazioni di risarcimento danni rappresentano di principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Esse possono essere qualificate quali spese generali deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale che tendono a salvaguardare (Aeschbach, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 716).
3.2.
Per quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, per esempio, la dottrina afferma che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre spese professionali” solo se contribuiscono al conseguimento del reddito: ciò è segnatamente il caso se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul pagamento di pretese salariali (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 26, p. 660; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è invece se la vertenza ha per oggetto la perdita del posto di lavoro (decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio 1984, StE 1984 B 22.3 n. 2, citata in: Locher, op. cit., p. 660).
Le prestazioni di risarcimento danni ed i relativi costi processuali sono inoltre deducibili quali “altre spese necessarie per l’esercizio della professione” nella misura in cui il dipendente soggiace ad un rischio professionale accresciuto ed è chiamato a sopportare personalmente tali costi. Di principio devono essere presi in considerazione sia i risarcimenti da responsabilità causale, sia i risarcimenti dovuti ad errori nell’esercizio della professione (cfr. Funk, op. cit., p. 215 con riferimenti). Non sono invece deducibili le multe di qualunque tipo esse siano, fatta eccezione per le pene convenzionali degli art. 160 ss. CO, il cui carattere penale è assolutamente secondario rispetto all’inadempienza contrattuale (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 26 LIFD, p. 662).
3.3.
Per quanto concerne più in dettaglio l’attività lucrativa indipendente, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che il rischio di essere obbligati all’indennizzo e di incorrere in spese legali debba essere così strettamente legato all’attività lucrativa da apparire come un “effetto collaterale” della stessa. Deve cioè trattarsi di un rischio di impresa ordinario, tale da incidere sulla capacità contributiva del professionista.
Un nesso di causalità di natura professionale viene normalmente negato e considerato interrotto, nell’ambito della responsabilità aquiliana, ovvero per atto illecito (Verschuldenshaftung), quando vi è colpa grave o addirittura intenzionalità nell’agire. In questi casi, infatti, il danno arrecato nell’espletazione dell’attività professionale non risulta tanto dalla stretta relazione con i rischi correnti della prestazione professionale, quanto piuttosto da “difetti personali” del titolare dell’azienda atti ad interrompere il nesso di causalità tra attività professionale ed il pregiudizio economico patito dal contribuente. Così il Tribunale federale ha per esempio concluso che risarcimenti da responsabilità legati al diritto azionario non sono deducibili quando il contribuente causa il danno per una grave negligenza, non potendosi parlare in questo caso di ordinari rischi di impresa (decisione TF n. 2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1). Sempre in questa prospettiva, l’Alta Corte ha inoltre negato la deducibilità di un accantonamento fatto da un avvocato in relazione ad un procedimento per responsabilità civile e dei relativi costi legali e processuali, poiché il danno sarebbe stato cagionato da “mancanze personali” del contribuente (StE 2002 B 23.45.2 n. 2 = RDAF 58/2002 p. 315 = AJP 2003 p. 1232).
3.4.
La succitata giurisprudenza – delineatasi in relazione a contribuenti che esercitano un’attività indipendente, ma valida anche nei confronti dei salariati, conformemente all’opinione dominante di una nozione omogenea di spese professionali – è stata criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito, quanto piuttosto nel rapporto di causalità tra l’attività professionale e l’obbligo di risarcire (Koller, Bemerkungen zum BGE vom 25.1.2002 2A.90/2001, in: AJP 2003, 1236 ss.; Locher, op. cit., p. 660). La dottrina più radicale giunge persino ad affermare che errori commessi nell’esercizio dell’attività professionale non sarebbero mai “questione privata” del contribuente, bensì sempre atti connessi con l’esercizio della professione (Reich, op. cit., p. 190).
Ne discende che la contiguità, ovvero il nesso di causalità tra il danno e l’attività professionale, rimane comunque l’elemento decisivo per poter qualificare, quali spese generali deducibili, le prestazioni di risarcimento. Come sottolineato dal Tribunale federale, in questo contesto, la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare se sussista o meno uno stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e l’attività professionale (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3 e 3.1; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1, in: RDAF 2010 II p. 605; sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4). Nel caso di una violazione grossolana di una disposizione civile, penale od amministrativa, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una grave negligenza, appare infatti estremamente difficile sostenere che un simile obbligo rientri ancora nel rischio d’impresa ordinario.
3.5.
Per rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie, ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.
Più nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla mancata osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b; sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l’interessato. A riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b).
In ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n. 2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).
4. 4.1.
Nel caso che qui ci occupa la vertenza relativa al risarcimento danni richiesto dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG a RI 1 in applicazione dell’art. 52 LAVS è stata decisa dal Tribunale federale con sentenza 9C_112/2010 del 15.2.2011.
In particolare dalla decisione dell’Alta Corte si può evincere quanto segue. RI 1 è stato presidente di __________ sino al giugno 1999 ed ha anche ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione, sino al 1°dicembre 2005. La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sociali ed è stata sistematicamente diffidata e precettata (a partire dal mese di settembre 2004). Dopo aver constatato di aver subito un danno, la Cassa di compensazione ha chiesto a RI 1, in via solidale con __________ e __________, il risarcimento di fr. 302'408.45 per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che non sono stati soluti dalla società fallita negli anni 2004 e 2005, rispettivamente per quelli che sono stati oggetto di ripresa salariale nel novembre 2004 relativamente all’anno 2003. I Giudici della Suprema Corte svizzera hanno ritenuto che per poter applicare l’art. 52 LAVS [non costituendo responsabilità oggettiva] nei confronti del datore di lavoro, rispettivamente dei suoi organi, con la conseguenza che questi debbano essere chiamati a rispondere del danno alla Cassa di compensazione, occorre che vi sia stata una violazione delle prescrizioni, frutto quantomeno di una grave negligenza. In particolare, i giudici hanno stabilito che si poteva, nel caso di specie rimproverare a RI 1 una negligenza grave nel non aver fatto fronte agli obblighi del datore di lavoro nei confronti della Cassa cantonale di compensazione. Nella sentenza viene infatti indicato:
“(...) nella sua posizione, seppur con diritto di firma collettivo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in virtù del suo obbligo inalienabile derivante dall’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, (continuare a) vigilare sul pagamento dei contributi e indurre i membri operativi a una loro esecuzione (...), o quantomeno, qualora ciò non avesse prodotto gli effetti sperati, mettere fine con atti propri alla situazione di rischio (...). Di conseguenza, il fatto che il ricorrente secondo i regolamenti interni non disponesse di potere decisionale e che la competenza direttiva fosse stata delegata ai membri operativi del consiglio di amministrazione non osta(va), di massima a una sua possibile responsabilità. (...). Sebbene a un amministratore che non si occupa direttamente della gestione degli affari, la prassi in materia ponga esigenze più severe al grado di colpa richiesto per ammetterne una sua responsabilità (...), il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato una casistica che è utile brevemente ricordare. Così, mentre a un amministratore di una grossa azienda non si può generalmente rimproverare una grave negligenza se non controlla ogni dettaglio, ma si limita solamente a verificare l’attività della direzione e l’andamento degli affari in generale e, di conseguenza, non presta attenzione, ad esempio, al fatto che è stato omesso, in certi casi, l’allestimento del conteggio dei contributi, diverso il discorso se il medesimo amministratore è (o deve essere) in qualche modo a conoscenza di una esecuzione eventualmente difettosa dell’obbligo di conteggio o di prelievo (...). Ed è esattamente quest’ultima ipotesi che si è realizzata nel caso di specie. Alla luce delle pregresse, gravi e all’interessato ben note difficoltà incontrate dalla società nel pagare i contributi sociali, i primi giudici potevano infatti, senza arbitrio, ammettere un obbligo di controllo accresciuto a suo carico che, nelle particolari circostanze del caso (...), poteva anche tradursi in un obbligo di informazione diretta presso l’amministrazione, quantomeno a partire da settembre 2001, dopo che era dovuto intervenire presso il presidente del consiglio di amministrazione per ottenere un pagamento urgente di (almeno) fr. 200'000.–. Ora, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, dalle tavole processuali non risulta che egli abbia fatto debitamente fronte a questo suo obbligo di controllo accresciuto. L’apprezzamento della Corte cantonale che gli ha rimproverato di aver atteso il 1° dicembre 2005 per rassegnare le dimissioni non è (manifestamente) censurabile, soprattutto se si tiene conto della sua (ammessa) impotenza di fatto nell’influenzare il pagamento degli oneri sociali, da un lato, e dalla sostanziale interruzione dei pagamenti contributivi da parte della società già a partire dalla seconda metà del 2004. (...)” (sentenza TF 9C_112/2010 del 15.2.2011 consid. 7.2. – 7.4.).
RI 1 in applicazione dell’art. 52 LAVS è stato chiamato a risarcire il danno procurato alla Cassa cantonale di compensazione.
4.2.
Come visto, per poter classificare quali spese generali deducibili le prestazioni di risarcimento, decisivo è il nesso di causalità tra il danno e l’attività professionale. Ad ogni modo l’Alta Corte ha ritenuto che la gravità della colpa costituisce comunque un importante indizio per poter determinare se sussista o meno uno stretto legame tra l’obbligo d’indennizzo e l’attività professionale.
Non sono in particolar modo deducibili i pagamenti la cui origine esula da quanto può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio dell’attività lucrativa, ad esempio quando una responsabilità cagionata da errore è legata ad un comportamento colpevole oppure è la conseguenza di una negligenza grave o addirittura di un comportamento intenzionale (in merito si veda TF 2C_566/2008 del 16.12.2008 consid. 2.3.; v. anche RJN 2011 p. 431 ss.).
4.3.
Ora, come visto più sopra, nella sentenza del Tribunale federale, in merito proprio alla vertenza riguardante la pretesa di risarcimento fatta valere dalla Cassa di compensazione nei confronti di RI 1, i Giudici di Mon Repos hanno imputato al ricorrente una negligenza grave, tanto da condannarlo al pagamento del risarcimento danni richiesto. In particolare all’insorgente è stato rimproverato, in violazione dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, di non aver vigiliato e di non aver continuato a vigilare sul pagamento dei contributi, comportando quindi una sua responsabilità ex 52 LAVS.
4.4.
Ne discende pertanto che, vista la grave negligenza imputabile a RI 1, nel non aver vigilato al pagamento dei contributi sociali, il pagamento del risarcimento danni a cui è stato astretto, non può essere ritenuto come ordinario rischio d’impresa, esulando, il suo comportamento, dal quadro che può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio dell’attività lucrativa.
5. La decisione dell’UT merita conferma e il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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- (per sé e __________); - ; - ; - .
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: