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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 28 dicembre 2015 contro la decisione del 25 novembre 2015 in materia di revisione IC 2012. |
Fatti
- nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012, inoltrata il 2 luglio 2013, RI 1, divorziata, ha indicato sulla prima pagina di provvedere al sostentamento della figlia __________, nata nel 1997, che frequentava la prima liceo;
- la contribuente ha fatto valere una deduzione per figli a carico di fr. 10'900.–;
- notificandole la tassazione IC 2012, con decisione del 21 agosto 2013, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 54'900.–, ammettendo in deduzione fra l’altro l’importo di fr. 11’100.– per figli a carico;
- non impugnata, la decisione in questione è passata in giudicato;
- con scritto del 23 ottobre 2015, la contribuente si è rivolta all’autorità di tassazione, ringraziandola per aver corretto a suo favore la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013 e cioè per averle riconosciuto la deduzione, non richiesta, di fr. 1'200.– per “figli agli studi”;
- contestualmente, la contribuente chiedeva la revisione della tassazione per il periodo precedente, argomentando che allora la figlia frequentava la prima liceo ed ella aveva pertanto diritto alla stessa deduzione;
- l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, con decisione del 28 ottobre 2015, nella quale ha indicato quali sono i motivi di revisione previsti dalla legge ed ha ricordato che l’istituto in questione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione il 25 novembre 2015, ritenendo che l’autorità di tassazione non avesse tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, per il fatto che sulla prima pagina della sua dichiarazione d’imposta lei aveva “segnalato la figlia __________ frequentante la prima classe al Liceo di __________”;
- l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 30 novembre 2015, nella quale ha sottolineato che la reclamante aveva omesso di chiedere la deduzione per figli agli studi, riempiendo l’apposita casella sulla terza pagina della dichiarazione, e che comunque la mancata deduzione avrebbe potuto essere contestata con un reclamo tempestivo contro la decisione di tassazione;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della tassazione IC 2012, affermando di non aver fatto valere la deduzione per figli agli studi non per una dimenticanza bensì nella convinzione che riguardasse solo figli che studiano all’università.
Diritto
- secondo l’art. 232 cpv. 1 LT, sono quattro i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisio-ne o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) in caso di conflitti in materia di doppia impo-sizione intercantonale o internazionale, la conclusione dell'autorità che ha deciso che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre;
- la revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT);
- l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari;
- di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);
- tornando al caso in esame, la ricorrente sostiene che il motivo di revisione consista nella mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere (art. 232 cpv. 1 lett. b LT);
- a tale riguardo, è vero che la contribuente aveva indicato sulla prima pagina della dichiarazione di provvedere al sostentamento della figlia __________, che studiava al liceo;
- tuttavia, sulla terza pagina della stessa dichiarazione, laddove devono essere fatte valere le deduzioni sociali, la ricorrente si è limitata a chiedere la deduzione per figli a carico, il cui importo è stato aumentato dall’Ufficio di tassazione, rispetto alla dichiarazione;
- anche volendo ammettere che l’autorità potesse evincere, dalle indicazioni sulla prima pagina della dichiarazione, che erano adempiuti i presupposti per l’ulteriore deduzione sociale, si deve riconoscere che la contribuente avrebbe potuto facilmente contestare il mancato riconoscimento della deduzione interponendo un reclamo contro la decisione di tassazione;
- secondo la giurisprudenza, alla diligenza del contribuente nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate esigenze;
- in particolare si può di principio supporre che egli conosca la sua situazione patrimoniale e che non appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 consid. 3.3 con riferimenti)
- bisogna inoltre considerare che, secondo un consolidato princi-pio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t consid. 4.1);
- nel ricorso, la contribuente sottolinea tuttavia che la mancata richiesta della deduzione non è dipesa da una dimenticanza, ma che lei era convinta che la deduzione fosse riservata ai genitori di figli che frequentano l’università;
- solo l’intervento di un funzionario del fisco, che nella tassazione del periodo fiscale successivo le avrebbe concesso la deduzione d’ufficio, l’avrebbe resa consapevole di aver diritto alla stessa deduzione anche nel periodo precedente;
- in tal modo, l’insorgente riconduce la sua omissione ad una errata conoscenza della normativa fiscale applicabile;
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, l’ignoranza del diritto da parte del contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte dell’autorità, non costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza n. 2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2);
- il ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: