Incarti n.
80.2015.35

80.2015.36

Lugano

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 16 febbraio 2015 contro la decisione del 4 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione del 16 luglio 2014, l’RS 1 ha intimato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 64'800.– per l’IC ed in fr. 68'300.– per l’IFD;

 

                                     -   il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 27 gennaio 2015, nel quale ha argomentato di lavorare all’estero e di aver dato alla Posta l’ordine di trattenere la corrispondenza per i giorni 31.3, 30.6, 30.9 e 30.12, ma di aver preso in consegna la corrispondenza degli ultimi tre trimestri solo il 31 dicembre 2014, a causa di un errore della Posta stessa;

 

                                     -   con decisione del 4 febbraio 2015, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che per un errore commesso dalla Posta la decisione del 16 luglio 2014 gli è stata consegnata solo il 31 dicembre 2014 e chiede pertanto che gli venga attribuito un nuovo termine di trenta giorni per reclamare contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dal contribuente il 27 gennaio 2014 per tardività;

 

                                     -   ora, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

 

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

 

                                    -   in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

 

                                     -   nella fattispecie, l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata;

 

                                     -   il ricorrente sostiene tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo il 31 dicembre 2014, quando la Posta gli ha consegnato la corrispondenza trattenuta su suo ordine;

 

                                     -   per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

 

                                     -   la decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/ Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

 

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

                                     -   notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo, unicamente comunicate per posta semplice: in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579);

 

                                     -   nella fattispecie, la decisione è stata inviata al contribuente, per posta semplice, alla metà di luglio del 2014 ed è stata trattenuta dalla Posta Svizzera, in esecuzione di un ordine di trattenere la corrispondenza, impartito dallo stesso destinatario;

 

                                     -   secondo il ricorrente, egli avrebbe dato ordine di trattenere la corrispondenza per tre mesi, fino al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, ma per errore la Posta gli avrebbe consegnato tutti gli invii degli ultimi nove mesi solo al 31 dicembre 2014, sicché la notificazione dovrebbe essere considerata come avvenuta solo a quest’ultima data;

 

                                     -   siccome la decisione dell’Ufficio di tassazione è stata inviata al contribuente alla metà di luglio del 2014, si deve ritenere con verosimiglianza preponderante che sia pervenuta all’ufficio postale di recapito nei giorni immediatamente successivi, con la conseguenza che il termine di reclamo ha iniziato a decorrere da quel momento e non certo da quello in cui il destinatario ha ritirato l’invio trattenuto;

 

                                     -   anche quando si tratta di invii raccomandati, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli stessi si presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro giacenza e tale momento non può essere prorogato da un eventuale ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (cfr. p. es. la sentenza del 2 dicembre 2014, n. 2C_284/2014, in RF 70/2015 p. 256, consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

 

                                     -   ne consegue che diviene irrilevante stabilire se effettivamente, come sostiene il ricorrente, la Posta abbia commesso un errore ed abbia trattenuto la corrispondenza del terzo trimestre (luglio-settembre) fino alla fine di dicembre: infatti, se anche la consegna fosse avvenuta al 30 settembre 2014, il termine per interporre reclamo sarebbe già stato superato da oltre un mese;

 

                                     -   in ogni caso, la natura dell’errore rimproverato alla Posta e le circostanze di tempo in cui si sarebbe verificato non sono provate: l’unico documento allegato a tale riguardo è una lettera, nella quale la Posta, il 14 novembre 2014, si riferisce ad irregolarità segnalate dal contribuente il 7 ottobre 2014 e sostiene di aver eseguito correttamente l’ordine;

 

                                     -   se il 7 ottobre 2014 il ricorrente aveva già segnalato irregolarità nell’esecuzione dell’ordine di trattenere, non si comprende come possa aver preso in consegna l’invio di metà luglio solo al 31 dicembre 2014;

 

                                     -   la questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che non consentirebbe comunque di considerare notificata la decisione solo al 31 dicembre 2014, come pretende l’insorgente;

 

                                     -   il ricorso è pertanto respinto.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

               __________

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: